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COVID-19: le risposte ai dubbi dei medici competenti

COVID-19: le risposte ai dubbi dei medici competenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

22/03/2021

Le risposte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano alle domande più frequenti che riguardano il ruolo e i compiti dei medici competenti presenti nel territorio dell’ATS con riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19.

 

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha portato non pochi dubbi e incertezze sulla modalità di gestione dei tanti aspetti sanitari che riguardano la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro in merito al virus SARS-CoV-2.

Per questo motivo pubblichiamo oggi integralmente le risposte ad alcune FAQ (Frequently Asked Questions), alle domande poste frequentemente in relazione al ruolo dei medici competenti e della sorveglianza sanitaria in tempi di pandemia.

Le risposte sono tratte da un documento specifico (ultimo aggiornamento 9 febbraio 2021) stilato dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano della Regione Lombardia e si applica, dunque, ai territori dell’ATS.


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FAQ MEDICI COMPETENTI

 

1) I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?

Icontatti stretti di caso accertato dovranno essere allontanati dal lavoro in quanto devono stare in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. Dopo la loro individuazione, anche grazie alla collaborazione del datore di lavoro e medico competente, ATS li inserisce nei propri sistemi di sorveglianza che sono visibili anche ai MMG per gli adempimenti connessi al certificato di assenza lavorativa e al monitoraggio clinico e ai Sindaci per eventuali controlli.

 

2) Chi sono i contatti stretti di un caso accertato?

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso con la seguente casistica. Se il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone, fino all’isolamento.

Definizione di contatto stretto

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. Si precisa che gli operatori sanitari e socio-sanitari che durante l’attività assistenziale hanno utilizzato idonei DPI non sono considerati contatti stretti.

 

3) Dovendo segnalare i casi sospetti di lavoratori residenti nel territorio di ATS Milano quali sono i comuni?

Tutti i Comuni in Provincia di Milano e di Lodi.

 

4) Cosa si intende per lavoratore sospetto covid da segnalare?

Si intendono quei soggetti con una temperatura superiore a 37.5 °C al momento dell'accesso al luogo di lavoro o che manifestano sintomi sospetti durante il turno di lavoro (es. temperatura superiore ai 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratoria ecc.). Non vanno segnalati i lavoratori che comunicano all’azienda di essere a casa in malattia, in quanto si dovranno riferire al proprio MMG.

 

5) Cosa fare quando si individua un lavoratore con sintomi sospetti Covid?

Il caso va segnalato (vedi punto 4). Il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, viene invitato a recarsi al proprio domicilio indossando mascherina e guanti e a contattare prontamente il proprio MMG. Il lavoratore con sintomi sospetti Covid è in isolamento fiduciario fino all’esito del tampone: se negativo potrà rientrare al lavoro dopo valutazione clinica del MMG, se positivo diventa caso accertato e si procede con l’individuazione dei contatti stretti come da punto 2).

 

6) Solo il medico competente può segnalare i casi sospetti delle sue aziende?

Se non è in azienda informa comunque ATS con le notizie acquisite dall’azienda? Si, solo il Medico può inoltrare la segnalazione tramite il portale ATS, anche acquisendo le informazioni tramite l’azienda.

 

7) Come fare la segnalazione di caso sospetto se l’azienda non ha il medico competente o questi non è raggiungibile?

Le piccole attività (es. piccoli esercizi commerciali) che non hanno il medico competente, o quest’ultimo non è reperibile, in presenza di lavoratore con sintomi sospetti dovranno isolare la persona facendo indossare mascherina e guanti. Il lavoratore viene invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare prontamente il proprio MMG. In questo caso la segnalazione è sostituita da una dichiarazione dell’azienda, sottoscritta dal lavoratore, in cui si invita il lavoratore con sintomi sospetti a ritornare al domicilio e a contattare il proprio MMG, rimanendo in isolamento fino a diversa disposizione del MMG.

 

8) Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un rapido antigenico in autonomia.

I test sierologici effettuati dal singolo, in autonomia, cioè al di fuori di un percorso di sanità pubblica e delle indicazioni di Regione Lombardia (DGR 3131 del 12/05/2020) non vengono presi in carico dal SSR. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio MMG che valuterà, in base all’anamnesi e alla storia clinica, se è opportuna l’effettuazione di ulteriori approfondimenti. Questi casi non vanno segnalati ad ATS. I test rapidi antigenici eseguiti in autonomia devono essere confermati da tampone molecolareo antigenico di terza generazione (DGR 3777 del 3/11/2020 e nota Regione Lombardia 3182 del 20/01/2021. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio MMG per la presa in carico e la segnalazione sul portale dedicato.

 

9) chiarimenti modalità di screening sierologico dipendenti

La DGR 3131 del 12/05/2020 chiarisce che l’esecuzione di test sierologici al di fuori di percorsi organizzati di verifica dei risultati ottenuti, riveste scarso significato e può contribuire a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini interessati. Si invita pertanto a considerare con attenzione l’utilità dei test sierologici in ambito lavorativo, soppesando sia i potenziali benefici che i limiti dei vari tipi di test disponibili. Qualora si decida di intraprendere uno screening sierologico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione come previsto dalla DGR 3131 del 12/05/2020 all’ATS via mail a psal19@atsmilano.it o a dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Nella comunicazione occorre dare evidenza di tutte le informazioni richieste dalla DGR 3131.

I soggetti che risultano positivi al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti nell’ambito di un percorso screening aziendale sopra descritto, vanno segnalati alla mail sierologiacovid@ats-milano.it compilando un file excel che deve riportare le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e CF
  • N. di telefono mobile
  • La data del test
  • L’esito del test
  • La data di avvio dell’isolamento fiduciario
  • La data prevista per l’effettuazione del tampone

Il Laboratorio che effettua il tampone dovrà pubblicare gli esiti secondo le modalità e i flussi previsti da Regione Lombardia.

 

10) Modalità di screening con test rapidi antigenici

La DGR 3777 del 3/11/2020 chiarisce gli scenari nei quali è indicato l’utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito lavorativo. Qualora si decida di intraprendere uno screening con test antigenico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione come previsto dalla DGR 3777 del 3/11/2020 all’ATS via mail a protocollogenerale@pec.ats-milano.it. Le modalità di presentazione della comunicazione e il dettaglio delle informazioni necessarie sono disponibili al seguente indirizzo:

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453

Si ricordala responsabilità della raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese le informazioni circa l’isolamento e quarantena, nonché l’informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere; inoltre va rilasciata attestazione dell’esito.

 

11) Rientro al lavoro

Le direttive attuali prevedono che i casi positivi concludano la quarantena dopo tampone negativo eseguito dopo almeno dopo 10 giorni dal riscontro della positività, purchè nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi. In alternativa, anche a fronte di un tampone di controllo risultato positivo, dopo 21 giorni dal riscontro della prima positività, purché siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi, l’isolamento è terminato anche in assenza di riscontro di negativizzazione del tampone.

Si deve considerare che quando il medico di famiglia chiude il periodo di malattia abbia verificato col suo paziente le sue condizioni di salute, come fa regolarmente con tutte le altre patologie, e quindi abbia verificato anche l’assenza di sintomi nei sette giorni precedenti. Per queste ragioni il lavoratore potrà tornare al lavoro terminato il periodo di isolamento che coincide con il termine della malattia prescritta dal proprio MMG.

 

Tuttavia, pur sottolineando il contrasto fra le disposizioni vigenti, poiché anche il recente DPCM 14 gennaio 2021 fa ancora riferimento al protocollo condiviso del 24 aprile 2020, il lavoratore può rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’esecuzione di un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno. INPS ha dato indicazione di prolungare l’isolamento fino a negativizzazione del tampone, con proseguimento della malattia a cura del medico di famiglia. Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, inviando una mail con tutti i dati identificativi necessari alla casella dip19@ats-milano.it.

 

Per i contatti stretti di caso positivo l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, anche senza effettuazione di tampone. In alternativa l’isolamento si conclude con esito negativo di un tampone eseguito non prima del 10° giorno dall’ultimo contatto. Il tampone non può essere prescritto obbligatoriamente dai medici competenti o dal datore di lavoro.

 

12) È previsto un pagamento per chi effettua le segnalazioni sul portale?

No, rientra tra i compiti del Medico competente individuati da Regione Lombardia nell’ambito delle azioni volte al contenimento dell’emergenza Covid.

 

13) A chi mi devo rivolgere per avere informazioni?

 

Rimandiamo anche alla lettura di un guida per le imprese dell’ATS Milano presentata nell’articolo “ Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

 

 

Fonte: ATS Milano

 


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Rispondi Autore: carlo zoppi - likes: 0
27/03/2021 (09:33:07)
chiara esposizione dell solite leggi in burocratese

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