04/02/2005: Il ministero della Salute risponde agli amministratori di condominio. Cartelli obbligatori negli spazi comuni, condòmini “controllori”.
In condominio non si fuma
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Le sigarette sono ora bandite anche da androni dei palazzi e scale. La risposta del ministro della Salute ad un quesito posto dall'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) ha fugato ogni dubbio.
Il ministero ha chiarito che le disposizioni antifumo (art 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3) hanno portata ampia; il divieto antifumo interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi “riservati ai fumatori” e come tali contrassegnati, e dei locali privati “non aperti ad utenti o al pubblico”.
“La piena applicazione della nuova disciplina, - si legge nella nota - ispirata al principi della “tutela dei non fumatori” nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l’applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi dei “condomini” per l’indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della tutela del fumo passivo.”
Tali locali non possono essere considerati privati “non aperti al pubblico o a utenti” e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.
Androni, scale, ascensori, sale riunione rappresentano infatti luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti – “utenti dei locali” e delle attrezzature in esse presenti – nello svolgimento della propria attività lavorativa (es. addetti alle pulizie, alla manutenzione di caldaie e ascensori, postini, …) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge.
Anche nei condomini vige, quindi, l’obbligo dell’apposizione dei cartelli secondo quanto indicato dall’art. 22 dell’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004. “Per quanto attiene alla responsabilità della vigilanza sull’osservanza del divieto, - afferma il dott. D’Argenio dell’Ufficio IX del ministero – si ritiene sia compito degli Amministratori di condominio la predisposizione e l’apposizione dei cartelli.”
Riguardo alle segnalazioni dei trasgressori, il ministero precisa che “resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili o anche da chiunque riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all’osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all’accertamento e alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo”.
Le sigarette sono ora bandite anche da androni dei palazzi e scale. La risposta del ministro della Salute ad un quesito posto dall'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) ha fugato ogni dubbio.
Il ministero ha chiarito che le disposizioni antifumo (art 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3) hanno portata ampia; il divieto antifumo interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi “riservati ai fumatori” e come tali contrassegnati, e dei locali privati “non aperti ad utenti o al pubblico”.
“La piena applicazione della nuova disciplina, - si legge nella nota - ispirata al principi della “tutela dei non fumatori” nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l’applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi dei “condomini” per l’indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della tutela del fumo passivo.”
Tali locali non possono essere considerati privati “non aperti al pubblico o a utenti” e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.
Androni, scale, ascensori, sale riunione rappresentano infatti luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti – “utenti dei locali” e delle attrezzature in esse presenti – nello svolgimento della propria attività lavorativa (es. addetti alle pulizie, alla manutenzione di caldaie e ascensori, postini, …) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge.
Anche nei condomini vige, quindi, l’obbligo dell’apposizione dei cartelli secondo quanto indicato dall’art. 22 dell’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004. “Per quanto attiene alla responsabilità della vigilanza sull’osservanza del divieto, - afferma il dott. D’Argenio dell’Ufficio IX del ministero – si ritiene sia compito degli Amministratori di condominio la predisposizione e l’apposizione dei cartelli.”
Riguardo alle segnalazioni dei trasgressori, il ministero precisa che “resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili o anche da chiunque riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all’osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all’accertamento e alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo”.
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Rispondi Autore: riosa raffaele | 12/09/2018 (10:22:04) |
buongiorno, vorrei sapere se si può fumare nei corridoi aperti che sono accessibili a tutti di un condominio, ho letto vari articoli riguardo al fumo ma li ho trovati con le scritte solo per ambienti chiusi. Grazie per una eventuale risposta |
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