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Sanzioni per i distributori del gas che effettuano conteggi non chiari

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

24/04/2002

Pubblicata in G.U. n. 81 la delibera relativa alle multe per gli esercenti che non indicano in bolletta le date delle ultime due letture.

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2002 la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, relativa alle sanzioni previste per i distributori del gas, che assumono comportamenti scorretti nei confronti degli utenti.

La delibera intende garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana e punire gli esercenti che impediscono agli utenti di verificare l'esattezza dell'importo richiesto a conguaglio, omettendo le date delle due ultime letture alle quali si riferiscono i consumi conguagliati.

La mancata indicazione di queste informazioni limita il cliente nella programmazione consapevole dei consumi di gas, oltre a ostacolarne il controllo sulla periodicità delle letture, che il distributore è tenuto ad effettuare.

Chi commette questa irregolarità riceverà, da parte dell'Autorità, l'ordine di cessazione di comportamento lesivo dei diritti degli utenti, sarà sottoposto a istruttoria e costretto a ricalcolare i conguagli irregolarmente addebitati.

La delibera specifica " in 25.822,84 euro piu' 0,50 euro per ogni cliente servito dall'esercente al 31 dicembre 2001 la sanzione pecuniaria da irrogare agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana, nonche' agli esercenti il servizio di vendita del gas , in caso di mancata indicazione nelle bollette di conguaglio, emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, della data delle due ultime letture effettuate".

E', invece, prevista una sanzione ridotta per gli esercenti che si adeguino alle modalita' previste, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di questo provvedimento.


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