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Ruolo del Medico Competente e malattia Covid-19

Ruolo del Medico Competente e malattia Covid-19

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Categoria: Coronavirus-Covid19

30/04/2020

Un documento della SIML che valuta i vari aspetti inerenti la pandemia da SARS-CoV-2 e che vuole essere un primo strumento di supporto alla nuova fase di attività che dovranno affrontare i Medici Competenti.

La Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) ha pubblicato sul suo sito un documento (da considerarsi in continuo divenire) che valuta i vari aspetti inerenti la pandemia da SARS-CoV-2 e che vuole essere un primo strumento di supporto alla nuova fase di attività che dovranno affrontare i Medici Competenti (a cura della Commissione Permanente sull'Attività Professionale dei Medici Competenti).
 
Pubblichiamo di seguito il documento e l'addedum con il commento al nuovo Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.


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RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE (MC) E MALATTIA COVID-19 - Ambito non sanitario

I luoghi di lavoro saranno uno snodo cruciale nel contrasto al contagio ed i MC vi svolgeranno una funzione centrale. Il loro supporto ai lavoratori ed ai datori di lavoro sarà determinante nel progettare le misure preventive e nel contribuire a che la loro applicazione possa mantenersi integrale. Il contenimento della ricircolazione virale richiederà anche uno scambio regolare di informazioni tra aziende ed autorità politica e sanitaria, così come tra MC, Medici di Medicina Generale e Dipartimenti di prevenzione. Auspichiamo che il flusso di queste comunicazioni sia regolato in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale.
Al compito ora visto, che sarà centrale per lungo tempo, si accompagneranno la delicata gestione dei lavoratori cosiddetti “fragili” e la riattivazione delle attività di sorveglianza sanitaria, in condizioni di aumentata sicurezza per gli operatori e per i lavoratori.
 
Ai MC, poi, non sfugge quale significato psicologico e sociale rivesta per le persone la conoscenza della propria situazione immunitaria. Per questo motivo offrono la loro disponibilità a concorrere alla progettazione ed allo sviluppo della sperimentazione necessaria per la validazione dei test sierologici, chiedendo di essere consultati in fase di progettazione. Tale sperimentazione dovrebbe inscriversi all’interno di un protocollo di studio rigoroso ed adottato secondo indicazioni univoche del legislatore nazionale. Non è questa la sede opportuna per dilungarsi sulle criticità comunque insite in questa scelta; ci limitiamo, perciò, a segnalare le sole due più rilevanti: l‘inquadramento contrattuale privatistico del MC e la cornice di risorse all’interno della quale si svolgeranno queste attività.
Questi test, infine, potranno essere adottati nella pratica professionale, purché con le premesse in merito alla validazione che si vedranno più avanti nel paragrafo specifico. (Vedi anche le Note SIML del 20/03/2020 “COVID 19: posizione del Comitato Scientifico SIML sui nuovi test diagnostici” e del 16/04/2020 “Ruolo dei test sierologici per la diagnosi di SARS-CoV-2 nell'attuale scenario COVID-19 in Italia: indicazioni operative per il Medico del Lavoro/Medico Competente”).
 

Ruolo del MC nella implementazione e nel mantenimento dei Protocolli di sicurezza anti-contagio

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare un nuovo arresto dell’azienda, a seguito della diffusione del contagio al suo interno. I MC hanno già ampiamente fatto esperienza e collaborato al recepimento aziendale del cosiddetto Protocollo condiviso [del 14/04/2020]; le indicazioni seguenti si limitano a riepilogarne i contenuti salienti.
 
La riapertura delle attività produttive sarà programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall’INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL dovranno essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del MC che in molte situazioni rappresenta l’unica figura tecnica a supporto del datore di lavoro.
 
Volendo schematizzare, la riapertura si svilupperà in due momenti: ripresa e prosecuzione. La ripresa dovrebbe avvenire prevedendo una fase di progettazione e di sperimentazione delle misure per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. La fase di prosecuzione richiederà un continuo impegno di tutta la comunità aziendale affinché non si attenui l’attenzione alle misure di contrasto al contagio. In entrambe è previsto siano coinvolte le rappresentanze aziendali dei lavoratori (Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole) ed andranno utilizzate appieno le competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a quelle del MC.
 
Fase di ripresa
 
- La fase di ripresa potrebbe necessitare del rientro in azienda di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali.
 
- I lavoratori dovranno essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate in Azienda e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione. Fondamentale, inoltre, sarà la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all’obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta e di contattare prontamente il medico di medicina generale e le autorità sanitarie. Si raccomanda di effettuare informative multilingue in caso di presenza di lavoratori stranieri.
 
- Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l’orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.
 
- La riorganizzazione aziendale potrà prevedere una rimodulazione delle turnazioni e dei livelli produttivi, con definizione di un numero massimo di persone nello stesso ambiente di lavoro e favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati; il lavoro agile andrà considerato la modalità ordinaria dell’attività lavorativa ogni qualvolta possibile. Andranno limitati i contatti con i fornitori esterni e l’accesso ai visitatori ed utenti.
 
- Cardini delle misure di prevenzione sono il rispetto della distanza interpersonale massima possibile, un uso estensivo della mascherina chirurgica e il lavaggio frequente delle mani con acqua o soluzione alcolica.
 
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, va considerata una modalità non ordinaria, impone l’uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori.
 
- Per le postazioni di lavoro di tipo impiegatizio è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed in maggior misura negli ambienti “call center” e per le modalità di lavoro “coworking”. È necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l’utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze).
 
- Nel lavoro di tipo operativo sarà necessario valutare l’opportunità di modificare le postazioni, le linee di produzione e gli ambienti se caratterizzati da insufficiente distanziamento o da temperature non ottimali o, in considerazione della possibilità di formazione di aerosol, da elevata umidità o da calpestio bagnato.
 
- Va sempre posta attenzione, nell'analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dalle aziende, alla gestione degli spazi comuni (mense, aree fumatori e ristoro, spogliatoi, bagni, depositi, ascensori, montacarichi, ecc.) - Ove necessario vanno previste modalità sicure di raggiungimento del posto di lavoro e di ritorno presso l’abitazione.
 
- Tra gli strumenti di protezione vanno annoverate anche schermature rigide interponibili tra i lavoratori. - La possibile interferenza tra gli strumenti di protezione individuale necessari per il Covid-19 con i DPI ex D. Lgs. 81/08 va preliminarmente regolamentata al fine di evitare perdite di efficacia.
 
- Particolare attenzione durante la formazione andrà posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possano essere una fonte di infezione. Ricordiamo:
- l’inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba;
- che la loro efficacia diminuisce con l’uso;
- il divieto di togliere questi presidi (p.e. fumo, bere, mangiare) senza sostituirli;
- la necessaria cura per evitare che le mani alla rimozione dei presidi si contaminino nel toccarne la parte anteriore;
- l’importanza dell’immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani;
- che le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico ed almeno di tipo II e che, per deroga legislativa, possono non avere la marcatura CE, pur dovendosi comunque verificare la scheda tecnica; l’uso delle mascherine deve essere continuo durante l’attività di lavoro promiscua con altri lavoratori;
- che l’utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani.
Estrema enfasi infine va posta sulla l’opportunità assoluta di abbandonare l’abitudine tabagica.
 
- In particolare per l’approvvigionamento degli strumenti di protezione personale e per l’erogazione della formazione, per microimprese ed aziende di piccola dimensione, potrà essere utile il supporto delle associazioni di rappresentanza e degli enti bilaterali.
 
- La ripresa delle attività produttive deve essere preceduta da un intervento di sanificazione, mentre i successivi devono avere cadenza in rapporto al rischio dell’attività svolta e comunque almeno bisettimanale.
 
- Le mascherine, e gli eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 andrebbero raccolti separatamente in contenitori adeguati, ed inattivati ad es. con ipoclorito di sodio, prima dello smaltimento.
- Pur consapevoli della incerta efficacia della rilevazione all’ingresso in azienda della temperatura corporea, tale misura risulta necessaria anche come ulteriore occasione quotidiana di informazione breve e di deterrenza per i soggetti, che pur lievemente sintomatici, si rechino al lavoro. Il valore legale di 37,5 °C andrà interpretato in funzione del luogo (interno o esterno) dove viene rilevato.
 
- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d’aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell’aria.
 
- L’utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell’ambiente di lavoro deve essere ridotto al minino indispensabile, deve prevedere l’utilizzo di guanti e comportare l’igienizzazione dell’oggetto da parte dell’ultimo utilizzatore.
 
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine o cambio turno.
 
- I lavoratori addetti alle pulizie vanno considerati a rischio aumentato di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; FFP2 ed eventualmente visiera per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie; copricalzari negli ambienti che lo richiedono). L’uso della FFP2 andrà comunque previsto in caso di intervento di pulizia e sanificazione di ambienti ove ha soggiornato un soggetto Covid positivo.
 
Fase di prosecuzione
- Occorreranno periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell’uso degli strumenti di protezione personale.
 
- Dovrà continuare la rigorosa osservanza di tutte le misure di protezione definite nella “fase di ripresa”.
 

Assetto definitivo delle competenze in merito alle persone "fragili"

La tutela delle persone “fragili”, necessaria probabilmente per un periodo di tempo non breve, potrà essere garantita solo prolungandone l’astensione dal lavoro o individuando ambienti senza la presenza di altre persone.

 

I MC continueranno a non far mancare il loro sostegno ai lavoratori “fragili”, ma è facilmente prevedibile che col passare del tempo le condizioni in cui questi potranno trovarsi, diverranno difficilmente sostenibili, spingendole a chiedere di ritornare al lavoro. Numerose sono le questioni rimaste indefinite in merito alla gestione di queste persone:

- la natura della “segnalazione” (mero parere, attestazione, certificazione, addirittura giudizio di idoneità) anche in relazione al fatto che finora il MC non doveva valutare la idoneità generica al lavoro;

- le modalità di inquadramento economico della persona “fragile” che non possa ritornare al lavoro, una volta esauriti ferie e congedi e non siano applicabili altri istituti previsti dai CCNL;

 
- dal 30 aprile p.v., inoltre, identiche questioni si potrebbero presentare anche per i soggetti rientranti nelle definizioni previste all’art. 26 comma 2 del DL n. 18 del 17/03/2020.
 
 
Nonostante i numerosi tentativi finora esperiti per una risoluzione di queste criticità, al momento si può solo ribadire l’appello al legislatore affinché vi metta immediato riparo.
 
 

La sorveglianza sanitaria successivamente alla validazione dei test sierologici

 
In assenza della cosiddetta immunità di gregge o che sia sviluppato un vaccino, e probabilmente anche ove non sia disponibile una terapia precoce ed efficace, il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio dovrà continuare ad essere rigoroso ed integrale. Quando sarà disponibile una sierologia validata, essa potrà costituire un accertamento suppletivo alla ordinaria sorveglianza sanitaria.
L’utilizzabilità della sierologia in ambito lavorativo dovrà presupporre: affidabilità in termini di sensibilità e specificità e di conoscenza del ruolo degli anticorpi nel corso e dopo l’infezione; una disposizione normativa nazionale che la autorizzi; ove non sia questa disposizione normativa ad indicarlo, un unanime consenso scientifico e tecnico-professionale sulla metodica da utilizzare; informazioni, anche in ordine a considerazioni di sieroprevalenza, definitivamente acquisite in merito alla interpretazione dei risultati anticorpali, ovvero sulla relazione tra presenza degli anticorpi, eventuale cessata contagiosità del soggetto, residua possibilità che questi si possa reinfettare.
L’utilizzo dei test sierologici, inoltre, dovrà tener conto dei principi della Medicina del Lavoro che rifuggono da ogni forma di selezione dei lavoratori.
Al di fuori di queste premesse si potrebbero configurare una violazione degli obblighi deontologici e l’assunzione di una condotta connotata da imperizia ed imprudenza.
 

Criteri per la gestione dei lavoratori “fragili”

Vedi precedente Nota SIML del 17/03/2020 “ Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all’identificazione dei soggetti ipersuscettibili

Si chiarisce che tra gli elementi da ricomprendere in una valutazione globale del lavoratore “fragile”, oltre quelli previsti nella nota sopra, ci dovranno essere anche:
- i fattori di rischio specifico, in particolare quando abbiano come organo bersaglio il polmone;
- la valutazione con estrema attenzione delle condizioni del tragitto casa-lavoro.
 

Riattivazione della sorveglianza sanitaria e condizioni di sicurezza e profilassi da garantire

Durante la fase di prosecuzione la sorveglianza sanitaria deve prevedere nuovi comportamenti che dovranno essere mantenuti per un mese dopo la dichiarazione di fine epidemia (OMS) e riadottati in caso di eventuale nuova comparsa di contagi.
 
Organizzazione delle sessioni di visite
- Le aziende dovranno avere cura di evitare l’invio a visita di lavoratori con sintomi che possano essere riconducibili a Covid-19.
- L’arrivo dei lavoratori dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario scaglionamento; prima dell’accesso all’ambulatorio i lavoratori dovranno praticare l’igiene delle mani ed indossare una mascherina medica.
- Negli ambulatori potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di lavoratori che possa garantire distanze interpersonali di almeno due metri.
- I lavoratori dovranno comunque essere preliminarmente sottoposti ad un triage Covid-19 orientato, da parte del medico o di un operatore (in questo caso adeguatamente formato).
- Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomatologie sospette per Covid-19 saranno allontanati e invitati a contattare il Medico Curante.
 
Manovre producenti droplet o aerosol (come alcool test o spirometria)
Saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del MC.
 
Visite periodiche
Saranno eseguibili solo ove siano presenti i criteri igienico-organizzativi illustrati sotto.
 
Criteri igienico-organizzativi minimi

Ambulatorio: ambiente sufficientemente ampio da consentire un distanziamento maggiore dei 2 metri; presenza di igienizzanti; misure di disinfezione e sanificazione (comprendenti superfici e suppellettili, da ridurre all’essenziale); misure per i servizi igienici e previsione di servizi distinti per gli operatori; misure inerenti l’aerazione periodica; verifica della salubrità dei sistemi di ricircolo e di condizionamento dell’aria; gestione dei rifiuti come infetti di categoria B (UN3291).

Dispositivi di protezione per gli operatori:

- esecuzione di manovre che producono aerosol: almeno FFP2 senza valvola, visiera o occhiali, guanti, camice.

- negli altri casi: mascherina medica almeno di tipo II, guanti, camice.

 
Tipologia di visita
In assenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra le visite mediche periodiche andranno differite e, ove assolutamente necessario e comunque per il periodo strettamente limitato a quello epidemico, potranno essere prese in considerazione modalità diverse quali una intervista anamnestica a distanza, che preveda comunque la imprescindibile interazione tra il medico ed il lavoratore (Vedi Nota del 01/04/2020 “Posizione SIML sulle visite a distanza”).
 
Luogo della visita
In presenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra, le visite mediche potranno essere effettuate sia nei locali aziendali sia presso l’ambulatorio del MC. Si sconsiglia l’uso di ambulatori mobili.
 
Periodicità delle visite
In caso di impossibilità ad eseguire la vista medica in presenza, si raccomanda una periodicità almeno semestrale di un raccordo anamnestico. In ogni caso la periodicità non potrà essere superiore all’anno, escludendo le periodicità dei VDT.
 
Visite indifferibili
Sono ritenute visite indifferibili le visite mediche preassuntive, preventive, per cambio mansione, a richiesta del lavoratore, di rientro da assenza maggiore ai 60 giorni per motivi di salute. Anche queste visite potranno essere eseguite solo ove siano presenti i criteri igienico-organizzativi illustrati sopra.
 
Casistica
La seguente tabella riporta le numerose ipotesi che si stanno presentando al MC. Si chiarisce che, allo stato della normativa, tali situazioni non richiedono l’espressione di un nuovo Giudizio di idoneità. Si procederà ad un periodico aggiornamento.
Mai sintomatici

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Persone “fragili“Vedi Paragrafo specifico
Ex Covid+

Hanno praticato due tamponi con esito negativo

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Contatti stretti

Ex sintomatologia franca

Tampone mai eseguito

Devono aver praticato due tamponi con esito negativo

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Contatti stretti

Mai sintomatici

Tampone mai eseguito

Hanno terminato il periodo di sorveglianza attiva

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Né ex Covid+ né contatti stretti

Ex sintomatologia franca

Tampone mai eseguito

Hanno terminato il periodo di sorveglianza attiva

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Assenza maggiore > 60 gg continuativi per motivi di salute non Covid

Visita di rientro ex 81/08

Protocollo di sicurezza anti-contagio

DPI per rischio medio (contatto con altri)

Lavoratori che in futuro avranno sintomatologia Covid compatibile

Misure di allontanamento

Affidamento al Dipartimento di Prevenzione e contatto con Medico di Medicina Generale

 
 
 

Addendum. Commento al nuovo Protocollo condiviso del 24/04/2020

 
“L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.”
 
Si veda la tabella “Casistica” del Documento citato.
 
“Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
 
“Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”
 
“Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).”
 
“E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.”
 
“Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.”
 
“Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.”
 
La frase rimanda all’utilizzo, senza citarli direttamente, dei test sierologici e - di conseguenza - senza addentrarsi nel discrimine tra test laboratoristici e test rapidi. Riteniamo che al momento valgano le considerazioni già espresse da SIML (Note del 20/03/2020 “COVID 19: posizione del Comitato Scientifico SIML sui nuovi test diagnostici” e del 16/04/2020 “Ruolo dei test sierologici per la diagnosi di SARS-CoV-2 nell'attuale scenario COVID-19 in Italia: indicazioni operative per il Medico del Lavoro/Medico Competente”). Naturalmente ogni nuova acquisizione scientifica in merito sarà immediata occasione di revisione del documento su citato.
 
“Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.”
 
Questo è il punto di maggior interesse visto che introduce una visita straordinaria per la riammissione di lavoratori che hanno contratto Covid-19. Tale visita deve avvenire rigorosamente dopo certificazione di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione (negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore) e, nonostante le contorsioni lessicali, va eseguita sempre, “indipendentemente dalla durata della malattia”, anche per valutare nuovi “profili specifici di rischiosità”.
 
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
 
Purtroppo anche il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 non ha preso in considerazione, nonostante richiesto da più parti, la difficile gestione dei lavoratori fragili, una volta che siano stati individuati dal Medico Competente e si è ben guardato dall’esplicitare soluzioni limitandosi al neutro accenno “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy” che lascia l’aspetto economicocontrattuale irrisolto. Restano pertanto invariati i suggerimenti SIML ai propri Soci riguardanti la gestione dei soggetti fragili (Vedi precedente Nota del 17/03/2020 “Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all’identificazione dei soggetti ipersuscettibili”).
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Patrizia F. - likes: 0
30/04/2020 (08:24:59)
Tutto molto corretto e chiaro il RUOLO del medico in questa situazione, ma mi chiedo dove sono i nostri Medici Competenti? io non riesco a concordare un bel niente in quanto i MC dei miei clienti si sono per lo più, come si dice da noi, fatti di nebbia. il lavoro lo svolgo io RSPP e DL, al medico chiedo solo di prendere visione della nuova organizzazione, (ed ovviamente proporre modifiche), NESSUNO ha ancora collaborato.
ho ottenuto una risposta, NON una firma, da un medico che l'azienda ha pagato 100€......... la classica "informativa", mi piacerebbe conoscere l'esperienza in merito di altri colleghi. grazie
Rispondi Autore: Marta - likes: 0
30/04/2020 (08:49:14)
In queste settimane quello che apprendo dalle aziende è che i Medici Competenti sono spariti nel nulla, alcune aziende non hanno neanche ricevuto una telefonata, i più fortunati solo una mail con allegato il Protocollo...tutto tace.
Rispondi Autore: Nunziatina - likes: 0
30/04/2020 (09:22:21)
I Medici Competenti sono assenti, perchè non controllano anche il loro operato come fanno con gli altri.
Rispondi Autore: RSPP - likes: 0
30/04/2020 (09:59:03)
La quasi totalità dei MC che seguono le aziende con cui collaboro io sono inesistenti in condizioni "normali", e con questo intendo dire che non vanno al di là del fare la visita periodica del personale (quando la fanno loro e non demandano qualcun'altro), senza neanche fare il dovuto sopralluogo annuale in azienda, figuriamoci in questo frangente storico, in cui dovrebbero essere proattivi per la gestione di eventuali lavoratori "fragili". Tante aziende non hanno ricevuto nè una telefonata nè una mail, silenzio totale
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
01/05/2020 (01:52:29)
Ottimo documento, ha affrontato quasi tutte le questioni (anche scottanti). Purtroppo devo però associarmi ai commenti che precedono, in veste di RLST ho cercato il coinvolgimento dei medici ma ho ottenuto pochissimo riscontro. Sembra quasi di avere a che fare con persone irraggiungibili ed anche nelle sempre più rare riunioni periodiche è spesso presente un atteggiamento di sufficienza che mette a disagio tutti, datori di lavoro compresi.
Ho la fortuna di collaborare ogni tanto con il dipartimento di medicina del lavoro dove oltre a rilevare una professionalitá elevatissima trovo una collaborazione piena. Queste esperienze rendono ancora più spiacevole la situazione perché mi fanno capire quanto è grande la risorsa che viene sprecata
Rispondi Autore: Pierangelo Cosentino - likes: 0
05/05/2020 (21:03:10)
Ottimo articolo ma avrei una domanda da sottoporre: e se il Medico Competente NON è stato nominato in quanto dalla valutazione dei rischi non sono emersi rischi per la salute (es. negozio di confezioni composto da datore di lavoro, moglie e sorella (socia titolare))???
Autore: Luca
06/05/2020 (08:57:28)
Buongiorno Sig. Pierangelo.
In tal caso non è certo obbligato a nominare un medico competente. Dovrà solo informare il personale del fatto che se ritiene di soffrire di patologie che potenzialmente possono renderlo più "fragile" nei confronti del virus, è bene che ne parlino con medico di medicina generale (c.d. "di famiglia") che vedrà il da farsi.
Rispondi Autore: Andrea MC - likes: 0
06/05/2020 (18:31:52)
Da Medico Competente, sono sconfortato dei messaggi che precedono sulla mancata partecipazione dei miei colleghi. Io, e molti altri, ci stiamo facendo in quattro per rispondere ai quesiti, leggere i documenti, interpretare norme non chiare, motivare anche i "no" ad alcune richieste dei DDL. Spesso anche senza chiedere nulla di più della solita nomina annuale. So che ci siono altri medici del lavoro poco "collaborativi" (mi fermo a questo aggettivo): pretendete da loro la collaborazione che la legge prevede e la professionalità imposta dal ruolo, in alternativa convincete il datore di lavoro a cambiare medico competente. E' pur vero che non si può pensare di ottenere le prestazioni di un professionista più "collaborativo" pensando di mantenere i tariffari del precedente.
Rispondi Autore: ALBERTO RE - likes: 0
06/05/2020 (19:36:02)
Ottimo articolo! Un piccolo quesito: le istituzioni scolastiche sono obbligate ad avere il MC? grazie
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
10/05/2020 (02:43:49)
Salve, ho appena ricevuto una lettera personale dal mio medico competente, nella quale mi informa che sono una persona fragile nei confronti del virus Covid 19. Mi invita quindi a contattare il mio medico di famiglia. Ora chiedo quale trattamento economico, che purtroppo ha la sua importanza, mi spetterà in caso di allontanamento dal lavoro. GRAZIE
Autore: Massimo
18/05/2020 (19:52:42)
La sta mandando dal medico di famiglia perché la metta in malattia codice v07 e l'azienda non paga il 50% della retribuzione di malattia (la quota non coperta dall’Inps) grazie all’art. 26, comma 5 D. L. 18/2020, infine in questo modo col codice v07 e grazie all'applicazione dell'art. 26 comma 5 viene a sapere che è un lavoratore fragile.
Dato che la malattia codice v07 è stata prorogata fino al 31 luglio 2020 con l'art. 77 del D.L. Rilancio in pubblicazione di G.U. nella giornata odierna lei avrà poi il problema di trovarsi inidoneo temporaneo sospeso dal lavoro senza retribuzione dal 1 agosto 2020.
Non penso che Conte prolungherà la malattia di questo tipo oltre tale data.
Speranza, Ministro della Salute, è perfettamente a conoscenza che il D.lgs 81/08 art. 41 va integrato coi lavoratori fragili, veda la Circolare Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P.
Se non modificano il D.lgs 81/08 ai sensi della Direttiva 2000/78/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 216/2003 (Corte di Giustizia, cause riunite C-335/11 e C-337/11) tutti i lavoratori fragili, esclusi solo quelli che sono operatori sanitari, sono a rischio di lunghissima sospensione per inidoneità temporanea senza retribuzione, propedeutica al licenziamento per giusta causa soggettiva art. 3 legge 604/66 una volta che sarà chiaro che il vaccino per un virus RNA non funziona.
A scommetterci che senza modifica normativa le cose finiscono direttamente lì.
Ma la maggioranza dei lavoratori fragili senza soldi, senza tfr, senza naspi, sospesi in un limbo di anni, cederanno cercando dimissioni concordate per poter avere naspi e tfr e ci rimetteranno come minimo pure il preavviso da CCNL.
Rispondi Autore: MIRKO - likes: 0
15/05/2020 (00:03:14)
Salve io non ho l'obbligo di nominare il medico competente e se il mio dipendente si ammala e poi si negativizza con accertamento con i tamponi come faccio ad essere avvisato per iscritto dell'idoneità, ad essere sicuro che sia negativo. Grazie
Rispondi Autore: Bertocchi stefano - likes: 0
21/05/2020 (17:45:02)
devo rientrare al lavoro dopo 60 giorni di malattia , oltre ai tamponi negativizzati fatti a distanza di 24 h e il certificato di termine quarantena rilasciato dall'ausl , quali altri certificati devo presentare ?
Rispondi Autore: Lory - likes: 0
22/07/2020 (13:14:43)
Buongiorno. Il lavoratore di un asilo nido(educatrici,ausiliarie), sospeso,per un 'ancora'sospetto caso covid,di un bimbo,che tipo di trattamento economico/contrattuale,riceverà nel periodo di astensione forzata?
Grazie.
Rispondi Autore: Elena - likes: 0
25/09/2020 (11:01:02)
Articolo ben fatto; averi una domanda.
Se sono in malattia e sono stata anche dichiarata invalida civile all'80% dalla prevista commissione INPS, durante la malttia posso essere invitata a recarmi presso il medico "competente" della mia scuola per essere eventualmente dichiarata "Lavoratore fragile"?
Grazie per la risposta
Rispondi Autore: Leonardo - likes: 0
18/01/2021 (01:30:22)
Sono entrato in contatto con persona risultata positiva al Covid 19, sul posto di lavoro. Il medico competente ha indicato telefonicamente al responsabile del personale la necessità di un mio isolamento preventivo senza fare comunicazione alcuna alla ASL e invitandomi a richiedere certificato medico al mio medico di famiglia. Quest'ultimo si é rifiutato dicendomi che il medico competente doveva fare comunicazione alla ASL e che non poteva farmi certificato alcuno. Come mi sarei dovuto comportare? Que é la corretta procedura da seguire? Grazie

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