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Inail: verifiche e adempimenti per i ponti sospesi e relativi argani

Inail: verifiche e adempimenti per i ponti sospesi e relativi argani

Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei ponti sospesi e relativi argani per il sollevamento persone. La periodicità delle verifiche, il regime di collaudo e verifica previgente e le possibili casistiche.

Roma, 18 Feb – In questi anni sono ormai numerose le pubblicazioni del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail  che raccolgono istruzioni/indicazioni per la prima verifica periodica dei vari apparecchi di sollevamento nel mondo del lavoro.

Riguardo al sollevamento delle persone e dopo essersi occupata dei ponti mobili sviluppabili, l’Inail ha recentemente pubblicato il documento “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, dove per “ponti sospesi e relativi argani” sono da intendersi “piattaforme (o ponti o navicelle), di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore o a mano, mediante organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire”.

 

Si ricorda che i ponti sospesi e relativi argani sono “macchine che trovano, sin dal 1999, come riferimento dello stato dell’arte, le diverse edizioni della norma EN 1808 in cui sono denominati Suspended Access Equipment (SAE) ovvero piattaforme sospese a livello variabile e classificati in:

  • ponti sospesi installati in maniera permanente ovvero Building Maintenance Unit (BMU) e
  • ponti sospesi installati in maniera temporanea ovvero Temporary Suspended Access Equipment (TSAE)”.

 

 

Il documento, come sempre, si sofferma sulla comunicazione di messa in servizio, sull’immatricolazione, sulla prima verifica periodica, sui riferimenti normativi e riporta utili indicazioni sui controlli e sugli esami per verificare la sicurezza e le condizioni generali di conservazione e manutenzione di queste attrezzature.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti temi:


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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Ponti sospesi: verifiche periodiche e regime di collaudo e verifica previgente

Il documento, che (come per l’analoga pubblicazione dedicata ai ponti mobili sviluppabili) è a cura di Francesco Amaro (Inail, UOT Palermo), Maria Nice Tini (Inail, UOT Terni), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), segnala come nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) tra le attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche siano anche riportati, con la loro periodicità, i “ponti sospesi e relativi argani”:

 

 

Il documento ricorda che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, oltre a stabilire le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, “prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte sospeso e relativi argani provveda a:

  • dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, anche al fine della sua immatricolazione;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta”.

Ed è ormai possibile adempiere a tali obblighi, come ricordato anche dal nostro giornale, “attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione, Verifica, Impianti ed Apparecchi) disponibile sul sito Inail”.

 

Si precisa poi che, prima dell’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 i ponti sospesi e relativi argani erano soggetti ad un regime di collaudo e verifica annuale previgente ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 (abrogato con il Testo Unico) “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, successivamente attuato con il d.m. 12 settembre 1959Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Inoltre – continua il documento - il d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 (abrogato con il Testo Unico) “Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, “al capo VI artt. 39-50 ‘Ponteggi movibili’, oltre a prescrivere delle caratteristiche costruttive per i ponti sospesi utilizzati nei lavori di costruzione, richiedeva il collaudo e la verifica biennale dei relativi argani (rif. art. 50) nonché il collaudo e le visite periodiche delle attrezzature per costruzioni (art.80), ivi compresi i ponti sospesi”. Tale DPR era applicabile ai ponteggi movibili, “sia motorizzati che ad azionamento manuale, impiegati in attività quali l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee. Il d.m. 12 settembre 1959 ha stabilito successivamente, in attuazione anche dei sopracitati artt. 50 e 80 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164, le modalità di collaudo e verifiche periodiche, nonché il modello dei relativi libretti, prevedendone due distinti:

  • il modello F, per ponti sospesi muniti di argano oggetto di collaudo e verifiche annuali ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547;
  • il modello G, per argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni oggetto di collaudo e verifiche annuali ai sensi degli artt. 50 e 80 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164”. 

 

Si ricorda poi che, in seguito, il d.m. 4 marzo 1982 recante “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati” “impiegati nel settore delle costruzioni e realizzati in deroga alle norme di cui agli artt. 39 e seguenti del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164, ha introdotto alcune prescrizioni riguardanti le caratteristiche dell’opera (edificio o costruzione) destinata alla loro installazione ed ha ampliato le prescrizioni in parte già contenute nel d.p.r. suddetto, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte intervenuto (soprattutto per quanto riguarda l’inserimento di alcuni dispositivi quali l’anemometro, il dispositivo paracadute etc..). Inoltre, il decreto ministeriale in oggetto stabiliva, come specificato anche nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1982, n. 30, un regime di collaudo e verifica biennali, affidati alle Direzioni Provinciali del Lavoro. La richiesta di collaudo doveva essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora l’organo pubblico non avesse provveduto entro 40 giorni all’esecuzione dello stesso, l’apparecchio poteva essere ugualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo da parte di un ingegnere o di un architetto abilitati”.

 

Ponti sospesi: adempimenti richiesti e possibili casistiche

In definitiva, in relazione a quanto indicato sopra e ai punti 10.A.2 e 10.A.3 della Circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012, per i ponti sospesi e relativi argani si possono riscontrare alcune specifiche casistiche:

  • un ponte sospeso e relativi argani non marcato CE, se già omologato dall’Ispesl, ovvero dall’Enpi “oppure collaudato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro o da ingegnere o architetto abilitato (secondo quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1982) non rientra nel regime di prima verifica periodica Inail, ma in quello delle verifiche successive, altrimenti, se ancora da sottoporre a collaudo, e supposto che non abbia subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimane soggetto al previgente regime di collaudo da effettuarsi dopo l’attribuzione della matricola da parte di Inail. Completato l’iter di collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Si ricorda inoltre che con il recepimento della direttiva macchine e dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 459/966, con riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 3, i ponti sospesi e relativi argani già soggetti alla disciplina del d.m. 12 settembre 1959, dotati di dichiarazione CE conformità, dovevano essere denunciati all’Ispesl territorialmente competente”;
  • “i ponti sospesi e relativi argani, con marcatura CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla circolare Ministero dell’industria, del commercio ed artigianato n. 162054 del 1997, rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”;
  • “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o tecnico abilitato avesse già provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (ovvero il 23 maggio 2012) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare del M.L.P.S. n. 9 del 12 gennaio 2001, sarà sottoposto alle verifiche periodiche successive alla prima secondo le scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”;
  • “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o il tecnico abilitato non  avesse provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, sarà sottoposto alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale”;
  • “i ponti sospesi e relativi argani marcati CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, a verifiche periodiche nel regime previgente devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.

 

Ponti sospesi: normative tecniche e indice del documento Inail

Ribadiamo ancora che la norma specifica per i ponti sospesi e relativi argani, così come definiti nel capitolo del documento riservato al campo di applicazione, è la EN 1808 - “Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove”, una norma che specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni che devono essere fornite dal costruttore/fornitore delle piattaforme sospese a livelli variabili (SAE). Si applica sia alle attrezzature permanenti che a quelle temporanee che possono essere motorizzate o manuali.

 

Concludiamo riportando l’indice del documento “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”:

 

1. Introduzione

 

2. Comunicazione di messa in servizio e immatricolazione di ponti sospesi e relativi argani

 

3. Richiesta di prima verifica periodica

 

4. Campo d’applicazione

4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

4.2 Scheda tecnica ponti sospesi e relativi argani

4.3 Verbale di prima verifica periodica ponti sospesi e relativi argani

 

Appendice - Liste di controllo

Appendice - Documentazione

Appendice - Tabelle di regime di collaudo e verifica ante d.m. 11 aprile 2011

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni), Collana Ricerche, versione 2020 (formato PDF, 8,82 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica per i ponti sospesi e relativi argani”.

 


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