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I quesiti sul decreto 81: sulla nomina dei coordinatori

I quesiti sul decreto 81: sulla nomina dei coordinatori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

27/03/2013

Sull’obbligo della nomina dei coordinatori nel caso di affidamento dei lavori ad un’impresa alla volta per ogni fase. A cura di G.Porreca.

Bari, 27 Mar - Sull’obbligo della nomina dei coordinatori nel caso di affidamento dei lavori ad un’impresa alla volta per ogni fase. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Alla luce della risposta al quesito pubblicata sul quotidiano del 13/2/2013 riguardante l’obbligo della  nomina del coordinatore nel caso che ad un’impresa subentri un’altra, se un committente affida la realizzazione di ciascuna delle fasi di un’opera edile ad un’impresa alla volta, una diversa dall’altra,  si deve considerare, ai fini dell’applicazione dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, la presenza in cantiere di un’unica impresa o di più imprese?

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Risposta
Secondo quanto indicato nell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il committente nei cantieri temporanei o mobili è il soggetto per conto del quale viene realizzata un’intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. A carico dello stesso, in base a quanto indicato nei commi 3 e 4 dell’art. 90 dello stesso D. Lgs., sussiste l’obbligo di nominare i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera a meno delle condizioni di esonero fissate con il comma 11 dello stesso articolo per quanto riguarda i lavori privati.
 
Dalla lettura del citato articolo appare chiaro quindi che il legislatore, nel definire il committente, ha voluto mettere bene in evidenza che bisogna fare riferimento all’intera opera per la realizzazione della quale è stato organizzato il cantiere e che non conta che la stessa sia effettuata frazionandola in più parti così come si verificherebbe se si mettono in opera una per volta le varie fasi previste dal progetto. Lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 inoltre, nel disporre la nomina da parte del committente dei coordinatori per la sicurezza, ha precisato specificatamente nei commi 3 e 4 che tale nomina è richiesta anche nel caso della presenza non contemporanea delle varie imprese esecutrici alle quali è stata affidata l’intera opera così come si riscontra nel caso segnalato nel quesito formulato.
 
In quest’ultimo si fa riferimento alla risposta fornita ad un altro quesito pubblicato sul quotidiano del 13/2/2013 ma il caso preso in esame in quel quesito è diverso da questo per cui si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti in merito. In sintesi nel citato quesito pubblicato sul quotidiano del 13/2/2013 veniva segnalato che l’unica impresa appaltatrice alla quale erano stati affidati i lavori inerenti l’intera opera aveva cessato la propria attività, nel senso che aveva chiuso l’azienda, senza riuscire a portare a termine i lavori di cui al contratto stipulato con il committente. Alla stessa è subentrata quindi un’altra impresa alla quale è stato trasferito il contratto stipulato con la prima impresa al fine di completare i lavori per cui, ai fini della applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90, non si è ritenuto che quella subentrata potesse essere considerata come una seconda impresa anche non contemporanea.
 
La situazione prospettata invece nel presente quesito è ben diversa in quanto i lavori previsti sono stati affidati sostanzialmente in programmazione a più imprese appaltatrici che vanno a succedersi in cantiere e con le quali il committente stipula altrettanti contratti. Per quanto sopra detto si ritiene in definitiva, in risposta al quesito formulato, che il caso segnalato deve farsi rientrare fra quelli nei quali si riscontra la presenza in cantiere di più imprese esecutrici anche non contemporanea e che pertanto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, sussiste l’obbligo per il committente di designare il coordinatore per la progettazione ed il  coordinatore per l’esecuzione, salvo l’esonero di cui al comma 11 dello stesso articolo.
 

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Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
27/03/2013 (21:12:27)
Solo per segnalare anche la circ. 30 del 29-10-2009 del MinLav circa le facoltà del committente/RdL previste dall'art. 90 c. 11

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