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Pillole di sicurezza: DPI

Pillole di sicurezza: DPI
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: DPI

16/05/2019

Quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure di protezione collettiva o da misure tecniche di prevenzione, è obbligatorio che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale al fine della protezione dei rischi.

 


 
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Il D.Lgs. 81/08 precisa che “Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” E che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”

 

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e:

“a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

 

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.”

 

 

 

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



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