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"Io scelgo la sicurezza", n. 2/2010

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

26/05/2010

Disponibile on line il numero di giugno di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte: il sistema sanzionatorio del Decreto di recepimento della Direttiva Macchine.

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Pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Focus di questo numero, disponibile on line nel sito della regione Piemonte dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, è dedicato alla nuova Direttiva Macchine.





Il sistema sanzionatorio del Decreto di recepimento della Direttiva Macchine
di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

Il nuovo Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recepisce la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42/2006, del 17 maggio 2006, la quale nel suo 26° considerando stabilisce che “Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Per questo motivo il legislatore italiano nel recepire la nuova “Direttiva macchine” si è discostato dalla forma regolamentare che ha caratterizzato il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e nell’articolo 15 del nuovo Decreto ha previsto, un sistema sanzionatorio autonomo.
L’articolo 15 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro a carico del fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
Anche il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del DLgs 17/2010 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.000 euro a 12.000 euro per il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del DLgs 17/2010.
Nel caso di assenza della dichiarazione di conformità il fabbricante o il suo mandatario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
L’apposizione di marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
La pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del Decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Le suddette sanzioni si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente.
In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.

Si deve inoltre osservare che l’articolo 15 prevede l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative “Salvo che il fatto non costituisce reato”. Tale indicazioni lascia intendere che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 del DLgs 81/08 si applica la sanzione contravvenzionale prevista dall’art. 57 dello stesso Decreto. In altri termini se un costruttore fabbrica e vende una macchina non conforme ai RES commette sia la 2010, sia la violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 23 del DLgs 81/08.
E’ interessante notare che, ai sensi dell’articolo 6, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 17/2010, sulle macchine e quasi-macchine già immesse sul mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.

Per quanto rigiura l’azione di vigilanza svolta dalle ASL continua ad applicarsi la procedura prevista dal comma 4 dell’articolo 70 del Dlgs 81/08 che stabilisce che nel caso venga rilevato che un’attrezzatura di lavoro, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l’accertatore informa immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza.




Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza”, mese di giugno 2010 (formato PDF, 827 kB).








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