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COVID-19 e carceri: protocolli per la sicurezza e misure da adottare

COVID-19 e carceri: protocolli per la sicurezza e misure da adottare
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

27/11/2020

Per prevenire l’incremento dei casi di COVID-19 tra la popolazione carceraria e gli operatori dei penitenziari presentiamo alcuni provvedimenti del Ministero della Giustizia. Il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Roma, 27 Nov – Non c’è dubbio che, come ricordato anche nell’articolo “ Coronavirus nelle carceri: dall’OMS una guida per prevenire e affrontare l'epidemia”, l’ambiente confinato degli Istituti penitenziari possa diventare un ambiente ad alto rischio di contagio del virus SARS-CoV-2. E questo rischio, che sembra essere aumentato rispetto a quello relativo alla prima ondata dell’emergenza COVID-19, riguarda sia la popolazione carceraria, sia tutto il personale che vi opera.

 

Se si pensa poi al sovraffollamento carcerario – molte strutture soffrono di un elevato indice di sovraffollamento rispetto alla capienza regolare – agli ambienti che sono spesso in condizioni strutturali e igieniche precarie e alla presenza negli Istituti di molte persone con patologie croniche o in cattive condizioni di salute, si può comprendere come la situazione nelle strutture penitenziarie durante una pandemia possa essere critica.

 

Difficile fornire dati precisi, che sono, tra l’altro, soggetti a continua mutazione con l’evolversi del contagio. L’ Associazione Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, indica sul suo sito che il numero dei detenuti e degli operatori positivi sta raggiungendo le 1.000 unità per ciascuna di queste due categorie, con ritmi di crescita che destano preoccupazione.

 

In considerazione di questa particolare emergenza e dopo aver già presentato documenti e linee guida sul tema, a partire dalle indicazioni dell’OMS e dalle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni per gli istituti penitenziari, il nostro giornale ha deciso di dedicare ulteriore spazio a questo tema. E lo fa sia fornendo ulteriori informazioni sulle misure predisposte dal Ministero della Giustizia, sia dando spazio alle voci, in una prossima intervista, di chi si occupa delle problematiche della popolazione carceraria e dei lavoratori all’interno degli istituti detentivi.

 

 

Ci soffermiamo oggi su alcuni recenti provvedimenti con riferimento particolare a due circolari del Ministero della Giustizia.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Partiamo dalla circolare n. 0375802 del 23 ottobre 2020 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Un documento che trasmette un importante “Protocollo Quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali.

 

Il Protocollo Quadro – si indica nel documento - ha l’obiettivo “di sintetizzare e definire linee guida condivise, in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali e regionali, per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della cittadinanza”. E in tale protocollo “vengono declinate, in termini generali, le misure di prevenzione del contagio, le misure igienico‐sanitarie di protezione per i dipendenti ed i soggetti esterni, ovviamente da considerare in un quadro di autonomia organizzativa e di specificità dei Provveditorati regionali, dei Centri per la giustizia minorile, degli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna”.

 

Si sottolinea poi che “la prosecuzione e l’assunzione di azioni tempestive devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti da parte della amministrazione e dei dipendenti”. E con riferimento all’andamento non prevedibile della pandemia è necessario “procedere all’adozione di misure di prevenzione e contrasto attraverso l’individuazione di modelli dinamici e flessibili che tengano conto delle specifiche situazioni e peculiarità proprie del contesto penitenziario e del settore dell’esecuzione penale esterna”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del Protocollo Quadro riprendiamo parzialmente i primi 4 punti relativi ad alcuni degli obblighi dei datori di lavoro:

  1. “I datori di lavoro, a qualsiasi livello di competenza, vorranno attivare tutte le necessarie interlocuzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti per favorire ogni tipo di collaborazione e di intervento in modo permanente e costante, anche sotto forma di accordi e protocolli, richiedendo di fornire istruzioni sanitarie precise e di indicare le misure, anche da un punto di vista organizzativo e precauzionale, più urgenti, incisive e coerenti con il contesto penitenziario e del settore dell’esecuzione penale esterna”.
  2. “I datori di lavoro dovranno, ove non abbiano già provveduto, aggiornare ed integrare il documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS‐CoV‐2, nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza, ponendo particolare attenzione alla categoria dei lavoratori cd. fragili e dei dipendenti genitori di figli minori, in conformità alle specifiche previsioni normative in materia.
  3. I datori di lavoro dovranno fornire al personale dettagliate informazioni sulla situazione emergenziale ed i suoi sviluppi nonché sulle misure preventive e sanitarie da adottare, mediante la diffusione di circolari ed avvisi nonchè attraverso incontri e riunioni anche con il medico competente; sarà, inoltre, garantita adeguata formazione del personale, anche a distanza;
  4. In relazione ai dispositivi di protezione individuale, in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, i datori di lavoro dovranno garantire la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale sulla base delle indicazioni del medico competente in relazione alle singole attività che devono essere svolte nel contesto lavorativo penitenziario, e nei settori minorile e dell’esecuzione penale esterna”.

 

Il Protocollo riporta poi diverse altre indicazioni in merito a: rilevazione temperatura corporea, orario di lavoro, salubrità e sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, quarantena, riunioni, formazione, …

 

Il monitoraggio dei casi di COVID-19 e le nuove misure da adottare

Veniamo, infine, alla circolare n. 0401524 del 10 novembre 2020 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Circolare che ha per oggetto: “Monitoraggio dei casi di Covid 19 e nuove misure da adottare”.

 

La circolare indica che “alla luce della attuale situazione epidemiologica relativa alla pandemia da Covid-19 nel nostro Paese, e in considerazione delle conseguenze che possono verificarsi (anche) all’interno degli istituti penitenziari, sono state convocate molteplici riunioni” e sono state diramate apposite circolari (si fa riferimento, ad esempio, alla circolare 22 ottobre 2020, n. 373655 riguardo alla possibilità, nel rispetto dei prìncipi di proporzionalità, gradualità e temporaneità degli interventi, di ridurre e/o sospendere temporaneamente le occasioni di contatto tra la popolazione detenuta e le persone provenienti dall’esterno).

 

Si ricorda poi la necessità che ogni provvedimento regionale “riformuli e aggiorni periodicamente, in accordo con le Autorità Sanitarie” specifici piani di intervento che prevedano, ad esempio, “l’individuazione in ogni Istituto Penitenziario, anche derogando ove indispensabile agli ordinari criteri di allocazione e accorpamento, di luoghi adeguati all’assegnazione delle tre tipologie di soggetti che devono essere necessariamente separati, tra loro e dalla rimanente comunità penitenziaria:

  1. detenuti posti in isolamento precauzionale poiché provenienti dalla libertà, da altro istituto, da pronto soccorso o da ricovero ospedaliero;
  2. detenuti posti in isolamento poiché contatti stretti di soggetti risultati positivi al test per Sars-Cov-2;   
  3. detenuti in isolamento in quanto positivi al test per Sars-Cov-2 (anche diversificando, ove utile e possibile, le soluzioni per gli asintomatici e i paucisintomatici, da un lato, e per i sintomatici, dall’altro)”.

 

Con la presente nota si indica che appare poi necessario “prevedere ulteriori misure finalizzate a prevenire ed evitare che la eventuale comparsa di plurimi casi di positività all’interno di un medesimo istituto possa determinare il diffondersi massivo del virus all’interno dello stesso”. E in tale direzione, “occorre quindi individuare alcune prescrizioni minime che - al verificarsi del raggiungimento di uno specifico numero di contagi all’interno dì un medesimo istituto (numero da individuarsi per calcolo percentuale rispetto al totale di personale e popolazione detenuta) - dovranno necessariamente essere adottate”.

 

Sono indicate due soglie.

 

Si arriva alla prima soglia in caso di raggiungimento della percentuale di positivi (tra personale e detenuti di un medesimo istituto) pari al 2% del totale1 [“a titolo esemplificativo, n. 20 contagiati totali m un istituto con 1000 unità tra personale dipendente e detenuti”].

In questo caso “si procederà - oltre che alle indispensabili misure urgenti di isolamento negli appositi reparti dei detenuti positivi e di sospensione da ogni attività, in attesa degli esiti dei tamponi, di coloro che con i primi abbiano avuto ‘contatti stretti’ - a disporre per tutti gli altri detenuti e per tutti gli altri spazi (con riferimento al personale) le prescrizioni minime di seguito indicate: 

  • Socialità: “verrà consentita esclusivamente tra detenuti ristretti nella medesima sezione detentiva (sempre che non si tratti di sezioni ove si siano verificati casi sospetti) e garantendo idonee procedure di sanificazione dei locali utilizzati negli intervalli temporali tra un gruppo e l’altro;
  • Attività scolastiche e di formazione: saranno mantenute solo ove sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di adeguato distanziamento (di almeno un metro e con uso della mascherina protettiva) tra gruppi ristretti di detenuti allocati nella medesima sezione detentiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese” (…);
  • Attività sportive: “potranno essere mantenute soltanto le attività che non prevedano contatto fisico ed adeguato distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, tutte le altre (ivi inclusi tutti gli sport di squadra e le attività non individuali nelle palestre) saranno sospese” (…);
  • Attività culturali e ricreative, attività condotte dal volontariato: “saranno mantenute solo all’interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque solo ove sia possibile garantire lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di distanziamento fisico di almeno un metro e con mascherina protettiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, con la presenza contestuale di gruppi ristretti di persone, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese”; (…)
  • Celebrazioni religiose: “saranno mantenute prevedendo tuttavia che le celebrazioni avvengano solo all’interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’utilizzo delle mascherine e l’accurata igienizzazione delle mani;
  • Personale: sarà adottata ogni misura possibile, previe le opportune forme di consultazione del personale e delle 00 SS e al fine evidente di ridurre al minimo le occasioni di diffusione del contagio connesse alla mobilità, per prevedere la compartimentazione del servizio (soprattutto nelle aree detentive), evitando il ricorso a sistemi di rotazione del personale tra reparti/servizi (tenendo conto anche delle dimensioni dell’istituto e del dato numerico del personale ad esso assegnato);
  • Camere dì pernottamento: sarà assicurata per ciascun detenuto la possibilità di igienizzare le mani al momento dell’ingresso e dell’uscita della camera di pernottamento”. (…) “A prescindere dall’eventuale raggiungimento della citata soglia percentuale, si vigilerà attentamente sull’osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine protettive al di fuori delle camere di pernottamento e in tutti gli spazi comuni” (…).

 

Rimandiamo alla lettura integrale della circolare che parla anche della seconda soglia (in caso di raggiungimento della percentuale di positivi, tra personale e detenuti di un medesimo istituto, pari al 5% del totale) che prevede ulteriori prescrizioni e restrizioni - rispetto a quanto indicato per la prima soglia – “valutando la sospensione di tutte le attività sopra indicate, ad eccezione della socialità” e “delle attività essenziali al funzionamento dell’Istituto”.

 

Si indica, in conclusione, che “nella scelta delle misure, evidentemente più radicali, da adottare nell’ambito di tale seconda soglia, si terrà conto del maggior numero dei casi di positività tra il personale (nel qual caso si rafforzeranno in particolare le disposizioni a questo relative) oppure tra la popolazione detenuta (nel qual caso si potenzieranno le misure concernenti le attività sopra descritte”). In ogni caso (soglia 1 e soglia 2), “tutti i provvedimenti di sospensione delle attività adottati” dovranno essere preceduti da “adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta e avranno la durata di 15 giorni, al termine dei quali essi potranno essere confermati, ove la soglia percentuale menzionata risulti ancora raggiunta, ovvero revocati (anche parzialmente) in caso contrario”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, “ Circolare n. 0375802 del 23 ottobre 2020 - Protocollo per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19” (formato 574 kB).

 

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, “ Circolare n. 0401524 del 10 novembre 2020 – Circolare n. 0410536 del 17 novembre 2020 - Monitoraggio dei casi di Covid-19 e nuove misure da adottare” (formato 333 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento in materia COVID-19:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

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