Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Ispettorato del Lavoro: le indicazioni sulla maggiorazione delle sanzioni

Ispettorato del Lavoro: le indicazioni sulla maggiorazione delle sanzioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

29/01/2019

Una nuova circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda e fornisce interpretazioni sulla maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale stabilite dalla Legge di Bilancio 2019.

 

Roma, 29 Gen – Alcune novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" – riguardano gli strumenti per il ‘contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’. E nei giorni scorsi, nell’articolo “ Legge di Bilancio 2019: le novità in materia di sicurezza sul lavoro”, abbiamo presentato quella che, in questo particolare ambito, è una delle novità più rilevanti: le modifiche nell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

Tuttavia tutte le volte che si arriva ad un cambiamento, in questo caso un inasprimento, delle sanzioni non mancano dubbi sulle interpretazioni della legge, ad esempio con riferimento alle tempistiche o al rapporto con le normative previgenti.

Ecco perché l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha tra i suoi compiti quello di elaborare circolari e indirizzi operativi in merito a ‘problematiche interpretative concernenti l'applicazione della normativa di riferimento’, ha fornito un orientamento ispettivo attraverso la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019. Una delle prime circolari che è firmata, tra l’altro, dal nuovo capo dell’Ispettorato, il Generale dei Carabinieri Leonardo Alestra che, come ricordato in una nostra intervista, ha preso il posto di Paolo Pennesi.

 

INL

 

La legge di bilancio 2019

La circolare, che ha come oggetto “art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni”, presenta e fornisce indicazioni sulle novità della Legge di Bilancio riguardanti l’ apparato sanzionatorio previsto non solo per il lavoro nero, ma anche con riferimento alle violazioni in riferimento al tema della salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o dell’applicazione della normativa in materia di vari aspetti (orario di lavoro, ferie, distacco transnazionale, …).

 

Nel documento si segnala che “insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”, la L. n. 145/2018 al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la “maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.

 

Indicazioni sulle maggiorazioni

In particolare, si indica che la lett. d) del comma 445 “stabilisce l’aumento del:

  1. 20% degli importi previsti da:
    • art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
    • art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
    • art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
    • dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
  1. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.

 

Inoltre si segnala che “ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Si specifica che le maggiorazioni:

  • “sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore ‘in nero’ a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
  • nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) “…sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

E si sottolinea che la destinazione delle maggiorazioni “prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione”.

Segnaliamo che “tempus regit actum” (il tempo regola l’atto) è un principio che sottolinea come un provvedimento, un atto, siano regolati dalla normativa, dall’ordinamento, vigenti nel tempo in cui il provvedimento è posto in essere.

 

Normativa vigente e previgente

Riguardo alle norme che erano in vigore precedentemente si indica che “le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

  • il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione ‘delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo’;
  • il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a 13 milioni di € - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) ‘a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare’, 

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame”.

 

In questo senso:

  • gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio ‘base’ previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in ‘nero’ – vale a dire la sanzione amministrativa ‘da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro’ – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800;
  • le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di € annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in ‘nero’, 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso);
  • resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €”.

 

La Circolare si conclude indicando che, a livello operativo, “si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso”.  

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 - art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!