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La bozza delle linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza

La bozza delle linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza

Indicazioni sul percorso sospeso delle linee di indirizzo Inail in materia di formazione in videoconferenza sincrona. La bozza con i requisiti possibili, sulla gestione dei corsi, sulle piattaforme e sulla privacy.

Roma, 1 Ott – In questi due anni di pandemia ci siamo soffermati più volte sul tema della formazione anche con riferimento a quanto consentito o vietato dalla normativa emergenziale per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. E l’abbiamo fatto con l’auspicio che, malgrado tutte le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, i processi e i percorsi formativi in materia di sicurezza non si fermassero. La formazione alla sicurezza, quando qualitativamente valida, continua a costituire uno dei fattori più rilevanti per promuovere strategie efficaci di prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.

 

In particolare nei nostri articoli abbiamo affrontato uno degli elementi che hanno favorito la ripresa della formazione, l’equiparazione della videoconferenza da remoto alla formazione in presenza prevista/ribadita da varie indicazioni regionali, da quanto riportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( FAQ) e, come vedremo, dagli stessi Accordi Stato-Regioni.

Ricordiamo che la videoconferenza (o web-conference) prevede l’erogazione, tramite una piattaforma informatica, di corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, creando delle vere e proprie aule virtuali di formazione.

 

Cosa accadrà alla fine dell’emergenza sanitaria, che per il momento è fissata al 31 dicembre 2021? Continuerà l’esperienza formativa della videoconferenza? Con quali criteri?

 

Una storia infinita e un percorso sospeso

La validità dell’equiparazione alla presenza in aula

La gestione dell’aula virtuale e i requisiti delle piattaforme


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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Una storia infinita e un percorso sospeso

In realtà queste domande se le sono poste, in momenti diversi, diversi interlocutori.

Ad esempio le Regioni e il Coordinamento interregionale, attraverso un gruppo di lavoro sulla formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l‘Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).

Quest’ultimo ha provato a fare una sintesi e a elaborare delle linee di indirizzo che sono transitate in più versioni successive al Ministero e alle Regioni.

 

L’ultima bozza è arrivata anche in Commissione Consultiva con la prospettiva di una ulteriore approvazione e una futura, a breve, pubblicazione.

Invece in Commissione Consultiva le linee guida si sono, per il momento, arenate. Con l’intento di ulteriori riflessioni e un miglioramento delle indicazioni contenute, si è parlato di nuovi tavoli di lavoro. Ma purtroppo sappiamo che in Italia, l’istituzione di nuovi tavoli (tavoli di lavoro, tavoli tecnici, …) si accompagna al rischio di rallentamenti nell’identificazione di soluzioni condivise.

 

Partendo da questo racconto e benchè noi normalmente, per non rischiare di creare confusione tra gli operatori, non pubblichiamo documenti non definitivi, abbiamo deciso di rendere pubblica una bozza (draft) delle linee di indirizzo Inail (risale a marzo 2021). E lo facciamo con la convinzione che per operatori, aziende e lavoratori sia utile, a questo punto, almeno conoscere le posizioni attuali, benchè non definitive, su videoconferenza e formazione.

 

Quella che la bozza descrive non è, dunque, una versione validata e definitiva. È una versione che presenta almeno la posizione dell’Inail che tuttavia, secondo quanto trapela, pare non lontana, pur con alcune eventuali differenze, da quella delle Regioni o, probabilmente, del Ministero del lavoro.

È un tema che riprenderemo più avanti, con futuri approfondimenti, e con l’augurio, in un tempo non troppo distante, di presentare un testo definitivo.

 

La validità dell’equiparazione alla presenza in aula

La bozza stilata dall’Inail è un documento tecnico di lavoro dal titolo “Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici - Draft n.3 Marzo 2021” ed è a cura della Direzione centrale prevenzione e del Polo di formazione Inail per la prevenzione.

 

Il documento ricorda che riguardo alle modalità di erogazione dei corsi di formazione “il quadro normativo attualmente prevede due modalità: la formazione in presenza e la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell’ Accordo del 7 luglio 2016). Non vi è nessun riferimento alla modalità in videoconferenza sincrona, salvo un solo riferimento nell’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle verifiche di apprendimento finali nei corsi E-learning da effettuarsi esclusivamente in presenza, in cui viene specificato che con il termine ‘in presenza’ si intende ‘presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza’, equiparando di fatto la presenza in aula alla videoconferenza”. E si indica che “lo stesso concetto è ripreso e ribadito anche nell’ Interpello n. 12 del 2014”. 

 

Si segnala poi che la formazione in videoconferenza sincrona “può essere definita come ‘streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione’” e che “attualmente si assiste ad uno sviluppo sostenuto di piattaforme dedicate alla formazione a distanza di tipo sincrono con funzionalità avanzate audio, video e multimediali che permettono una elevata efficacia dell’azione formativa, la tracciabilità e trasparenza della fruizione e delle verifiche, elevati standard di interazione e usabilità”.

E in tale quadro evolutivo si ritiene “che sia opportuno che anche per la formazione in materia di salute e sicurezza si possa utilizzare la modalità di erogazione in videoconferenza come equivalente a quella in presenza, a condizione che siano rispettati, da parte dei soggetti formatori, determinati requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico”.

 

Requisiti che sono riportati nel documento (non definitivo).

 

La gestione dell’aula virtuale e i requisiti delle piattaforme

Veniamo ad alcuni dei tanti requisiti indicati nel documento in bozza.

 

Si indica che per la gestione dell’aula virtuale dovranno essere garantite le “seguenti specifiche:

  • Docenza. I docenti, oltre a possedere i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, dovranno avere una buona conoscenza dell’ambiente virtuale della piattaforma e delle funzionalità da utilizzare nelle sessioni didattiche in modo da garantire la necessaria interazione con i discenti
  • Tutoraggio d’aula virtuale. Oltre alle competenze tipiche necessarie per la formazione in presenza, sono necessarie anche le conoscenze relative alla funzionalità della piattaforma per gestire le particolari dinamiche relazionali con i discenti che caratterizzano la formazione in videoconferenza sincrona. Inoltre dovranno essere gestite le modalità di accesso e registrazione dei partecipanti, la verifica e tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell’andamento dell’apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e verifiche, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale tutte le modalità operative per la gestione didattica.
  • Gestione tecnica della piattaforma. Risulta indispensabile la disponibilità di un esperto per la gestione di eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, intervenendo tempestivamente per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti delle funzionalità della piattaforma. 

 

Riguardo alla piattaforma si segnala che “preliminarmente alla iscrizione al corso in videoconferenza sincrona, il soggetto formatore dovrà informare i discenti (e i Datori di lavoro committenti relativamente ai corsi a loro carico) su quali sono i requisiti tecnici che devono avere le loro postazioni per accedere al servizio, indicando in modo preciso i requisiti hardware e software del dispositivo utilizzato e quelle relative al collegamento in rete. L’iscrizione al corso è possibile solo se il dispositivo (pc o tablet) utilizzato dal discente è in possesso di tali requisiti tecnici che lo rendono compatibile con la fruizione. Il discente dovrà dare riscontro di ciò, preliminarmente o contestualmente alla iscrizione, tramite comunicazione al soggetto formatore”.

 

Inoltre la bozza del documento Inail indica che la piattaforma utilizzata dal soggetto formatore “dovrà avere i seguenti requisiti minimi per la gestione dei corsi in videoconferenza sincrona:

  • presentare una modalità di accesso al corso con caratteristiche tali da consentire l’accesso solo agli iscritti autorizzati da postazione dedicata. Le 6 modalità di accesso possono variare da piattaforma a piattaforma ma in tutti i casi deve essere assicurata la massima sicurezza da accessi non autorizzati dal soggetto formatore. Deve essere inoltre assicurata la tracciabilità degli accessi.
  • permettere tecnicamente il monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura riportante l’ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei discenti. Tale tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze utilizzato nei corsi in presenza, con la validazione del responsabile del corso o dei docenti.
  • consentire la creazione di classi virtuali con possibilità di suddivisione in sottogruppi separati (breakout rooms) per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo
  • ‐ permettere la visualizzazione, tramite finestre, dei discenti in modo da facilitare l’interazione tra docenti e discenti e tra discenti e discenti, e di verificare da parte del docente e/o del tutor la presenza effettiva dei singoli discenti.
  • consentire l’interazione sincrona tra docente e discenti, permettendo ai discenti di intervenire in diretta su richiesta e al docente di sollecitare la partecipazione attiva con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento
  • consentire la proiezione delle presentazioni utilizzate dai docenti (slide, filmati, documenti etc.) e un’agevole visualizzazione delle stesse da parte dei discenti
  • contenere un’area di chat per consentire ai discenti di comunicare con il docente o il tutor o con gli altri discenti in alternativa o in integrazione alla comunicazione audio
  • permettere la disattivazione di utility e applicazioni non strettamente funzionali alla didattica (nel caso di piattaforma non esclusivamente dedicata alla didattica)
  • permettere di verificare, gestire e modulare la qualità video e audio
  • permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti in modo sincrono con l’acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor.

 

Le modalità operative per la gestione della didattica e la privacy

La bozza delle linee di indirizzo riporta poi la richiesta di precise modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona con riferimento a:

  • iscrizioni e consenso informato
  • modalità d’accesso
  • verifica delle presenze
  • gestione delle verifiche intermedie e finali e delle esercitazioni
  • rilascio delle attestazioni.

 

Riportiamo a titolo informativo alcune indicazioni sulla gestione delle verifiche dove si indica che è bene che “già in fase di progettazione degli eventi formativi si stabiliscano le modalità di gestione delle verifiche all’interno delle funzionalità della piattaforma utilizzata. Le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento. Nel caso in cui la piattaforma abbia funzionalità (avanzate) di gestione delle verifiche queste vanno utilizzate pienamente in quanto garantiscono automaticamente la tracciabilità e la correttezza dello svolgimento delle verifiche. In caso di mancanza di tali funzionalità avanzate si potranno utilizzare, mediante invio e ricezione tramite posta elettronica dei file contenenti le verifiche. Infine laddove la verifica finale consista in un colloquio questo avverrà in diretta audio video tra gli esaminatori e il singolo discente”.

 

Un paragrafo è poi riservato alla conformità al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

 

Riguardo a questo tema delicato – anche in relazione al rischio di complicare la gestione delle videoconferenze - la bozza (marzo 2021) del documento Inail indica che “un prerequisito fondamentale che deve possedere la piattaforma è quella della ‘compliance al Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR)’, sia nel caso che il soggetto formatore sia proprietario della piattaforma sia nel caso, che risulta molto più generalizzato, di utilizzo di piattaforme con licenza d’uso. In entrambi i casi le piattaforme dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali”. 

 

E le scelte della piattaforma da parte dei soggetti formatori “dovranno essere improntate al rispetto dei principi di ‘privacy by design e by default’ riportati nell’ art.25 del Regolamento. Qualora la piattaforma prescelta preveda il trattamento di dati personali dei discenti, docenti, tutor, da parte di un gestore esterno (situazione più diffusa), il rapporto con il fornitore, che diventa responsabile del trattamento elettronico dei dati, deve essere regolato con contratto o altro atto giuridico in forma scritta che assicuri la conformità alla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati (art 28 del Regolamento). Si evidenzia inoltre che il gestore della piattaforma non può trasferire i dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea. Nel caso di utilizzo di piattaforme generaliste non esclusivamente dedicate alla didattica a distanza, si dovranno attivare di default le sole utility strettamente necessarie alla formazione, minimizzando in tal modo i dati personali da trattare”. 

Senza dimenticare che il trattamento dei dati “è lecito solo se i singoli discenti, docenti e tutor hanno espresso il consenso al trattamento per la specifica finalità formativa (art.6 comma 1 lettera a). Tale consenso dovrà essere informato, poiché per il trattamento dei dati il titolare dovrà rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza secondo i principi riportati nell’art.13 del Regolamento”.

 

Ricordiamo in conclusione che quella che presentiamo è solo una bozza (Draft n.3 Marzo 2021) del documento Inail “Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici”. Tale documento verrà molto probabilmente modificato e pubblicato in una versione definitiva nei prossimi mesi.

 

L’auspicio è che la pubblicazione di questo documento, con tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie, o la pubblicazione di altre forme di chiarimenti e di indicazioni, avvenga appena possibile.

 

Non è un bel segnale che alle difficoltà create in questi anni dalla pandemia, si aggiungano anche le incertezze o la mancanza di adeguate indicazioni in materia di formazione. Che i decisori decidano e le forze in campo si muovano celermente: è la migliore risposta alle recenti preoccupazioni per i tanti infortuni mortali di questi mesi e per le tante criticità rilevate, anche nei recenti incontri tra Governo e sindacati, nelle tutele di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail Direzione centrale prevenzione, Polo di formazione Inail per la prevenzione, “ Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici - Draft n.3 Marzo 2021”, documento non definitivo (formato PDF, 221 kB).

 


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