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Chiarimenti sulle detrazioni Irpef per sistemi di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, sicurezza domestica

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Criminalità

14/02/2001

Diffusa dal Ministero del Lavoro una circolare che risponde ad alcuni quesiti in merito all'applicazione delle novita' introdotte dalla Finanziaria riguardo alle detrazioni per interventi di ristrutturazione.

Il Ministero delle Finanze con la circolare 13/E del 06.02.2001 ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti l'applicazione delle novita' introdotte dalla Finanziaria in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato.

I chiarimenti hanno riguardato la detrazione Irpef del 36% prevista per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e ''all'adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e all'esecuzione di opere finalizzate ad evitare gli infortuni domestici''.

Per quanto concerne quest'ultima categoria di interventi, la circolare precisa che con il termine ''atti illeciti'' si intendono atti penalmente illeciti quali furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione ''comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti''.
La circolare presenta inoltre, a titolo esemplificativo, un elenco di interventi che rientrano in tale categoria:
-apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline:
-installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-fotocamere e cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
-casseforti a muro;
-porte blindate o rinforzate
-rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
-apposizione di grate alle finestre o loro sostituzione;
-apposizione o sostituzione di lucchetti, catenacci, spioncini;
-apposizione di saracinesche;
-tapparelle meccaniche con bloccaggi;
-vetri antisfondamento.

Non rientrano invece nelle agevolazioni i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

In merito agli ''interventi relativi all'esecuzione di opere finalizzate ad evitare gli infortuni domestici'', nell'agevolazione sono comprese non solo le opere di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, ma anche gli interventi, non obbligatori per la normativa, che sono comunque volti ad aumentare il grado di sicurezza domestica.

Gli interventi devono essere relativi agli immobili.
In tale categoria non rientra quindi l'acquisto di elettrodomestici piu' sicuri, ma ad esempio rientrano interventi sugli immobili quali la sostituzione del tubo del gas e la riparazione di una presa malfunzionante.

Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, usufruiranno delle detrazioni unicamente gli interventi sugli immobili volti a favorire la mobilita' interna ed esterna della persona portatrice di handicap. Non rientrano, quindi in tale categoria le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, quali ad esempio telefoni viva voce, sia pure diretti alla a favorire al comunicazione e la mobilita' interna ed esterna.

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