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I quesiti sul decreto 81/08: precisazioni

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

01/08/2008

Commento di un lettore e chiarimenti circa la nomina del responsabile dei lavori. A cura di G. Porreca.

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Continua il dibattito sulla nostra rubrica “I quesiti sul decreto 81/08”.
L’articolo “I quesiti sul decreto 81/08: nomina del responsabile dei lavori” pubblicato il 24 luglio e redatto dall’Ing. Porreca ha suscitato il commento di un nostro lettore.
Riportiamo il commento del Geom. Claudio e la risposta che l’Ing. Porreca ha preparato per chiarire qualsiasi dubbio.
 
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Il commento del Geom. Claudio
 
"non sono assolutamente d'accordo con quanto affermato dal pur rispettabile esperto Ing. Porreca in quanto il legislatore ha ben individuato i responsabili dei lavori quali il progettista nella fase di progettazione dell'opera ed il D.L. nella fase di esecuzione in quanto incaricati dal committente per progettare l'opera e dirigere l'esecuzione della stessa. Il successivo art. 93 ribadisce la responsabilità individuata all'art. 89 in quanto esonera il committente dalle responsabilità limitatamente agli incarichi conferiti al progettista ed al D.L. perché nel momento in cui questi accettano l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori diventano automaticamente responsabili della sicurezza. La delega non c'entra nulla.  Per me non ci sono equivoci."
 
 
La risposta dell’ing. Porreca:
 
La tesi sostenuta dal lettore è in sostanza che il committente dando l'incarico al progettista prima ed al direttore dei lavori poi trasferisce agli stessi automaticamente l'incarico di responsabile dei lavori con gli obblighi relativi (e non della sicurezza come viene indicato) ed inoltre che l’accettazione dell’incarico di progettista o di direttore dei lavori equivale alla accettazione degli obblighi del committente  e che quindi la delega non c'entra assolutamente niente.
 
E’ evidente che il lettore non ha letto la sentenza n. 23090 del 10/6/2008  della IV Sezione penale della Corte di Cassazione alla quale la risposta al quesito fa riferimento e nella quale la suprema Corte sostiene giusto il contrario.
 
Secondo tale sentenza infatti:
 
"Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori" e di conseguenza prosegue "dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli". “Il legislatore, in sostanza,- afferma la Sez. IV penale -  non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli”.
 
E non basta.
La Corte di Cassazione, che con la sentenza citata ha annullata la sentenza di assoluzione del committente emessa da Tribunale ed al quale ha ritornato gli atti per il riesame, prosegue sostenendo che:
 
”Le condizioni perché operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto:
- nomina di un responsabile dei lavori;
- tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro;
- estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti”
 
ribadendo quindi che il trasferimento delle responsabilità al responsabile dei lavori non è “ope legis” come da qualcuno sostenuto né tanto meno avviene contestualmente alla nomina del direttore dei lavori così come di seguito indicato.
 
“Tanto precisato – conclude infatti la Corte di Cassazione - si rileva che nella fattispecie in esame, la nomina, da parte del committente del direttore dei lavori nella persona dell’ing….. effettuata all'articolo 2 del contratto di appalto non soddisfa i citati requisiti” in quanto “detta nomina non contiene alcuna delega all'ing…... in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza e, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e non può pertanto produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo”.
 
Come si fa allora a sostenere il contrario?
A tal punto viene da concludere: è bella sì la introduzione con il Testo Unico dell’istituto dell’interpello ma quando lo poniamo in atto?
 
Ing. Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
 

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Rispondi Autore: Dr. M. MAGGIO - likes: 0
01/08/2008 (08:51)
In riferimento all'articolo, sono a confermare la tesi sostenuta dal Geometra Claudio, precisando che, quando si leggono ed interpretano le leggi, in questo caso, di natura penale, il principio che bisogna utilizzare è quello della tassatività -oggettiva e professionale - e non quello della soggettività generica.

Non vi è alcuna sorta di dubbio, nè alcuna discrezionalità riservata al Committente di scegliere la delega o quant'altro: l'incarico che si assume ai sensi dell'art. 89 comm. 1 let. c del D.Lgs. 81/2008 è in forma implicita ed automatica.
Per quanto concerne la sentenza della Cassazione, credo, per esperienza e competenza professionale, pur apprezzando gli sforzi per agevolare processi rapidi, che la Suprema Corte non abbia avuto ancora tempo, (se non prima di 5 anni) per pronunciarsi su questioni che riguardano il nuovo Decreto 81, pertanto non vi può essere comparazione di alcun tipo, considerato anche che lo spirito e l'intento del legislatore in merito alla nomina del Responsabile dei Lavori è stato proprio quello di non mettere in difficoltà il committente ad individuare e coinvolgere altre persone che nelle more possono rifiutare o farsi remunerare con alti costi.

Infine, per quanto riguarda l'istituto dell'Interpello, di cui il sottoscritto ha già fatto alcune recensioni, si nutrono forti dubbi in merito alla possibilità che tale strumento giuridico possa avere competenza in materia penale, ma può essere utilizzato solo perderimere problemi di natura interpretativa senza che esso possa vincolare il proponente che l'organo di vigilanza, quando svolge funzioni di Polizia Giudiziaria; l'unico vincolo può essere quello di natura amministrativa.

Dr. M. MAGGIO
Tecnico Giurista - ASL TERAMO
Rispondi Autore: Alfonso Marchese - likes: 0
01/08/2008 (12:17)
confermo i dubbi espressi negli interventi fin quì succedutisi, giusta la tassatività degli obblighi in materia penale. Le formulazioni semplificate usate dal legislatore si prestano ad equivoci che solo la giurisprudenza qualificata potrà dirimere. Tuttavia non è errato il comportamento prudente suggerito dall'ing. Porreca sulla base della giurisprudenza fin quì formatasi.
Rispondi Autore: geom.claudio - likes: 0
01/08/2008 (19:45)
Avrei voluto evitare ulteriori disquisizioni in merito i pareri possono essere i più vari, ma se oggi,un professionista viene incaricato della progettazione di un edificio, e quasi sempre anche della direzione dei lavori, deve sapere e far sapere al committente(che no lo sa!!)che sarà anche responsabile della sicurezza, non può aspettare sentenze o che la legge venga modificata. In conseguenza di ciò se non vuole fare anche il responsabile della sicurezza dovrà sciegliere se prendere o no l'incarico oppure rischiare dicendo al committente di nominare i coordinatori.
Rispondi Autore: ing. Gerardo Porreca - likes: 0
04/08/2008 (09:53)
L’argomento della nomina del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili è discusso altrimenti non staremmo qui a parlarne. Ognuno dice la sua in maniera più o meno argomentata. C’è che chi è convintissimo della nomina implicita di responsabile dei lavori data al progettista ed al direttore dei lavori al momento dei loro incarichi, c’è chi invoca la tassatività degli obblighi penali, c’è chi mette in evidenza che la disposizione di legge è equivoca, c’è che invita alla prudenza nella interpretazione della legge, c’è chi dice che l’argomento non è oggetto di interpello non potendo questo istituto fornire interpretazioni che interessano la sfera penale ed il campo di azione dell’organo di vigilanza quando al comma 3 dell’art. 12 del Testo Unico viene precisato che “le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 (quesiti di ordine generale sulla applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro) costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio della attività di vigilanza”, c’è chi come me da un peso rilevante alle espressioni della Corte di Cassazione Sezioni penali, ecc.

E’ vero che la Corte di Cassazione nella sentenza recentemente pubblicata si riferisce a fatti pregressi al D. Lgs. n. 81/2008 ma sono convinto che la stessa, fra qualche anno, che comunque credo non saranno poi tanti, quando affronterà dei casi verificatisi in vigenza del Testo Unico confermerà gli indirizzi già assunti in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione considerato che da una lettura comparata del D. Lgs. n. 626/1994 (art. 6) e del Testo Unico (art. 93) si può osservare che non è stata apportata dal legislatore alcuna modifica al trasferimento delle responsabilità al momento del conferimento dell’incarico del responsabile dei lavori ma sono stati solo aggiunti, nella definizione di cui all’art. 89, i destinatari di tale eventuale trasferimento, individuati nel progettista nella fase di progettazione e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dell’opera.

A tal punto non ci resta che raccogliere i consensi ed i dissensi e tutti i contributi utili alla discussione che pervengono, più o meno argomentati, ed evitare di scivolare in facili quanto inutili polemiche in attesa e nella speranza che sia poi il legislatore, l’unico abilitato a farlo, a fornire una interpretazione autentica delle disposizioni da lui emanate..

Saluti.

ing. Gerardo Porreca

Rispondi Autore: Nadalini Marco - likes: 0
06/08/2008 (15:10)
Con riferimento ai due pareri del geom Claudio e dell'ing. Porreca, indipendentemente dalla sentenza, la questione così come scritta nell'articolo n. 89 del decreto 81/08 non è chiara, infatti l'articolo, come spesso accade, è scritto in modo ambiguo. Al fine di chiarire al meglio la questione, tempo fa si sono svolti alcuni incontri presso il Ministero del Lavoro aventi come oggetto di discussione alcune interpretazioni univoche sul D.Lgs. 81/08. Uno dei punti trattati è stato proprio il chiarimento circa l’art. 89. L'interpretazione condivisa, che è emersa durante l’incontro, è che è necessaria da parte del committente la delega (specifica, inequivocabile e accettata) che attribuisca le responsabilità al Responsabile dei Lavori. Purtroppo, nonostante siano passate settimane, non è ancora stato pubblicato nulla a riguardo. Marco Nadalini Responsabile Vigilanza Tecnica del Ministero del Lavoro (regione Veneto).
Rispondi Autore: Rimi francesco - likes: 0
11/08/2008 (11:39)
Per organizzare corsi per RLS è necessario l'autorizzazione di un organo paritetico? GRAZIE
Rispondi Autore: Nicole - likes: 0
15/10/2008 (10:38)
Gent. Ing. Porreca,
colgo l'occasione per sottoporle un dubbio interpretativo diverso rispetto a quello fino ad ora trattato ma sempre relazionato alle definizioni contenute all'art. 89 del T.U..

Il mio quesito riguarda la coincidenza imposta fra progettista/ direttore dei lavori con il RL.

Questa identità, secondo Lei, riguarda le persone fisiche, ovvero i singoli professionisti, o piuttosto la società dalla quale dipendono?

E nella prima delle due ipotesi, secondo Lei, il committente provvede alla nomina del progettista/direttore dei lavori (prima) ed, en
ventualmente, del RL (poi con la necessaria delega) scavalcando l'impresa d'engineering ed il relativo rapporto di lavoro subordinato che implica un'identificazione dei dipendenti nell'impresa d'engineering?

La ringrazio per la Sua attenzione,
Nicole
Rispondi Autore: Aurisina 58/D - likes: 0
15/12/2008 (16:21)
Oggetto: Committente / Responsabile dei Lavori
Preg.mo Ing. PORRECA,
Senza pretesa dell'originalità, ma da neo-iscritto al Suo sito (caldamente suggeritomi da tecnici della prevenzione della locale ASL), mi permetto formulare il seguente quesito, richiamando l'esaustiva nota odierna (15/12/2008) relativa all'argomento Committente / Responsabile dei Lavori.
In ambito PRIVATO, con o senza permesso di costruire, il Committente (la arcinota ZIA MARIA!) può essere ASSOLUTAMENTE a digiuno del Dlgs 81/2008 e dei suoi contenuti!
In compenso è FORTEMENTE determinata affinchè l'intervento edilizio costi il MENO POSSIBILE, professionisti compresi!
Inoltre il PROGETTISTA ARCHITETTONICO, interpellato solo per gli adempimenti urbanistici con il Comune (Permesso di costruire, piuttosto che D.I.A. oppure niente, nel caso di edilizia libera) è OBBLIGATO (se sì, da chi?) alla conoscenza della complessa materia di sicurezza sul lavoro?
Nel qual caso chi è il RESPONSABILE DEI LAVORI?
Le sarò grato per un Suo illuminato riscontro!
Cordialmente
Aurisina 58/D
Rispondi Autore: Arch. Dario Fagiolo - likes: 0
08/01/2009 (13:22)
In merito alla questione della nomina del responsabile nell'ambito lavori privati vorrei dare il mio piccolo contributo con un esempio che potrebbe sembrare paradossale ma che in realtà non lo è: mettiamo il caso che io, tecnico abilitato ed in possesso dei requisiti per svolgere attività di coordinatore, voglia eseguire dei lavori su una mia proprietà situata in altro comune da quello in cui opero abitualmente; mettiamo anche il caso che, per le ragioni più disparate (migliore conoscenza delle prassi e dei regolamenti locali, delle imprese e delle tecniche utilizzate sul posto, io decida di affidare la progettazione e la direzione dei lavori ad un collega operante in questo comune, riservandomi però la funzione di coordinatore per la sicurezza: in questo caso, se fosse automatica la individuazione del responsabile con il progettista e direttore dei lavori io, committente e coordinatore, non potrei, ope legis, essere responsabile dei lavori che ho commissionato, o sbaglio?
Grazie per l'attenzione.

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