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Ponteggi di facciata: un report con l’analisi dei requisiti

Ponteggi di facciata: un report con l’analisi dei requisiti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

18/01/2022

Una pubblicazione di INAIL che mette a confronto caratteristiche e differenze fra legislazione italiana e norme tecniche europee. Un contributo per saperne di più in una fase particolare di rilancio edilizio

ROMA – In questo periodo, e lo sarà anche nei mesi a venire, se ne vedono tanti nelle strade delle città, in un fervore di ristrutturazione e restauri favorito dalla concessione dei vari bonus, superbonus 110% e sconti in fattura. Parliamo dei ponteggi che coprono le facciate di case e palazzi, a cui il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedica un approfondimento, soffermandosi sull’analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee.


L’autorizzazione ministeriale ha una validità di dieci anni. 

Tecnicamente, un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio, composto da tubi e giunti oppure da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro. La costruzione e l’impiego trovano disciplina in Italia nelle norme presenti nel decreto legislativo 81/2008. Secondo la legge, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’autorizzazione per la realizzazione e il relativo utilizzo, corredando la domanda di richiesta con una serie di indicazioni specifiche su descrizione delle dimensioni del ponteggio, caratteristiche dei materiali e prove di carico. Fino all’entrata in vigore del decreto 81, la validità dell’autorizzazione ministeriale era illimitata, mentre adesso va rinnovata ogni dieci anni, commisurandola alla “evoluzione del progresso tecnico”.

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Dallo studio Inail un contributo all’allargamento delle conoscenze tecniche. 

Consultabile online sul sito dell’Istituto, il documento Inail mette a confronto e analizza le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En. L’identificazione di queste differenze può aiutare a stabilire meglio cosa intendere per “evoluzione del progresso tecnico”. Un concetto che risulta, come sottolineano gli autori nell’introduzione, tutt’altro che “banale” e che “può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento delle qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi”.    
 


Valutazione delle differenze fra legislazione italiana e norme europee. 

Scorrendo le pagine della pubblicazione, al lettore vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti. Al termine della ricerca, per i ricercatori Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”. Da qui l’auspicio di altri studi in tema e la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.  

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