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COVID-19: le indicazioni per le attività ricreative e culturali

COVID-19: le indicazioni per le attività ricreative e culturali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

21/12/2021

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 ha adottato le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali pubblicate dalla Conferenza delle Regioni. Focus sui luoghi della cultura e sulle sale da ballo.

Roma, 21 Dic – È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 recante adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

 

Con tale Ordinanza sono state “adottate”, dunque, le recenti Linee guida prodotte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che abbiamo presentato, nei giorni scorsi, nell’articolo “ COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni”.

 

Se nel primo articolo di presentazione delle linee di indirizzo ci siamo soffermati, oltre che sugli obiettivi delle linee guida, anche sulle indicazioni per le strutture ricettive e gli impianti di risalita, in questo nuovo articolo di approfondimento del documento presentiamo indicazioni per altri due ambiti lavorativi che durante le festività natalizie, compatibilmente con la situazione epidemiologica e le aperture, potrebbero interessare diverse persone e diversi lavoratori:

  • musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • sale da ballo e discoteche.

 

Nell’articolo presentiamo i seguenti argomenti:

 


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Le indicazioni delle linee guida: musei, mostre e biblioteche

Per quanto riguarda la scheda “Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre”, che ha avuto alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti (ad esempio non si faceva riferimento alle mostre) sono riportate diverse indicazioni che si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

 

Si sottolinea che allo stato attuale, compatibilmente con la situazione pandemica (nelle zone arancioni e rosse l’accesso è sospeso), “l’accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle ‘certificazioni verdi COVID-19’” e sono “esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute”.

 

Queste le indicazioni:

  • Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina ( mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all’esposizione a rischi specifici).
  • L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.
  • Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all’organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate.
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
  • E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di climatizzazione, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
  • Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
  • Nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curriculare svolte all’interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

 

Le indicazioni delle linee guida: le sale da ballo e discoteche

Veniamo alla scheda “Sale da ballo e discoteche” che riporta indicazioni che “si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno)”.

Resta inteso – indicano le linee guida - che gli organizzatori “possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate”.

 

 

Si segnala che allo stato attuale, compatibilmente con la situazione pandemica, “l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle “ certificazioni verdi COVID-19”. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute”.

 

Le indicazioni:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del cliente stesso.
  • Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% di quella massima autorizzata al chiuso.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.
  • L’elenco delle persone presenti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
  • La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
  • Con riferimento all’attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell’attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
  • Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto, ad eccezione del momento del ballo.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.
  • E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco di eventuali cocktail bar. Inoltre, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
  • I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

 

Sale da ballo: le attività nelle zone bianche, arancioni e rosse

Per aggiornare la seconda scheda alle indicazioni del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che istituisce il cosiddetto “green pass rafforzato” o “super green pass”, possiamo fare poi riferimento a quanto contenuto nella nota di aggiornamento di Confindustria del 3 dicembre 2021, dal titolo “ DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”, che riporta utili indicazioni sulla durata ed estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e sul regime generale del super green pass.

 

Nella tabella “Attività e servizi: limiti e sospensioni previsti dalla normativa vigente” il documento indica che nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono richieste, oltre al green pass, le seguenti precauzioni:

  1. Capienza consentita non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.
  2. Impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria
  3. Obbligo di mascherina, a eccezione del momento del ballo
  4. Tracciamento degli accessi

Queste attività sono generalmente sospese nelle zone gialle, arancioni e rosse.

 

Tuttavia – tabella “Attività e servizi accessibili dai possessori del Super green pass” – con le accortezze indicate le attività non sono sospese e l’accesso è possibile, nelle zone gialle e nelle zone arancioni, solo con il super green pass. Inoltre – indica sempre il documento di Confindustria – dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 il super green pass è richiesto anche per le zone bianche.

 

Bisogna però tener conto anche del nuovo decreto-legge approvato il 14 dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e “l’estensione, sino al 31 marzo 2022” – come indicato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 – “della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”.

 

Riportiamo in conclusione i titoli delle altre schede delle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”:

  • ristorazione e cerimonie
  • attività turistiche e ricettive
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • piscine termali e centri benessere
  • servizi alla persona
  • commercio
  • parchi tematici e di divertimento
  • circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • convegni e congressi
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • sagre e fiere locali
  • corsi di formazione

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 02 dicembre 2021 (formato PDF, 415 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Salute - Ordinanza del 2 dicembre 2021 - adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

 



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