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Pillole di sicurezza: movimentazione manuale dei carichi

Pillole di sicurezza: movimentazione manuale dei carichi
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Movimentazione carichi

24/10/2019

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative e fornisce ai lavoratori informazione, formazione e addestramento, nonché i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi.

 

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In riferimento alla movimentazione manuale dei carichi nei luoghi di lavoro, ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che da alcune importanti indicazioni.

 

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

 

2. Ai fini del presente Titolo, s’intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

 

 

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

 

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 168, co. 1, 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 170, co 1, lett a)]

 

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

 

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 169, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 170, co. 1, lett. b)]

 

 


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