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La gestione del rischio viaggi delle istituzioni scolastiche

La gestione del rischio viaggi delle istituzioni scolastiche
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Sicurezza scuole

27/11/2020

Indipendentemente dai problemi legati alla pandemia, la scuola ha sempre dovuto confrontarsi con i rischi connessi ai viaggi per gli studenti, tra breve un aiuto significativo potrebbe giungere da un nuovo sviluppo normativo.

A livello internazionale, la normativa afferente alla gestione dei rischi è affidata al comitato tecnico ISO/TC 263-gestione del rischio. Il campo è talmente vasto che evidentemente l’attività normativa deve essere suddivisa in specifici gruppi di lavoro ed ecco la ragione per la quale è stato proposto l’avvio di un gruppo di lavoro, che possa mettere a punto una norma specifica afferente ai viaggi scolastici. La disponibilità di tale norma potrebbe aiutare la scuola nel pianificare in modo corretto il viaggio e soprattutto potrebbe liberarla da molte responsabilità dirette e indirette, in quanto un viaggio organizzato secondo una norma italiana, europea od internazionale è, per definizione del codice civile, organizzato a regola d’arte.

 

Purtroppo, sono numerosi i rischi legati ai viaggi degli studenti e questo problema ha attirato l’attenzione degli organismi normativi internazionali, proprio perché non è solo in Italia che esiste questo problema. Una ricerca statistica circa gli incidenti che hanno coinvolto studenti in viaggio, in vari paesi del mondo, porta a numeri quantomai preoccupanti.

 

Per rimanere nell’ambito italiano, la Circolare Ministeriale del 2 ottobre 1996 n.623 ha stabilito che “l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero per l’effettuazione delle iniziative in questione”. E ancora “la scuola determina, pertanto, autonomamente, il periodo più opportuno di realizzazione dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata”. Si consiglia “di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza”.

La responsabilità della scuola si concentra quindi anche nell’obbligo di diligenza preventivo, così come stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1796/2012 che impone alle scuole di trovare strutture alberghiere il più possibile sicure e di effettuare tramite i docenti dei “controlli preventivi” delle stanze dove alloggiano i ragazzi.

La Cassazione si è espressa in riferimento al ricorso di una studentessa di Udine rimasta totalmente invalida dopo un incidente avvenuto nel marzo 1998 durante una gita scolastica a Firenze. La ragazza era caduta da una terrazza non protetta, precipitando nel vuoto da un’altezza di 12 metri.
Il risarcimento danni viene richiesto nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Istituto scolastico, della società che gestiva l’albergo e dei genitori del compagno di classe con cui la ragazza aveva fumato uno spinello. I giudici di merito avevano ritenuto che gli studenti fossero “presumibilmente dotati di un senso del pericolo“ in quanto quasi maggiorenni.

La Cassazione ha ribaltato il verdetto, rinviando gli atti alla Corte d’Appello “proprio perché il rischio che, lasciati in balia di sé stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni”.
La Corte rileva inoltre anche che esiste per la scuola “l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumità dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità alla terrazza non protetta, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze. L’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche”.


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Può essere opportuno cogliere l’occasione per fare il punto, in modo che i responsabili dell’organizzazione dei viaggi abbia a disposizione un supporto normativo affidabile.

 

Ricordo che, nel contesto in esame, le norme applicabili e disponibili sono le seguenti:

  • ISO 9001 Quality Management –
  • ISO 18065 Tourism and related services – Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements –
  • ISO 22000 Food safety management –
  • ISO 31030 Risk management – Managing travel risks – Guidance for organizations –
  • ISO 45001 Occupational health and safety –
  • ISO 21101 Adventure tourism — Safety management systems —Requirements –
  • ISO/DIS 21102 - Adventure — Leaders — Personnel competence –
  • ISO/DIS 21103:2014 - Adventure tourism — Information

 

La nuova norma, che il comitato tecnico 262 vorrebbe sviluppare, vuole offrire una guida per la gestione dei rischi che afferiscono ai giovani, in particolare i minori, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. La norma verrà elaborata per prendere sotto controllo rischi per viaggi sia a livello nazionale sia a livello internazionale. La norma prenderà in considerazione le migliori e collaudate procedure che possono permettere di mettere sotto controllo i rischi tipici, come ad esempio comportamenti negligenti da parte degli studenti, problemi legati ad eventi climatici, assistenza agli studenti che hanno bisogno di supporti speciali e via dicendo. La norma sarà quindi di grande aiuto non solo per i viaggiatori, ma anche per l’organizzazione che ha impostato il viaggio, in quanto prenderà in considerazione:

  • la safety e la security dei gruppi di giovani in viaggio,
  • la gestione del rischio per gli organizzatori scolastici, le agenzie di viaggio incaricate, i tour operators e simili.

 

È bene tuttavia precisare che la norma non prenderà in considerazione le modalità con cui questi viaggi vanno organizzati, mentre prenderà in considerazione anche i viaggi avventurosi.

 

Ad esempio, particolare attenzione verrà posta alle coperture assicurative, che devono essere definite secondo parametri sufficientemente allargati, per tenere sotto controllo il fatto che talvolta le compagnie di assicurazioni tendono ad inserire limitazioni contrattuali, non sempre chiaramente interpretabili.

 

Sono lieto di informare i lettori che i componenti del comitato tecnico internazionale hanno già dato la loro approvazione e quindi l’attività normativa partirà al più presto.

 

Ma non è finita.

 

Con l’occasione, ritengo opportuno informare i lettori che una delle norme precedentemente elencate, in particolare la norma ISO 31030, è stata recentemente tradotta in italiano e si confida che entro la fine dell’anno potrà essere messa a disposizione di tutti coloro che vogliono affrontare in un quadro di elevata professionalità l’organizzazione di viaggi scolastici e anche di altro tipo. Ad esempio, per tornare alla sentenza della cassazione precedentemente illustrata, la norma in questione da ampio spazio ai criteri di valutazione dell’albergo, in termini di safety, security e di gestione preventiva del rischio terrorismo.

 

 

Adalberto Biasiotti

 




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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0
28/11/2020 (00:13:36)
Egr. Dott. Biasiotti, ricordo che nei giorni successivi alla tragedia degli studenti Erasmus in Spagna del 2016 dove alcuni studenti persero la vita, una di questi era una mia concittadina di Genova, venne organizzato un convegno al partecipò l'Avv. Dubini.
Fece appunto l'esempio dell'incidente di quella studentessa che cadde da una terrazza di quell'albergo spiegando, o almeno cercò di spiegare ai docenti presenti quello che era, in questi casi, il pensiero dei giudici, cioè che in ogni caso la responsabilità fosse sempre e comunque dei docenti. Fu un brutto pomeriggio, perchè all'oratore venne quasi impedito di spiegare; ma ancor più difficile fu spiegare cosa potevano fare gli istituti in fase di prenotazione di una gita e, quindi, del veicolo per la gita.
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0
28/11/2020 (00:23:29)
scusate continuo dal mio precedente.
Qui il problema si fa culturale, personalmente mi sono occupato di appalti, tra i quali anche i servizi scolastici.
Ora, il punto è che è necessario stare attenti a non superare quel sottile confine tra la possibilità di chiedere senza sconfinare nella privacy.
Nell'appalto che ho seguito, pur ricevendo molte critiche, chiesi cose semplicissime: quale veicolo veniva messo a disposizione, modello, targa (visto che circolano ancora pullman di oltre 20 anni, se era sottoposto a manutenzione programmata e straordinaria, se avesse superato la revisione annuale, cose semplicissime. Poi chiesi chi fosse l'autista inviato, patente, cqc, e se fosse in possesso del certificato di idoneità perchè quest'ultimo non è così tanto scontato. Infine la possibilità di controllare le principali funzioni del veicolo prima di partire.
Ora, a parte i complimenti pervenutami da parte di un noleggiatore non genovese, a fronte di numerose critiche che mi sono piovute addosso, so per certo che chi doveva poi gestire quell'appalto non ha mai chiesto nulla.
Allora caro Dott. Biasiotti, ribadisco che nel nostro bel paese manca la vera cultura, siamo tutti perbenisti perchè tanto non succede mai nulla (in tutti i campi) e qualora dovesse accadere qualcosa beh, non è un mio problema ma di qualcun altro.

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