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La prevenzione del COVID-19 nel settore dell’entertainment

La prevenzione del COVID-19 nel settore dell’entertainment
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

26/02/2021

Un documento si sofferma sui protocolli per la tutela della salute e la prevenzione del rischio contagio da COVID-19 nel settore dell’entertainment e degli eventi dal vivo. Focus sulle responsabilità amministrative, civili e penali.

Milano, 26 feb – La grave pandemia che si è diffusa e le misure di contenimento correlate, durante l’emergenza COVID-19, hanno imposto importanti limitazioni alle attività lavorative e hanno introdotto nuove misure di prevenzione, sicuramente uno dei settori più colpiti dalle limitazioni è stato il settore dell’entertainment, e in particolare quello dedicato agli eventi dal vivo, con un blocco delle attività che ha comportato spesso la cancellazione degli eventi programmati ed enormi ricadute su tutta la sua filiera e sui settori produttivi collegati.

 

Ricordiamo, a questo proposito, malgrado alcune passate brevi riaperture, tuttora il DPCM 14 gennaio 2021 prevede che “siano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”.

 

Tuttavia si comincia in questi giorni a riparlare della possibilità futura di riaprire in sicurezza i luoghi della cultura, come ad esempio teatri e cinema, e questa riapertura potrebbe riguardare, a certe condizioni, anche gli eventi dal vivo.

Per questo motivo affrontiamo oggi il tema delle possibili misure di salute e prevenzione del rischio nel settore dell’entertainment e lo facciamo attraverso un documento, pubblicato dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano nello spazio web dedicato alle indicazioni per le imprese nell’emergenza COVID-19.

 

Il documento, dal titolo “Elaborazione di Protocolli per la tutela della salute e la prevenzione del rischio contagio da CoVid-19 nel settore dell’Entertainment e degli Eventi dal vivo”, riporta diverse misure organizzative e gestionali “elaborate da un comitato tecnico-scientifico che ha riunito esperti del settore, sia in campo privato che pubblico: produttori, esperti di sicurezza sussidiaria, professionisti nella formulazione dei piani di gestione safety e security, delle pratiche di licensing e di agibilità, nonché tecnici della prevenzione e della gestione delle emergenze, sia in ambito di sicurezza che in quello clinico sanitario”. Si ricorda che il documento è elaborato nel contesto dell’emergenza COVID-19 “ed esplicita soluzioni e procedure, che laddove applicabili in relazione alle limitazioni normative di contenimento dell’emergenza, non sono “compatibili né applicabili in caso di ordinaria organizzazione e gestione degli eventi”.

 

 

Nell’articolo di presentazione ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Lavoratori Spettacolo - Aggiornamento - 6 ore
Corso di aggiornamento per lavoratori che operano nel settore dello Spettacolo, di produzione e trasmissione televisiva e proiezione cinematografica o in attività equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute.

 

Lo scopo di un protocollo per il settore dell’entertainment

Lo scopo principale – indicano gli autori – “è quello di fornire agli operatori del settore possibili soluzioni organizzative e tecniche tese a limitare la possibilità di diffusione del contagio attraverso l’esplicitazione di indicazioni e procedure chiare, semplici ed efficacemente applicabili”.

 

Le indicazioni, in prima battuta, “sono rivolte a produttori, committenti, datori di lavoro, direttori di produzione, direttori creativi, come a tutte le figure operative che interagiscono nelle attività di montaggio, smontaggio e gestione dello spettacolo, sopra e fuori dal palcoscenico”. Ciò non toglie che possano essere considerate in futuro, con riferimento all’evoluzione della normativa emergenziale, anche come “validi parametri di confronto per tutti gli organi di valutazione preventiva e di verifica e controllo sul campo”.

 

In particolare il documento si divide “in tre parti principali: una teorico-scientifica, dedicata alla classificazione e profilazione del rischio; le altre due pratico-organizzative, dedicate alle soluzioni tecniche e logistiche da attivare ‘sul campo’”.

Inoltre sono due gli ambiti complementari e imprescindibili uno all’altro a cui fa riferimento il documento: “il primo intende affrontare la situazione di un evento pubblico (o con pubblico), analizzandone i vari aspetti che lo costituiscono, con particolare attenzione rivolta alle attività dei fruitori e alla gestione delle dinamiche a loro associate. Il secondo, invece, vuole concentrarsi sulle attività dei lavoratori (inclusi artisti e performer), per i quali deve sempre essere garantita la salute e la sicurezza, a partire dai momenti di ideazione e progettazione dell’evento, passando poi alle attività di allestimento e svolgimento dello spettacolo, fino a quelle di disallestimento, pulizia e riconsegna delle aree interessate”.

 

La salute del pubblico e la distribuzione delle responsabilità

Il documento, nella parte dedicata alle indicazioni organizzative per la tutela della salute del pubblico, si sofferma anche sul tema della distribuzione delle responsabilità.

 

Si indica che “per quanto riguarda il tema delle responsabilità, l’approccio più corretto prevede la sua declinazione per materia, ovvero in base agli ordinamenti rispetto ai quali assume rilievo la regolamentazione del rischio. Ne conseguono tre ambiti principali:

  • Responsabilità amministrativa: “laddove il protocollo e le relative misure di prevenzione e protezione assumano rilevanza amministrativa per essere richiamate, in tutto o in parte, nell’autorizzazione di pubblico spettacolo (ex art. 68 TULPS), sia per un esplicito rinvio contenuto nella licenza, sia perché le sue previsioni diventano prescrizioni aggiunte alla medesima, oppure perché il parere preventivo della Commissione di Vigilanza le richiama o ne recepisce le norme (ex art. 80 TULPS), la violazione delle disposizioni del protocollo determina la violazione dell’autorizzazione, con la conseguente applicazione del noto sistema sanzionatorio, amministrativo e penale. Esso si attiva per il solo fatto che le regole non siano state rispettate, a prescindere dall’esistenza in concreto di una qualche forma di contagio”;
  • Responsabilità civile: “il contrario accade per la responsabilità civile. In generale, il rischio da contagio presenta diverse anomalie, a partire dalla sua invisibilità e, di conseguenza, dalla difficoltà nell’individuare forme di protezione sicure, fino alla probabilità, piuttosto remota, di scoprire il momento del contagio e, dunque, la sua causa. In questa prospettiva, la causa del contagio rappresenta l’evento lesivo e costituisce il presupposto di qualsivoglia responsabilità civile. Solo dopo averlo individuato si potrà cercare il responsabile sulla base dell’imputabilità dell’evento a un determinato soggetto, per dolo o colpa. Ancora successiva è poi la quantificazione del danno risarcibile”. In altri termini - continua il documento – “l’organizzatore sarà responsabile, in caso di riconosciuto contagio diffuso in occasione di uno spettacolo da lui organizzato, nel caso abbia violato leggi e regolamenti (fra cui i protocolli riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione), oppure quelle norme di comportamento che egli si è autoimposto, senza esserne tenuto”;
  • Responsabilità penale: “si potrà avere responsabilità penale in caso di violazione del contenuto dell’autorizzazione di pubblico spettacolo, ovvero di quella parte che detta o richiama prescrizioni preventive della diffusione del virus. Parimenti, assume rilievo sotto il profilo penale anche la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Si tratta di ipotesi di responsabilità conseguenti alla mera violazione della norma, anche in assenza di contagio, per il solo fatto di aver creato una situazione di pericolo. Diventano invece penalmente rilevanti quei comportamenti colposi che abbiano generato lesioni gravi o morte. In questo caso è l’evento a generare la responsabilità, ma è indispensabile che esso sia imputabile a chi non ha rispettato la normativa di settore”. 

 

Il documento che individua due aree di competenza relative alla responsabilità (responsabilità relative alla progettazione, produzione e organizzazione di un evento e le responsabilità derivanti dal rischio contagio CoVid19) individua poi i vari soggetti di garanzia, che possono anche sovrapporsi, destinatari delle responsabilità:

  • Proprietario/Concessionario della struttura e/o del luogo in cui si svolge l’evento (teatro, Club, palazzetto, arena all’aperto, ecc..)
  • Licenziatario (o Organizzatore)
  • Committente/Datore di Lavoro Committente: “si tratta della responsabilità nei confronti dei lavoratori”. Restano “fermi gli obblighi e le responsabilità già attribuite dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge dovrà provvedere, anche per il tramite del CSP/CSE quando nominato, ad integrare le misure previste per le attività con quelle specifiche rivolte al contenimento/prevenzione del rischio da contagio in accordo con le disposizioni delle Autorità e i contenuti del presente protocollo”;
  • Datore di Lavoro: “restano fermi gli obblighi e le responsabilità già attribuite dalla normativa vigente, con particolar riferimento alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge dovrà provvedere ad adottare le misure contenimento/prevenzione del rischio in accordo con le disposizioni delle Autorità e i contenuti del presente protocollo, integrandole con la propria valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008”.   

 

L’indice del documento

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori informazioni anche per quanto riguarda le responsabilità, e ne riportiamo l’indice:

 

GRUPPO DI LAVORO

PREFAZIONE

PREMESSA GENERALE

PREMESSE METODOLOGICHE

 

PARTE I - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER IL PUBBLICO

Valorizzazione delle variabili

Applicazione della variabile affollamento

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI

 

PARTE II - INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PUBBLICO

Il luogo dell’evento

La distribuzione delle responsabilità

Misure di prevenzione

Procedure per la gestione del pubblico

 

PARTE III - INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Misure generali di Prevenzione

Misure specifiche per le fasi del processo

 

ALLEGATO 1 - SCHEMA DI ALLESTIMENTO CON POSTI A SEDERE

ALLEGATO 2 - FAC-SIMILE DI MODULO AD USO DEL MEDICO

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

ATS della Città Metropolitana di Milano, Assomusica, Areu Lombardia, “Elaborazione di Protocolli per la tutela della salute e la prevenzione del rischio contagio da CoVid-19 nel settore dell’Entertainment e degli Eventi dal vivo”, documento a cura, con diverse collaborazioni, di Paolo De Biasi e Alberto Artese (Assomusica), Marco Morone e Nora Vitelli (ATS Milano), Enzo Albergoni e Gianluca Chiodini (AREU Lombardia).

 


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