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Nuovo Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato da Guariniello

Nuovo Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato da Guariniello

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: PUBBLIREDAZIONALE

25/03/2020

È disponibile la nuova edizione del Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato da Raffaele Guariniello con nuove e illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e agli operatori indicazioni inedite su temi determinanti.

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, a cura di Raffaele Guariniello, è uno strumento indispensabile per capire come applicare correttamente la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e non incorrere in sanzioni.

 

Per ogni articolo del T.U. Sicurezza e del Codice penale rilevante per la materia, Raffaele Guariniello commenta e approfondisce le sentenze più recenti e interessanti, estrapolando tutti gli elementi di interesse per gli operatori del settore.

 

 

 

In questa nuova edizione del volume, si segnalano nuove e illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e agli operatori indicazioni inedite su temi determinanti quali:

 

  • limiti alle responsabilità penali dei datori di lavoro nelle società complesse e nelle imprese pubbliche;
  • rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP;
  • medici competenti non integrati nel contesto aziendale;
  • rischi emergenti come violenza, molestie, stress;
  • tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini, nel quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro;
  • modalità di elaborazione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti;
  • responsabilità del committente in caso di frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante appalti;
  • la controversa vigilanza esigibile dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Approfondisci qui

 

 

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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (02:18:20)


COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Il Fatto Quotidiano 26/3/2020
Rispondi Autore: Marco Aprili - likes: 0
01/04/2020 (23:11:50)
Guariniello... Me lo ricordo quando a un convegno parlò della valutazione di tutti i rischi e come esempio di rischio da valutare fece l'esempio di un pazzo che dall'edificio di fronte si mette a sparare verso l'azienda; ebbene, il datore di lavoro che in un caso del genere non abbia valutato quel rischio è a dire di Guariniello inadempiente e quindi sanzionabile. Vedete un po' voi...
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2020 (09:46:58)
ABC della Sicurezza e salute sul Lavoro
Definizione di Rischio Professionale
Che cos'è il rischio professionale per la sicurezza e l'igiene durante il lavoro?
Il concetto di "rischio professionale" può essere definito come inclusivo di tutte le minacce alla salute dei dipendenti nel corso della loro attività professionale capaci di provocare un incidente o una malattia professionale.
La “Norma UNI EN 292 PARTE I/1991” definisce il pericolo come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. È fondamentale, quindi, distinguere tra i concetti di pericolo e di rischio che risultano sostanzialmente diversi in quanto il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell’evento avverso mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. Il comma 1 dell’art. 15 del Dlgs 81/2008 stabilisce, tra le misure di tutela, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, la programmazione della prevenzione e l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
L’European Agency for Safety and Health at Work ha individuato i seguenti dodici rischi biologici di tipo emergente, intendendo per “rischio emergente” qualunque rischio lavorativo che sia “nuovo” e “in aumento”: «rischi occupazionali correlati alle epidemie globali, difficoltà di valutazione dei rischi biologici, esposizione dei lavoratori a microrganismi farmacoresistenti, mancanza di informazioni sui rischi biologici, scarsa manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e idrico, formazione non adeguata del personale delle autorità locali, pericoli biologici negli impianti di trattamento dei rifiuti, esposizione combinata a bioaerosol e sostanze chimiche, endotossine, muffe nei luoghi di lavoro chiusi»
Questo afferma il documento European Agency for Safety and Health at Work. European Risk Observatory Report: Expert forecast on Emerging Biological Risks related to Occupational Safety and Health.
Facilmente reperibile in rete e digitando il titolo su Google.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2020 (09:47:49)
Ovviamente Guariniello non ha mandato detto che il datore di lavoro deve valutare i rischi assolutamente imprevedibili.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2020 (10:01:26)
Ovviamente Guariniello non ha mai detto che devono essere valutati i rischi impossibili da prevedere.
Rispondi Autore: Vincenzo Fuccillo - likes: 0
08/04/2020 (19:15:47)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio del crollo di un ponte stradale e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il crollo di un ponte stradale mentre il nostro operaio lo percorre. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell'attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.

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