Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Imparare dagli errori: tutelare salute e sicurezza in gravidanza

Imparare dagli errori: tutelare salute e sicurezza in gravidanza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

10/07/2014

Studi e ricerche mostrano come alcune attività e rischi possano nuocere sulla salute delle lavoratrici e del nascituro. I pericoli, le indicazioni relative alla prevenzione, la valutazione dei rischi e le tutele delle lavoratrici madri.

  
Brescia, 10 Lug – Riprendiamo a parlare, nella nostra rubrica dedicata agli incidenti, di questioni di genere e di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici.
E ci soffermiamo oggi in particolare sui periodi della gravidanza, del puerperio e del post-partum. Periodi in cui alcune condizioni di lavoro, che prima potevano essere considerate accettabili, possono non esserlo più.
 
Tuttavia, come nella scorsa puntata dedicata ai rischi lavorativi correlati al genere, riportiamo non dinamiche di incidenti ma una serie di dati ricavati da documenti e ricerche sui rischi al femminile presenti in rete. Concludiamo l’articolo con alcune informazioni relative alla valutazione dei rischi e la tutela della lavoratrice madre.
 
I rischi al femminile
Per presentare alcuni rischi correlati alla gravidanza si può fare riferimento ad un documento dell’Inail dal titolo “ Donna, salute e lavoro. La lavoratrice in gravidanza”, che, benché con molti anni sulle spalle (è del 2002), presenta ancora utili informazioni e indicazioni divise per attività o per tipologia di rischio:
- movimentazione manuale dei carichi: innanzitutto si sottolinea che alcuni contesti lavorativi che comportano una movimentazione manuale dei carichi vedono frequentemente impegnate lavoratrici: “sono ad esempio quelli dell’assistenza ai bambini, ai portatori di handicap, ai pazienti ospedalizzati, dei lavori di magazzinaggio ecc”. La movimentazione manuale dei carichi è “rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all’incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall’addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo. Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l’insorgenza di lesioni dei legamenti stessi. Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro”. Inoltre durante la movimentazione manuale dei carichi “posizioni non corrette, comportano un sovraccarico bio-meccanico, soprattutto a carico della colonna vertebrale sollecitata già normalmente nella flessione in avanti del corpo. In tali condizioni di flessione il peso della parte superiore del corpo piegata in avanti esercita notevoli tensioni sui dischi intervertebrali”;
- lavoro su videoterminali: tale attività “può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza”. Nel documento sono ricordate alcune indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici nelle attività ai videoterminali;
- esposizione a colpi e vibrazioni: “è noto che l’esposizione a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o sobbalzi, possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Pertanto situazioni lavorative che comportano l’esposizione a tale rischio vanno valutate con attenzione; analoga vigilanza va riservata a lavorazioni che espongono a vibrazioni o movimenti. Dagli studi di letteratura si evidenzia che durante la gravidanza l’esposizione a vibrazioni può accrescere il rischio di parto prematuro o di nascita di neonato sotto peso”;
- rischio rumore: sono riportati diversi studi riguardo alle conseguenze sulle donne, sull’apparato riproduttivo e sul nascituro dell’esposizione professionale al rumore. Ad esempio è segnalata “una correlazione tra esposizione a rumore durante la gravidanza e riduzione della capacità uditiva dei neonati alle alte frequenze”;
- radiazioni ionizzanti: si segnala che l’embrione e il feto “sono sensibili alle radiazioni ionizzanti e, come avviene anche nell’esposizione agli altri agenti fisici e ad agenti chimici, questa sensibilità è variabile in funzione dello stadio di sviluppo”. E “gli effetti dell’esposizione del prodotto del concepimento alle radiazioni ionizzanti dipendono dal momento dell’esposizione: un danno cellulare in una fase precoce si manifesta con il mancato impianto dell’embrione o con la morte dello stesso in utero; ad organogenesi iniziata l’effetto consiste in malformazioni”.
Ricordiamo che il documento si sofferma anche sui rischi correlati alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, alle sollecitazioni termiche, ai lavori in atmosfera iperbarica, ai pericoli degli agenti chimici e biologici.


Pubblicità
Decreto Legislativo 231 del 2001 - Ruoli e responsabilità - 4 ore
Corso di formazione sul D.Lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti. La formazione obbligatoria sulla responsabilità amministrativa delle società per amministratori e dipendenti.
 
La valutazione e le tutele
Riguardo alla valutazione dei rischi segnaliamo il documento del 2012 “ Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre”, uno strumento – elaborato dall’ ASUR Marche Area Vasta 2 – utile per la valutazione dei rischi a tutela della gravidanza e del post-partum in mansioni in cui sono occupate lavoratrici.
Il documento ricorda inoltre il “Testo unico a tutela e sostegno della maternità e della paternità” approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 che riunisce e coordina in un unico corpo legislativo tutte le precedenti leggi sulla tutela della salute riproduttiva.
Il Decreto 151/2001 prevede che il Datore di Lavoro “valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-partum (…) individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare”. Obbligo che viene sancito anche dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che “prevede la valutazione preliminare di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151”.
Dunque il datore di lavoro è chiamato a “valutare con particolare attenzione il ‘peso’ o ‘pregiudizio’ dei rischi già individuati nella sua azienda con lo stato di gravidanza di una sua lavoratrice, il corretto sviluppo del nascituro ed infine la condizione del post-partum-allattamento della stessa. A tal fine il Datore di Lavoro dovrà avvalersi di tutti gli attori della prevenzione presenti in azienda, in primis del Medico Competente con il quale dovrà analizzare con criteri di massima cautela i rischi lavorativi di tutte le postazioni in cui è occupato personale femminile”.
 
Concludiamo questa inusuale puntata di “Imparare dagli errori” segnalando infine la guida pratica " La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i genitori lavoratori", realizzata dalla Segreteria Nazionale UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) e dal Patronato ITAL UIL, che presenta, sempre con riferimento al D.Lgs. n. 151/2001, vari aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto.
 
Nel documento si ricorda che il “Testo unico a tutela della maternità e paternità” prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità):
- “nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- nei 3 mesi successivi al parto”.
 
E la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici “si applica in particolare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento”. È dunque importante che la lavoratrice “informi, con la presentazione del certificato medico di gravidanza, il datore di lavoro del proprio stato. Con la consegna del certificato, scattano sia le tutele contro il licenziamento (salvo i casi di contratto a tempo determinato che prevedono una naturale scadenza del contratto) che l’obbligo per il datore di lavoro di attuare subito le misure di prevenzione e protezione”.
 
Riguardo ai lavori vietati in gravidanza, durante il periodo di gravidanza e “per un determinato periodo dopo il parto che può arrivare fino a sette mesi, il datore di lavoro non deve adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Costituiscono fattori di rischio:
- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante e scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc);
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute;
- movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio);
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.);
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman);
- lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.);
- lavoro notturno”.
 
Concludiamo ricordando quanto indicato dalla normativa relativamente al lavoro notturno.
Innanzitutto vige il divieto assoluto di “adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino”.
Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno, su loro richiesta:
- “la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap)”.
 
 
Segnaliamo infine altri documenti pubblicati da PuntoSicuro sul tema:
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!