Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La differenza fra medico competente e medico coordinatore

La differenza fra medico competente e medico coordinatore

Autore:

Categoria: Medico competente

03/06/2021

La medicina del lavoro, l’evoluzione normativa dal medico di fabbrica al medico competente. La figura del medico coordinatore e la relativa procedura di gestione. A cura dell’Ing. Vincenzo Raneri.

L’articolo 39 del decreto legislativo 81/2008 prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

 

Per ricordare il ruolo del medico competente coordinatore, di cui abbiamo riportato utili indicazioni anche nell’articolo “ La nomina di più Medici Competenti e il Medico Coordinatore”, pubblichiamo oggi il contributo di un nostro lettore, l’ingegnere Vincenzo Raneri, dal titolo “La differenza fra medico competente e medico coordinatore”.

Al contributo sono allegati due documenti:

  • lettera di nomina del medico coordinatore
  • verbale di collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione di cui all’art.28 del d.lgs. n.81/2008.

Pubblicità
Lavoratori - Aggiornamento - Appunti in salute - Stili di vita sani - 30 minuti
Corso online di aggiornamento per lavoratori in tema di promozione e tutela della salute negli ambienti lavorativi e nella vita privata. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

La differenza fra medico competente e medico coordinatore

 

La figura del Medico Competente non è nuova nella gestione di una organizzazione produttiva.

 

Segnalando che Luigi Devoto (23 agosto 1864 - 20 luglio 1936) fu uno dei fondatori a livello mondiale della moderna Medicina del Lavoro, ricordiamo che già con il Regio Decreto del 14 aprile 1927 n. 530, Regolamento generale sull’igiene del lavoro, fu introdotta nella legislazione italiana la figura del Medico di Fabbrica, laddove l’art. 6) recita: “ ... nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche o infettanti ..... i Lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente”.

 

Successivamente il D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 all’art.33 richiese che “nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive, ... , i Lavoratori devono essere visitati da un Medico Competente”. Nell’Allegato al suddetto D.P.R. viene riportata la “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche”, in cui sono individuate 57 “cause del rischio” di malattia professionale del Lavoratore da monitorare.

 

Tale Tabella fu aggiornata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

 

Il 23 dicembre 1978, la Legge n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, introdusse il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, per cui fu possibile la “presa in carico” di questioni riguardanti il lavoro, fino ad allora pressoché ignorate, dato che, fino ad allora, gli operatori dei Servizi Sanitari entravano nei luoghi di lavoro solo su richiesta delle organizzazioni Sindacali (art.9 Legge 300/1970) o per accordi di entrambe le parti sociali per affrontare soprattutto tematiche sanitarie.

 

Il 15 agosto 1991 fu emanato il D.Lgs. n. 277Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”, nel quale, all’articolo 3 comma c, fu introdotta la figura del Medico Competente, così definito: “un medico, ove possibile dipendente del SSN,…”.

 

Il D.Lgs. n.626/94 definì meglio la dimensione gestionale della figura del Medico Competente in una organizzazione del lavoro e previse tutta una serie di nuovi obblighi:

  • collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei Lavoratori. (non sanzionato).
  • comunicazione dei risultati anonimi collettivi in occasione delle riunioni periodica per la prevenzione (sanzionato).
  • effettuazione della visita medica a richiesta dal Lavoratore (sanzionato).
  • collaborazione con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso (sanzionato).
  • collaborazione all’attività di formazione ed informazione (sanzionato)
  • possibilità di esprimere il giudizio di non idoneità parziale o permanente (e le eventuali limitazioni o prescrizioni).

 

Pertanto, con il D.Lgs 626/94, fu avviato un processo, che ha richiesto al Medico Competente un profondo cambiamento ovvero un ruolo più complesso, articolato e multidisciplinare, quello che comunemente oggi chiamiamo “medicina della prevenzione”: il braccio operativo del Datore di Lavoro, che, in sinergia con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora alla definizione delle soluzioni di prevenzione aziendale, per garantire il completo benessere psico-fisico del Lavoratore.

 

Per tanti anni questo obiettivo ambizioso è rimasto per molti versi largamente disatteso.

 

La partecipazione del Medico Competente al processo di valutazione del rischio rappresenta il primo passo per individuare i rischi specifici per la salute del Lavoratore o di un gruppo di Lavoratori esposti agli stessi rischi. Tale fase, che prima era lasciata ai tecnici della prevenzione, deve essere ora fatta propria dal Medico Competente al fine di giustificare l’accertamento specifico.

 

Al Medico Competente è richiesto un contributo che non lascia più spazio a valutazioni sommarie e superficiali dei rischi aziendali, avendo cura che tali dati siano tra di loro consequenziali e coerenti in tutto il processo: valutazione del rischio, protocollo sanitario, visita medica, accertamenti specifici, rendicontazione annuale dei dati sanitari.

Infatti, i nuovi certificati di idoneità alla mansione prevedono l’obbligo di formalizzare non solo il rischio, ma la sua entità e di correlarlo all’esame di accertamento specifico svolto.

 

Tutto ciò dovrebbe essere stabilito dal Medico Competente in base all’esempio seguente:

 

 

Tale attività dovrebbe essere meglio attestata dal Medico Competente, preferibilmente non con la sola apposizione della firma sul Documento di Valutazione, anche al fine di eliminare ogni dubbio circa il corretto svolgimento di “presidio” nel processo di valutazione.

 

Il Medico Competente in collaborazione con il Datore di Lavoro suggerisce le eventuali rielaborazioni, modifiche e/o aggiornamenti del Documento di valutazione, effettuando un sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro e partecipando in maniera proattiva alla annuale riunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08.

 

La figura del medico competente coordinatore

Questa figura viene introdotta, come una ulteriore novità gestionale, non troppo esplicitamente dall’art.39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi in cui la struttura organizzativa di una azienda rende più efficiente e efficace il ricorso a più figure professionali, per motivi di estensione territoriale e/o dimensionale dell’azienda.

Prendiamo ad esempio una azienda che in Italia ha sei stabilimenti, ognuno dei quali è possibile definire “unità produttiva” ai sensi dell’articolo 2, comm1, lettera t), per i quali l’unico Datore di Lavoro, per ogni stabilimento, ha individuato un proprio Responsabile di stabilimento, delegando ad ognuno di essi tutti i compiti delegabili e, pertanto, riservandosi di nominare i vari Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di stabilimento (talvolta affiancandogli un Addetto S.P.P.), nonché i vari Medici Competenti di stabilimento.

 

Nel seguito si riporta una procedura per la gestione delle attività del Medico Competente Coordinatore.

 

Procedura di gestione del medico competente coordinatore (MCC)

Nel caso in cui le attività lavorative vengono svolte in diverse regioni geografiche, per motivi di opportunità logistica, è possibile designare più di un Medico Competente. In tal caso, ai sensi dell’articolo 39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, che recita

 

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

 

è necessario nominare un Medico Competente Coordinatore ed a tal fine può essere utilizzata la Lettera riportata nell’Allegato a questa procedura.

 

Le funzioni del Medico Competente Coordinatore non devono collidere con le funzioni dei singoli Medici Competenti, i quali rimangono autonomamente responsabili delle proprie attività di sorveglianza sanitaria negli ambiti di propria competenza.

 

Pertanto, oltre a tutti gli adempimenti di propria competenza relativi alla aree non assegnate ad altri Medici Competenti, il Medico Competente Coordinatore:

  1. coordina l’attività dei Medici Competenti individuati dal Datore di Lavoro nelle varie aree di assegnazione, nel rispetto delle loro prerogative fissate dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti di Medico Competente.
  2. cura, di concerto con i singoli Medici Competenti, la redazione della comunicazione ex art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs. 81/2008, da effettuare in occasione della riunione periodica di cui all’art.35, sulla base delle singole analoghe comunicazioni elaborate da parte di ciascun Medico Competente.

 

In particolare, per quanto riguarda tutti gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, si ha:

 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente nelle parti di propria competenza, redigendo l’apposito verbale di collaborazione riportato nell’Allegato a questa procedura e provvedendo a relazionare al Medico Competente Coordinatore, che poi provvede a firmare il Documento di Valutazione

 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

 

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

e) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

g) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

h) informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente, ma invia la propria comunicazione al Coordinatore che provvede a elaborare una Comunicazione complessiva per la riunione ex art 35.

 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

ogni Medico Competente provvede autonomamente

 

 

 

Pertanto, il Medico Competente Coordinatore, si differenzia dagli altri Medici Competenti “Coordinati” per il solo punto “i”: per cui ricevendo gli input del lavoro svolto dai singoli Medici Competenti, risulta essere nelle condizioni di partecipare alla riunione di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’RLS.

 

 

Ing. Vincenzo Raneri

 

 

Gli allegati: lettera di nomina del medico coordinatore; verbale di collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione di cui all’art.28 del d.lgs. n. 81/2008.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Cristina - likes: 0
03/06/2021 (03:15:11)
Se non sono c.d. Competenti dovrebbero o dimettersi o non accettare nessun incarico, i danni sono incommensurabili e vanno risarciti.
Rispondi Autore: Gianni Caprioni - likes: 0
03/06/2021 (10:15:12)
Buongiorno.
Prendiamo in esame il caso in cui le attività lavorative vengano svolte in diverse regioni geografiche e che le stesse siano organizzate con un unico DL ma differenti delegati del DL, RSPP, RLS per ogni unità. A questo aggiungiamo anche che, ognuna di esse, abbia anche nominato un proprio Medico Competente e che venga effettuata, sempre per ogni unità, una specifica riunione di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 con il Datore di Lavoro e/o il Delegato del DL, l’RSPP, MC ed i RLS di sito.
In queste condizioni è comunque necessaria la monima del Coordinatore? E se si come questo si sposa con quanto riportato al punto i)?
Penso che se l'azienda fosse organizzata con un Datore di Lavoro, un RSPP ed i RLS comuni per tutte le unità ma Delegati del DL e Medici Competenti differenti per ogni sede e se, contestualmente, venisse effettuata una sola riunione annuale "di gruppo" allora la figura del Medico Coordinatore avrebbe un senso poichè avrebbe il compito di relazionare sui risultati di tutti i i suoi coordinati. Ma se, invece, ogni unità produttiva si gestisce in maniera autonoma separata e distinta (specificandolo opportunamente sul DVR) forse si potrebbe/dovrebbe evitare la nomina di tale figura perchè perderebbe di significato in quanto ridondante al MC.
Voi che opinione avete in merito?
Grazie e buon lavoro. Saluti
Rispondi Autore: massimo - likes: 0
03/06/2021 (11:32:20)
Ottimo articolo; avrei messo in rilievo il ruolo del MC Coordinatore nella redazione del protocollo sanitario aziendale e nella creazione di criteri omogenei, tra i vari MC, per elaborare il giudizio di idoneità o non idoneità.
Rispondi Autore: Sergio - likes: 0
03/06/2021 (11:49:31)
L'esempio non mi sembra corretto. Se l'azienda ha sei unità produttive ha anche sei datori di lavoro. L'unità produttiva è per definizione uno stabilimento dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e chi detiene questi poteri è definito datore di lavoro. Inoltre, secondo me, non sarebbe corretto, per un datore di lavoro, nominare un RSPP per stabilimento perché rischierebbe di avere livelli di sicurezza diversi.
Rispondi Autore: vincenzo parisi - likes: 0
03/06/2021 (16:41:10)
resto perplesso sul fatto che una questione medica venga trattata da un ing.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
05/06/2021 (08:38:59)
Salve concordo su quanto indicato da chi mi ha preceduto sulla definizione di unità produttiva.. L'art. 39 va letto non dimenticando l'art 2. A mio avviso l'intervento manca di questa considerazione. Saluti
Rispondi Autore: PIZ - likes: 0
05/06/2021 (11:45:50)
Ma la parola "semplificazione" è scomparsa dal vocabolario della Medicina del Lavoro? Credo che visitare con professionalità il lavoratore, esprimere il giudizio di idoneità ed esercitare un'attività di prevenzione e informazione siano cose più che sufficienti per una buona medicina del lavoro. Tutto il resto non deve competere al Medico Competente. Chi scrive Leggi o Dpcm a ripetizione non credo viva in prima linea con lavoratori e aziende. Qualcuno si è posto il problema del significato delle parole della legge "tutelare la salute del lavoratore " ? è una cosa enorme per un medico che vede una volta all'anno una persona, tutelare significa creare un percorso diagnostico, rivalutare, controllare ripetutamente, eseguire esami e visite specialistiche, costi aziendali enormi (risonanze-tac-esami ecc ecc). Ci rendiamo conto di quello che scriviamo ? Altro che articoli, commi e codicilli. Chi ha il coraggio di fare l'imprenditore con tutta questa burocrazia è un coraggioso, se succede qualcosa è sempre colpevole. Adesso è iniziata la campagna televisiva degli infortuni sul lavoro, tutti i giorni si sottolineano anche gli incidenti stradali. Ma tutti coloro che viaggiano spesso lo fanno per lavoro, allora ci sono migliaia di morti "lavoratori" sulle strade da sempre. Colpa dei datori di lavoro ? Questo è un paese che definire "inverosimile" è un complimento.
saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!