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I quesiti sul decreto 81: sugli obblighi delle imprese familiari

 
Bari, 31 Ago - Chiarimenti in merito alla risposta ad un quesito sugli obblighi delle imprese familiari. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Dalla lettura della risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 20/7/2011 relativo agli obblighi delle imprese familiari emergerebbe che queste ultime NON possono lavorare in un cantiere edile. Non mi pare ci sia altra interpretazione. Le stesse infatti non sono in grado di elaborare un POS conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008. Quanto affermato dal Titolo IV art 96 di tale decreto è contradditorio con il resto dell'apparato legislativo che consente alle imprese familiari di disinteressarsi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La gravità non sta nel Titolo IV ma in quanto contenuto nel Titolo 1 e alla concessione gratuita che il legislatore ha fatto alle imprese familiari. Mi fa piacere che una bestialità simile sia stata messa in rilievo, ma necessita di alcune precisazioni soprattutto in merito alla regolarità del loro POS in cantiere...a meno che il legislatore provveda ad integrare l’Allegato XV con un Punto 3-bis sui "contenuti ridotti del POS per le imprese familiari”.
 

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Risposta

Il lettore nella richiesta di chiarimenti mette in evidenza che:
 
a)    le imprese familiari entrano in regime di Titolo IV e che se vanno ad operare in un cantiere edile devono fare il piano operativo di sicurezza (POS) così come impone esplicitamente l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008;
b)    il POS è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a), in riferimento al singolo cantiere ed i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV così come indicato fra le definizioni di cui all’art. 89 dello stesso decreto al comma 1 lettera h);
c)    il POS va redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 che richiede di indicare dei requisiti che l’impresa familiare non è tenuta ad avere e quindi non ha;
d)    le imprese familiari se non hanno lavoratori dipendenti sono soggette solo all'art. 21 e 26 e se invece li hanno devono rispondere a tutto il dettato legislativo n. 81/2008;
e)    le imprese familiari come conseguenza del punto precedente se non hanno dipendenti non sono tenute a redigere un DVR o l’ autocertificazione dei rischi
 
e quindi, chiudendo il cerchio, il lettore fa osservare giustamente che in tal modo le imprese familiari di fatto non potrebbero lavorare nei cantieri edili di cui al Titolo IV o se lo fanno non possono comunque ottemperare compiutamente  alle disposizioni dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 potendo andare incontro ad eventuali sanzioni comminate dagli ispettori degli organi di vigilanza. Di conseguenza quindi può venire spontanea la domanda su cosa deve fare in tal caso il coordinatore per la sicurezza e soprattutto su come deve comportarsi il personale degli organi di vigilanza allorquando riscontrano che le imprese familiari quanto meno non rispettano i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza.
 
Più che una contraddizione quella messa in evidenza dal lettore è uno dei tanti scoordinamenti che è possibile rilevare nella lettura del D. Lgs. n. 81/2008 in questo caso riguardante le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto stesso sui cantieri temporanei o mobili, e quelle di cui al Titolo I di carattere generale, scoordinamenti che lo scrivente ha già avuto modo più volte di mettere in rilievo in alcuni suoi interventi e che dallo scrivente stesso  vengono attribuiti allo “slancio” che il legislatore ogni tanto mostra di avere ed agli “sconti” che ha voluto concedere a particolari organizzazioni di lavoro che, pur presentando strutture più semplici, se viste nell’ottica della prevenzione possono comunque arrecare ugualmente nei luoghi di lavoro durante la loro attività dei rischi di natura sia specifica che interferenziale.
 
Per quanto riguarda in particolare la redazione del POS è chiaro comunque che le imprese familiari, pur obbligate a redigerlo per quanto stabilito specificatamente dal comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, non potranno che farlo in una maniera che possiamo definire “ridotta” potendo riportare nello stesso solo quegli elementi di cui all’Allegato XV punto 3.2.1 del D. Lgs. n. 81/2008 che sono in grado di indicare. Per quanto riguarda i rimanenti punti alle stesse non rimane altro da fare che mettere in evidenza nel POS di non poter indicare quei requisiti che, come dice il lettore, non sono tenuti ad avere e che quindi non hanno.
 
Analogamente in tali circostanze il personale ispettivo degli organi di vigilanza, una volta accertato che si è effettivamente in presenza di un’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e non di una organizzazione datoriale di lavoro, avrà cura nell’ambito dei propri accertamenti di tenere conto della “svista” del legislatore evitando di contravvenzionare il responsabile dell’impresa familiare per la mancanza nel POS di quei requisiti che, benché richiesti dalle disposizioni di legge come contenuti minimi, le stesse in pratica non sono tenute ad avere.
 


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Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
31/08/2011 (10:49:24)
Concordo con l'analisi e la risposta conseguente dell'ing. Porreca, con la precisazione che nelle righe del POS corrispondenti a voci "requisiti" non corrispondenti all'effettiva struttura dell'impresa familiare esecutrice dell'opera/servizio in regime di art. 96 dovrà essere apposta la dicitura "non applicabile ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 81/08". Per quanto riguarda l'assenza di VdR - presupposto indefettibile di qualsiasi scelta prevenzionale conseguente secondo le indicazioni generali dell'art. 15 - l'apparente scelta del legislatore di escludere alcune tipologie di imprese minimali da tale obbligo non significa che ad esso non si possa ottemperare con formalità libere secondo le regole generali dell'autocertificazione, comunque rilevante ai fini assicurativi e di valutazione della colpa in caso di infortunio ecc. Sul punto si va affermando una giurisprudena costante che, a richiesta, con un pò di pazienza potrei produrre.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
01/09/2011 (21:19:40)
E non si può invece intendere esattamente il contrario? Mi spiego, solitamente una norma a carattere specifico ha prevalenza su una norma a carattere generale, quindi, per analogia potremmo ritenere che il titolo 1 è generale e il titolo IV, specifico per i cantieri, ha prevalenza. In pratica se l'impresa familiare non lavora in cantiere il rif è l'articolo 21 mentre se opera in cantiere il rif specifico le impone di avere tutti i requisiti aggiuntivi previsti per ogni altra tipologia d'impresa. Cordiali saluti
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
02/09/2011 (10:17:24)
Il principio di diritto enunciato da Alessandro si applica tutte le volte che o il legislatore ne abbia fatto esplicita menzione o residualmente quando la materia è esaustivamente trattata dalla norma speciale. Nella fattispecie si applica il principio della complementarietà. Piuttosto va tenuto presente che le deroghe in argomento potrebbero essere in contrasto con le direttive europee (qui mi fermo, per evitare lungaggini nei commenti) come già avvenuto per la vicenda rischi, RSPP, CSE/CPE ecc. considerate appesantimenti costosi per le PMI e le aziende minimali dal governo italiano.

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