Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Ruolo del medico competente nella gestione del dato vaccinale

Ruolo del medico competente nella gestione del dato vaccinale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

21/07/2021

Un documento della SIML chiarisce il reale ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale, in relazione all'obbligo vaccinale anti Sars Cov 2 introdotto dal DL 44 per gli operatori della sanità.

In relazione all'applicazione dell'obbligo vaccinale anti Sars Cov 2 introdotto dal DL 44 per gli operatori della sanità, ed ad alcune iniziative che hanno cercato di coinvolgere impropriamente i medici competenti delle Aziende Sanitarie pubbliche e private nella gestione dei dipendenti di tali aziende che rifiutano la vaccinazione, l'Ufficio di Presidenza della SIML ha ritenuto opportuno produrre un documento atto a chiarire il reale ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale. Si ringrazia la dr.ssa Teresa Emanuele Coordinatrice Area Sorveglianza Sanitaria Lavoratori Sanità DIRMEI della regione Piemonte per la collaborazione fornita alla stesura del documento.

Pubblicità
MegaItaliaMedia


Ruolo del medico competente nella gestione del dato vaccinale nell’ambito sanitario ove si applica il dl 44/2021

Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

In particolare L’art. 4 del suddetto DL ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La norma nei commi 4-5-6 ha definito nel dettaglio le modalità con cui l’accertamento dell’obbligo vaccinale deve essere espletato e i soggetti deputati a tale verifica. In particolare non è previsto che il medico competente entri nel processo di controllo dello stato vaccinale trattandosi di una attività ai fini di sanità pubblica.

La vaccinazione infatti costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (commi 1 e 2) per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza costituendo di fatto un prerequisito generico alle attività assistenziali, mentre l’ambito di applicazione dell’attività del medico competente è la sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81/08 finalizzata alla tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali specifici.

L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è in linea con le indicazioni fornite nel documento noto come la “Carta di Pisa” sottoscritto dalla nostra società e da diverse altre società scientifiche.

I contenuti del DL 44 richiedono peraltro alcuni chiarimenti in relazione al ruolo del medico competente che in alcuni casi è stato erroneamente interpretato.

Contesti

Nel settore sanitario la vaccinazione anti SARS COV 2 rappresenta una misura di prevenzione del rischio di infezione all’interno delle complessive misure di tutela degli operatori sanitari ai sensi del DL 81/2008 e deve vedere necessariamente coinvolto nel processo gestionale il medico competente.

Per contro, nel piu’ ampio contesto delle misure emanate per far fronte all’attuale pandemia SARS-CoV-2 , il Piano strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 COVID-19, coordinato dal Ministero della Salute, del 12 dicembre 2020, afferma che il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della Sanità militare, e dei Medici Competenti delle aziende per coinvolgere nella campagna la popolazione lavorativa di tutti i contesti produttivi, con l’obiettivo di accelerare la campagna integrando le attività di Sanità Pubblica.

Nei settori non sanitari, la vaccinazione Anti Sars Cov 2 è pertanto intesa come un’opportunità per mitigare il rischio da infezione da Sars Cov 2 e non come rischio intrinseco al lavoro e l’adesione alla campagna vaccinale da parte delle aziende e dei medici competenti avviene su base volontaria, non essendo un obbligo sancito da norma.

In ambedue i casi il garante per la privacy afferma che “in tale quadro, le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario (il citato Protocollo prevede infatti il necessario coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati ovvero il ricorso ai servizi territoriali di INAIL)” (chiarimento del garante della protezione dei dati personali n. 198 del 13 maggio 2021).

Il medico competente può pertanto avere in carico la gestione e l’archiviazione degli elenchi dei dipendenti vaccinati e le relative schede vaccinali, se la vaccinazione si è svolta in azienda o sotto la sua diretta supervisione.

Nello stesso documento il garante chiarisce che Il datore di lavoro non può acquisire neanche con il consenso del dipendente per il tramite del medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Lo stesso garante afferma che in questi contesti il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione potrà essere successivamente inquadrato nell’ambito della eventuale verifica dell’idoneità alla mansione specifica, esclusivamente nelle modalità previste per le visite ai sensi dell’Art. 41 dell’81/08 e che consente quindi al medico competente (e solo a lui), nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica della somministrazione dei vaccini, di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia) e comunque sempre e solo a tutela della salute dei lavoratori e non per attività inerenti la tutela della salute pubblica.

Il datore di lavoro, a propria volta, potendo venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro, dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità o di idoneità con limitazioni alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 d.lgs. n. 81/2008).

Eventuali trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti sono allo stato consentiti esclusivamente nei limiti e alle condizioni delle richiamate disposizioni, che ne costituiscono la base giuridica.

Il D.L 44/2021, convertito nella Legge 76/2021 ha stabilito l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori del settore sanitario con l’obiettivo, come già sottolineato in precedenza, di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza . La norma non fa alcun riferimento al Dl 81/2008 ed al ruolo del medico competente e definisce un percorso chiaramente delineato e non interpretabile che attribuisce i compiti di gestione dell’obbligo vaccinale alle ASL territorialmente competenti per residenza dell’operatore sanitario, agli ordini professionali quando previsti ed al datore di lavoro.

D’altra parte, l’intervento del medico competente è incompatibile con il suo ruolo di titolare dei dati vaccinali che, come ricordato, non possono essere trasmessi al datore di lavoro. Né si può ipotizzare che il medico competente diventi l’esecutore materiale dell’attivazione delle sanzioni previste dal DL 44, compito che il decreto attribuisce ad altre funzioni (ordini professionali e datore di lavoro). Qualsiasi modalità operativa diversa da quella prevista dalla norma vigente sarebbe oggetto di contenzioso con pochi dubbi sull’esito dello stesso.

Il medico competente non può pertanto essere considerato elemento attivo all’interno del processo previsto dal DL 44 per diversi motivi:
1. Non può trasmettere – come indicato dal garante – informazioni al datore di lavoro relative allo stato vaccinale dei dipendenti delle aziende sanitarie
2. Non può essere considerata figura addetta all’applicazione delle previsioni del DL 44/2021
3. Nell’eventuale formulazione di un giudizio di idoneità può considerare solo gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore e non quelli inerenti ad aspetti di sanità pubblica

Inoltre, è da rimarcare che non sarebbe comunque possibile ai sensi del decreto 81/08 chiamare i lavoratori a visita per verifica/aggiornamento dell’idoneità basata solo sul dato vaccinale, che non si configura come una variata o nuova esposizione al rischio.

Pertanto, se la visita non è in scadenza il medico competente non puo’ arbitrariamente rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati. Qualora successive disposizioni normative mettessero in carico al medico competente la valutazione dello stato vaccinale dei lavoratori tenuti all’obbligo, mediante l’espressione del giudizio di idoneità, si potrebbe paradossalmente venire a creare una situazione premiale nei confronti di coloro che rifiutano il vaccino al di fuori dei casi previsti dall’art 4 comma 2. DL 44/2021.

In quest’ultimo caso, infatti, la formulazione del giudizio di idoneità nel contesto epidemiologico attuale potrebbe configurarsi come un giudizio di idoneità con esclusione dai contesti piu’ a rischio per la trasmissione da SARS Cov 2 (es. reparti Covid) oppure la prescrizione di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi a tutela della salute individuale del lavoratore volontariamente non vaccinatosi. Questo avrebbe il paradossale risultato di consentire l’esclusione del personale volontariamente non vaccinatosi dai reparti maggiormente a rischio andando nella direzione opposta all’obbligo normativo, ovvero disincentivando la vaccinazione in tutti gli operatori (questo sarebbe un serio pericolo per l’assistenza qualora ci si trovasse di fronte a nuove ondate epidemiche, ma anche qualora fosse necessario sottoporsi periodicamente a richiamo vaccinale).

Inoltre, si avrebbe anche l’effetto di far ricadere la valutazione dell’idoneità nell’ambito di applicazione del DL 81/08, con il non desiderato risultato di obbligare il datore di lavoro ad individuare un’attività compatibile con lo stato di volontaria non vaccinazione del lavoratore, garantendogli la retribuzione della mansione di partenza secondo quanto sancito dal DL 81/08 e non le conseguenze previste dal DL 44/2021

Conclusioni
In conclusione, il medico competente non puo’ essere coinvolto nella verifica dello stato vaccinale dei soggetti obbligati perché la Legge non lo ha previsto e devono essere rigorosamente seguiti i passaggi previsti dalla norma che conducono a considerare chi non è vaccinato come non piu’ abilitato ad esercitare la professione sanitaria, in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative nei soggetti obbligati.

Il medico competente può essere invece proficuamente coinvolto nella rivalutazione dei nuovi profili di rischio in quei casi rari in cui sussistono delle controindicazioni oggettive di carattere sanitario alla vaccinazione certificate dal MMG, oppure nel caso in cui vengano individuate a livello aziendale delle mansioni/attività compatibili con lo stato di non vaccinazione volontaria degli operatori. In questi casi il Datore di Lavoro potrà inviare i lavoratori che saranno riassegnati ad attività non più di carattere sanitario, per rivalutazione presso il medico competente, a seguito del cambio del profilo di rischio.

Fonte: SIML






Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Ghilotti Margherita - likes: 0
21/07/2021 (08:04:29)
Quindi vorrei capire: un datore di lavoro non può sapere se il lavoratore è vaccinaro o meno, non può rifare la sorveglianza x l’idoneità sanitaria alla mansione..quindi come fa a cambiare la mansione a personale con obbligo di vaccino ma che non vuole vaccinarsi x le proprie idee?…il datore di lavoro ha in mano due leggi e non riesce a fare niente…
Rispondi Autore: saul - likes: 0
21/07/2021 (08:52:39)
buon giorno.
se partiamo dal presupposto che si tratta di una legge palesemente anticostituzionale , abbiamo già tirato la riga su qualsiasi discussione in merito.

il fatto poi che una persona sia vaccinata è chiaro spero a tutti ormai che non protegge dal contagio la persona vaccinata e tantomeno quelle a contatto con la persona vaccinata contagiata.
alcuni di quelli chiamati vaccini non lo sono ma sono terapie geniche .
quindi chi si fa inoculare il "vaccino anticovid" di certo non protegge nessuno se non forse se stesso.
Rispondi Autore: saul - likes: 0
21/07/2021 (09:08:29)
se poi contiamo che abbiamo le varianti (create da "vaccini" che non vanno assolutamente fatti in piena pandemia , come detto più di un anno fa da decine di medici e virologi (tra cui per esempio luc Montagnier) a cui questi farmaci pare proprio non servano a nulla…
Rispondi Autore: elio - likes: 0
21/07/2021 (10:01:44)
concordo con l'autore dell'articolo e condivido le sue conclusioni. ma noto fra le righe una malcelata insofferenza verso chi non accetta, a mio parere con pieno diritto, a fare da cavia. un giorno, sono certo, la storia giudicherà pesantemente questa deriva nazifascista, sperando che, nel frattempo, ci sia ancora qualcuno capace di ascoltarla
Rispondi Autore: Luciano - likes: 0
22/07/2021 (14:47:12)
Sono francamente stufo di leggere commenti senza capo né coda, da parte di furbetti che non vogliono diventare persone adulte e tanto meno contribuire al bene della comunità che sfruttano - senza vergogna - nascondendo il loro palese disagio dietro argomentazioni povere e gridate.
Probabilmente hanno soltanto tanta, tanta paura, ed è perciò che demonizzano i vaccini e tutto quello che non comprendono; non hanno mai letto una pagina della Costituzione ma la citano in continuazione.....basta tolleranza e comprensione, è ora di isolarli e far loro pagare i tanti danni che hanno già prodotto
Grazie per l'articolo, preciso e necessario.
Autore: elio marzuoli
26/07/2021 (14:20:44)
buongiorno Luciano, francamente non capisco tutto il suo livore. basterebbe azionare il cervello ed un pò di raziocinio per far ritornare tutto nell'alveo della ragionevolezza. chi non si vaccina ha le sue ragioni per farlo, che sia paura o frutto di ponderazione, è una scelta degna del massimo rispetto. esattamente come chi sceglie di sottoporsi alla sperimentazione vaccinale, che si fida della scienza o lo fa per paura di morire. ma, come dicevo, sarebbe sufficiente usare un pò della materia grigia che il Padreterno ci ha fornito per far tornare tutto al proprio posto: se il vaccino ti salva dalle complicanze severe della malattia (anche se i dati ufficiali di inghilterra e israele dicono il contrario) di cosa ti preoccupi? chi non si vaccina può infettarti, anche se sei vaccinato? certo, esattamente come i vaccinati! quindi di che cosa vogliamo parlare?
il problema, caro Luciano, è che questi lupi vestiti da agnelli, mai votati dal popolo dal 2008 ad oggi, hanno fatto un gran lavoro. sono riusciti, facendo leva sul più deleterio dei vizi italici, quello del bastian contrario, a metterci l'uno contro l'altro, come fosse una partita di calcio o un torneo dei rioni. senza capire che questa partita la perderemo tutti. anzi, quelli che ne usciranno davvero con le ossa rotte, a questo giro, saranno proprio quelli che adesso pensano, all'ombra di pass fascista, di avere vinto.
buona giornata
Autore: saul
26/07/2021 (10:45:23)
buon giorno.
per essere una persona che conosce la costituzione lei fa venire i brividi, come me li fanno venire i regimi nazicomunisti.
certamente ho paura di queste sottospecie di vaccini, perché non voglio morire inoculandoli.
dovreste avere chiaro e lo ripeto , come dichiarato dalle case produttrici, che il vaccino non protegge da contagio la persona inoculata e nemmeno le altre. quindi chi non è punturato , non è assolutamente vero che vive sulle spalle degli altri. se il vaccinato è così tranquillo di essere protetto, mio chiedo perché abbia paura e debba fare certe accuse ai non vaccinati.
in più ritengo , come dichiarato da tanti medici (e non da media o da politici o da giornalisti) per le varianti siano prodotte dai vaccinati. luc Montagnier ha sempre detto detto che apppunto i vaccini non vanno mai fatti in piena pandemia.
sappiamo bene da centinaia di testimonianze di MEDICI che il covid si cura tranquillamente a casa… di certo non con vigilante attesa… se qualcuno preferisce vigilare qualcuno che crepa senza fare niente è libero di farlo…
Rispondi Autore: Gianni Saretto - likes: 0
24/07/2021 (17:28:16)
Nel commento mi limito al solo settore sanitario in cui vige il DL 44 1° aprile 2021, convertito con legge 76/21. Presa di posizione SIML utile, mette in evidenza i diversi approcci normativi in materia di obbligo vaccinale, con impostazione e percorsi applicativi tra loro solo parzialmente sovrapponibili, anzi in antagonismo.
La posizione SIML ben evidenzia l’impostazione e le ricadute operative del DL 44: obiettivo di sanità pubblica, nessun raccordo con D.lgs. 81/08, né richiamo all’art. 279 per introdurre obbligo vaccinale; nessun collegamento tra la conclusione del percorso DL 44 per il non vaccinato (consistente nella “perdita requisito per l’esercizio della professione”) e il giudizio idoneità/inidoneità espresso da Medico Competente ex comma 6 art. 41 del D.lgs. 81/08. Il DL 44/21 non fa riferimento alcuno al D.lgs. 81/08 ed al ruolo del medico competente.
Un altro approccio, dunque, diverso dall’impostazione prevalente prima del DL 44. Mi riferisco alle posizioni Avvocati Giuslavoristi ed Esperti Sicurezza, al Documento Regione Emilia-Romagna, ante 44/2021, con richiamo al ruolo medico competente, art. 279, non idoneità per gestire scelte di non vaccinazione.

Sulla privacy del dato stato di vaccinazione
Le modalità di vaccinazione del personale sono state definite dalle regolamentazioni nazionali, regionali e sulla base delle indicazioni delle ASL/ATS/USL che hanno fornito i vaccini. Come noto sono state chieste alle strutture sanitarie le liste dipendenti da vaccinare, coinvolte Direzioni Sanitarie e Referenti Covid, formato personale infermieristico per vaccinazione quando le strutture optavano per effettuare la vaccinazione con risorse proprie. Idem per registrazione vaccinati, sempre messa in carico alle Direzioni strutture. In questi contesti i medici competenti hanno avuto un ruolo, ma l’informazione, su chi si è vaccinato e chi non lo è, è conosciuta a molti livelli nelle strutture sanitarie.
La posizione del Garante, laddove consente al solo MC di conoscere le liste dei vaccinati, non ha trovato applicazione nelle indicazioni regionali e locali e a quanto di fatto avvenuto in Ospedali e RSA.

Utile un confronto SIML su:
• Indicazione per i medici competenti di introdurre la misura della vaccinazione nei protocolli di sorveglianza sanitaria degli operatori della Sanità in visita preventiva (come già si fa per vaccino HBV, MPR, altri vaccini).
• Richiesta a Ministero Salute di indicazione su come gestire la non vaccinazione di mansioni non incluse nel campo di applicazione del DL 44/2021: ASA, pulizie, manutenzione, animazione/educazione, fino a amministrativi. Per queste figure, non obbligate da DL 44/21, può scattare inidoneità del medico competente, dunque il percorso 81/08 e non quello DL 44/2021. Il punto, non chiarito, genera difficoltà gestionali nelle strutture.

Rispondi Autore: Raffaella - likes: 0
26/07/2021 (09:57:23)
In contesti in cui il vaccino non è obbligatorio per legge, se il Datore di Lavoro (di concerto con MC e RSPP) lo individua come misura necessaria, non si attiva la rivalutazione dell'idoneità nei confronti di coloro che lo rifiutano? O anche in questo caso è necessario attendere la scadenza "naturale" della sorveglianza sanitaria?
Rispondi Autore: Gilda - likes: 0
07/01/2022 (15:51:19)
Nel caso in cui un professionista sanitario non vaccinato vinca un concorso in una ASL, l'assunzione può essere rifiutata? Oppure il soggetto viene assunto ed eventualmente sospeso dall'Ordine?
Rispondi Autore: Simona - likes: 0
09/03/2022 (05:01:10)
Il datore di lavoro può sospendere un over 50 con regolare esenzione?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!