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Nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative

Nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

12/06/2020

La Conferenza delle Regioni ha nuovamente aggiornato le linee guida con indirizzi operativi in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle novità e indicazioni per congressi, grandi eventi fieristici e attività di commercio in aree pubbliche.

 

Roma, 12 Giu – Sono in continuo aumento e aggiornamento i settori/attività trattati dalle schede delle linee guida elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dal titolo, modificato rispetto alle precedenti versioni, “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

 

Il 9 giugno 2020 è stata infatti pubblicata la nuova versione, la quarta in meno di un mese, che ricorda come sia “opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure”.

E tali procedure/istruzioni operative “possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ricordiamo che anche in questa versione, che amplia i settori di interesse aggiungendo quello “ricreativo”, segnala che le indicazioni delle singole schede tematiche “devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”.

 

Presentiamo oggi un approfondimento delle nuove linee guida e di due schede:


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Le novità dell’aggiornamento delle linee guida della Conferenza delle Regioni

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha sottolineato che queste linee guida, in relazione all’emergenza COVID-19, rappresentano “un passo in più verso la gestione di questa nuova fase, durante la quale dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dinamismo, senza mai abbassare la guardia rispetto all’ osservanza delle regole indispensabili per la prevenzione”.  Una fase in cui è necessario, e in questo si inserisce probabilmente il senso e l’importanza di queste linee guida, uno “sforzo corale del sistema Paese”.

 

Quali sono tuttavia le novità di questa nuova versione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative?

 

 

Innanzitutto le nuove linee guida, modificate nel titolo, comprendono 26 diverse schede con tre nuove schede:

  • congressi e grandi fiere;
  • sale slot, sale giochi e sale bingo;
  • discoteche.

 

Inoltre altre schede sono state aggiornate rispetto alle precedenti versioni.

Ad esempio in:

  • Ristorazione”: è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;
  • Attività ricettive” che, oltre alle indicazioni generali, ora prevede regole specifiche per strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù e locazioni brevi;
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”: è stato inserito un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”.

 

Sono state poi aggiornate anche le schede relative alle “Aree giochi per bambini”, al “Cinema e spettacoli dal vivo” e le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.

 

Le indicazioni per i congressi e i grandi eventi fieristici

Ci soffermiamo su una scheda nuova, quella relativa ai congressi e grandi eventi fieristici, con misure che potrebbero riguardare, ad esempio, anche eventi in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come “ Ambiente Lavoro” o “Safety Expo”.

 

Le indicazioni delle linee guida si applicano in particolare a “convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili” e “vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet)”.

 

Queste le indicazioni:

  • Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
  • I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
  • Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
  • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

 

Le indicazioni per il commercio al dettaglio in aree pubbliche

Concludiamo soffermandoci brevemente su un’altra scheda che riporta, sempre in relazione all’emergenza COVID-19, misure di precauzioni pensate per altre forme di manifestazioni, in questo caso commerciali, che presentano spazi espositivi.  

Stiamo parlando della scheda relativa alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche – ad esempio mercati e mercatini degli hobbisti - che “si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni”.

 

Si indica che i Comuni devono:

  • “assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  • verificare, mediante adeguati controlli, l’ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
  • assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  • assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
  • individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Si indica che qualora, “per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle linee guida che riportano anche le indicazioni a carico dei titolari di posteggio, dei titolari dello spazio all’interno dei mercati e fiere per le attività commerciali.

 

Riepiloghiamo, infine, tutte le schede presentate nella nuova versione delle linee guida della Conferenza delle Regioni per favorire la ripartenza della nostra economia in relazione all’emergenza COVID-19:

  • ristorazione
  • attività turistiche
  • strutture ricettive
  • servizi alla persona
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • professioni della montagna
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento del 09 giugno 2020, 20/83/CR01/COV19 (formato PDF, 589 kB).

 

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

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