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RSPP: competenze, responsabilità ed evoluzione del ruolo

RSPP: competenze, responsabilità ed evoluzione del ruolo
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

19/01/2021

Un intervento si sofferma sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Focus sulle competenze necessarie, sulle responsabilità civili, sulle responsabilità penali, sulle responsabilità extracontrattuali e sull’evoluzione futura.

 

Milano, 19 Gen  – Nei luoghi di lavoro il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce per il datore di lavoro “il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E i suoi compiti specifici consistono, almeno con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 (art.33), nella “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.

 

A ricordarlo con queste parole e a fornire utili informazioni non solo sui compiti dell’RSPP, ma anche sulle responsabilità e sull’evoluzione del ruolo è un intervento tenuto all’incontro “ Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (Milano, 5 aprile 2019), organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda.

 

Con riferimento all’intervento ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

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Competenze dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

L’intervento “Requisiti e responsabilità del RSPP”, a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, UNPISI), dopo aver fornito informazioni sui compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si sofferma anche sulle competenze necessarie.

 

A questo proposito la relatrice segnala, con riferimento al contenuto dell’articolo 32 del Testo Unico e dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, alcune indicazioni:

  • capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
  • Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria superiore
  • Attestato di frequenza ai corsi di formazione (Moduli A B e C)
  • Obbligo di aggiornamento
  • Esonero con Lauree specifiche”. 

 

Inoltre dopo aver fornito informazioni sul carico didattico dell’RSPP il documento si sofferma sulle risorse del RSPP e sulle sue responsabilità.

 

RSPP: le responsabilità civili e le responsabilità penali

Riguardo a quest’ultimo tema la relatrice fa riferimento sia alla responsabilità civile che alla responsabilità penale.

 

Riguardo alla responsabilità civile indica che è classificabile in responsabilità extracontrattuale e contrattuale:

  • responsabilità extracontrattuale: “rimanda all’art. 2043 del codice civile, sarà pertanto responsabile colui che commette un’azione che cagiona danno a qualcuno, sia essa cosciente o posta in essere per negligenza, la cui conseguenza è il risarcimento del danno. Quindi, il mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall’art.33 del D.Lgs. 81/08, qualora diventino causa o concausa di danno, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali”.
  • responsabilità contrattuale: “il RSPP dal momento che accetta l’incarico di RSPP può ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti”. 

 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale, si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi”.

Infatti insieme al datore di lavoro “può rispondere di un eventuale infortunio”. Si parla di “una corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro, qualora il verificarsi di un evento dannoso sia stato determinato dall’inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili al RSPP e che la legge configura come concausa dell’evento”.

 

L’intervento riporta poi diversi estratti di sentenze della Corte di Cassazione che mostrano anche i vari orientamenti interpretativi sul tema della responsabilità dell’RSPP:

  • Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929: “il RSPP è un mero consulente del datore di lavoro
  • Sez. IV, sentenza n. 11492 11 marzo 2013: il RSPP non sarebbe ‘titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio’ 
  • Sez. IV, 11 giugno 2013 n. 25647: Il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, il c.d. RSPP può essere ritenuto penalmente responsabile
  • Sentenza del 20 luglio 2018, n. 34311: La IV sezione della Suprema Corte di Cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha ruolo operativo, ma non può essere considerato un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori”.

Oggi il RSPP “pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza risponde penalmente in proprio”.

 

Evoluzione del ruolo dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

L’intervento si conclude sottolineando che la complessità dei compiti e delle aziende “impone la necessità di un cambiamento di visione del RSPP: dalla sicurezza di tipo meccanicistico alla cosiddetta sicurezza organizzativa”. E il nuovo orientamento “impone al RSPP la possibilità di intervenire nella gestione di un budget economico”. 

 

In definitiva l’attuale RSPP – “protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori” e “titolare delle funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza” – deve diventare “una figura manageriale, un consulente permanente del datore di lavoro con cui condivide la responsabilità”. 

 

La relatrice indica, in conclusione, che spesso la funzione del RSPP “lo espone a situazioni che sono borderline, rispetto all’accezione più genuina della sicurezza del lavoro, sia perché determinati scenari hanno comunque un impatto sull’integrità, la salute ed il benessere dei lavoratori e sia perché altre volte la sicurezza viene impropriamente o capziosamente utilizzata per rivendicazioni che vanno oltre la funzione specifica”.    

In questo senso l’RSPP deve essere destinatario anche di una formazione manageriale (“competenze gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali; aspetti più tecnici del rischio e delle azioni di prevenzione; comunicazione, gestione delle relazioni, attività di negoziazione”).

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Requisiti e responsabilità del RSPP”, a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, Segretario Nazionale per la Lombardia – UNPISI), intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità di RSPP e ASPP

 

 



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Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
19/01/2021 (09:10:42)
Se l'orientamento della giurisprudenza fosse veramente quello di attribuire al RSPP una posizione di garanzia con un compito anche operativo in tema ti attuazione della misure di prevenzione e protezione, che "condivide" con il datore di lavoro le responsabilità penali, allora la stesse giurisprudenza dovrebbe iniziare a pensare di "normare" un tariffario congruo alle responsabilità a lui attribuite.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
19/01/2021 (09:34:40)
stante la visione in via di "definizione", "modificazione", etc della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, forse sarebbe il caso di ridefinirla/rivisitarla? altrimenti si naviga a vista in attesa della prossima sentenza della corte di cassazione.
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
19/01/2021 (09:44:17)
Che il RSPP abbia "la possibilità di intervenire nella gestione di un budget economico” mi pare di buona fantasia. Vorrei vedere piccoli, piccolissimi, ma anche medi imprenditori mettere tale possibilità a disposizione di un consulente RSPP esterno, anche solo in condivisione con altre figure aziendali. Il più delle volte queste persone non mettono a disposizione risorse per la sicurezza a prescindere, ciò che importa è spendere il meno possibile
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
25/01/2021 (09:32:28)
Direi che l'evoluzione verso un coinvolgimento in merito al budget e alla sua formazione manageriale è legislativamente auspicabile. Oltretutto proprio recentemente (mi sembra nel 2019) c'è stata la prima sentenza della Cassazione in merito all'inquadramento contrattuale del RSPP interno.
Oggi, normalmente direi che i RSPP esterni difficilmente ricevono riconoscimenti economici che gli permettono di operare come dovrebbero e quelli interni spesso sono manager già incaricati di altri compiti che "aggiungono" quello della sicurezza ma visto come un qualcosa di seconda rilevanza (logicamente esistono anche una buona parte di casi in cui i RSPP hanno la possibilità di operare bene e con professionalità).
Rispondi Autore: Francesco colella - likes: 0
25/01/2021 (13:15:51)
Posso essere NON accettate le dimissioni di un RSPP sino a quando non si trovi un sostituto?

Grazie
Rispondi Autore: Diego - likes: 0
22/09/2021 (11:29:19)
Nel momento in cui un RSPP cessa il proprio rapporto di lavoro per pensionamento e decade quindi dal ruolo, mantiene ancora qualche responsabilità nel caso di infortuni dovuti a sue negligenze nel corso dell’attività svolta in precedenza?
Rispondi Autore: MGB - likes: 0
10/02/2022 (17:14:15)
Queste sono pure fantasie..e non mi risulta che una sentenza, in Italia, faccia giurisprudenza..essendo quasi sempre calata tlamente a fondo sul caso specifico che difficlmente da esssa si possa astrarre un principio generale. Di certo la legge ne disegna i contorni ben chiari...che vengono invece nuovamente sfumati da questo intervento. La legge, a idfferenza di questo articolo, si sofferma sulle competenze..che non sono solo i titoli di studio..ma soprattutto l'esperienza sul campo. L'rspp è per legge un consulente proprio in virtu della sua competenza acquisita sul campo..se l'rspp, poco o per nulla competente, si trasforma in un manager che impartisce direttive da eseguire..allora non è "esuberante" ma semplicemente un cretino che non conosce i limiti della sua funzione...ed è giusto che paghi in caso di infortunio assieme al Datore di Lavoro/Dirigente
Rispondi Autore: Nel caso di un RSSP inadempiente, a chi denunciare? - likes: 0
09/03/2023 (10:16:49)
Un RSSP che consente l'uso di dispositivi contro le norme sulla sicurezza a chi va denunciato? Grazie

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