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Se l’infortunio avviene a un lavoratore di un’impresa subappaltatrice

Se l’infortunio avviene a un lavoratore di un’impresa subappaltatrice
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

26/08/2019

Il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica limitatamente alle precauzioni che richiedono una specifica competenza nelle procedure da adottare, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.


L’art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione. E’ l’articolo con il quale il legislatore ha posto a carico dell’impresa affidataria e nei confronti delle ditte subappaltatrici tutti quegli obblighi di verifica e di controllo che sono stati posti a carico del committente nei suo confronti. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, recita infatti il comma 1 di tale articolo, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ed è stato così modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 che ebbe a sostituire l’espressione “vigila sulla sicurezza dei lavori affidati…” con quella appunto, più pregnante e impegnativa, di “verifica le condizioni di sicurezza......”.

 

Tale obbligo in genere riguarda però solamente le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, come appunto nel caso di cui alla sentenza in esame nel quale mancavano i parapetti e le strutture più elementari per fronteggiare il rischio di caduta dall’alto. Il committente è invece esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, ha così sostenuto la suprema Corte, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, un principio questo che è stato ribadito anche in una recente sentenza della Sez. IV della stessa Corte di Cassazione la n. 5893 del 7/2/2019 pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 24/6/2019.  


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Il fatto, la sentenza del Tribunale e il ricorso per cassazione

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice alla pena di 2.500 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 97, comma 1, e 159, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, a lui contestato per non avere verificato, quale legale rappresentate dell’impresa, affidataria dell'abbattimento delle barriere architettoniche presso un liceo ginnasio con contratto stipulato con una amministrazione provinciale, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 

Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, lamentandosi per avere il Tribunale riconosciuto allo stesso la qualifica di "datore di lavoro", come definita dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto l'attività realizzativa-manutentiva degli ascensori era stata affidata a una ditta subappaltatrice che l’aveva posta in essere nell'ambito di un assetto organizzativo attribuito in esclusiva alla responsabilità e alla posizione di garanzia dell'impresa stessa.

 

Le decisioni di legittimità della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo quanto accertato dal Tribunale, operatori dell'Asl, a seguito dell'infortunio mortale occorso a un operaio, caduto al suolo dall'altezza di dodici metri mentre era intento a svolgere le sue mansioni, si erano recati presso il liceo ginnasio dove erano in corso lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche e sul posto avevano preso contatto con il legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice dei lavori affidati dall'amministrazione comunale all’impresa affidataria di cui l’imputato era amministratore. Nel corso del sopralluogo erano state riscontrate alcune violazioni in materia di sicurezza, tra cui l'assenza di precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute, essendo stati riscontrati l'utilizzo di ganci artigianali non conformi alle disposizioni vigenti e, soprattutto, la mancanza di parapetti.

 

Ciò premesso, il ricorrente ha contestata la riferibilità soggettiva del fatto, non rivestendo la qualifica di "datore di lavoro", considerato che i lavori erano stati affidati alla ditta subappaltatrice la quale aveva autonomamente predisposto le strutture di cantiere.

 

La suprema Corte ha fatto presente in merito che, così come correttamente osservato dal Tribunale, anche nel caso in cui l'impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato le strutture del cantiere, sull'impresa committente grava comunque l'obbligo discendente dall'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 de 2008, secondo il quale "il datore di lavoro dell' impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento". Un obbligo del genere, ha precisato la suprema Corte, riguarda solamente le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Per contro, “il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine”.

 

L'indirizzo della giurisprudenza, ha fatto ancora presente la suprema Corte, è stato sempre orientato nel senso che il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”. Per contro, ha così proseguito la Sez. III, “il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine”.

 

Nel caso in esame, ha così concluso la Corte di Cassazione rigettando il ricorso, il Tribunale aveva osservato come la mancata adozione e l'inadeguatezza delle misure precauzionali fossero immediatamente percepibili, la cui rilevazione, perciò, non necessitava di indagini particolari, risultando mancanti addirittura i parapetti, strutture elementari e fondamentali per fronteggiare il rischio di caduta nel vuoto, la cui assenza era rilevabile ictu oculi. Da tale circostanza, lo stesso Tribunale aveva logicamente desunto che nessuna verifica era stata compiuta dal committente in relazione al rispetto dalle condizioni minime di sicurezza del cantiere, in quanto, ove ciò fosse avvenuto, non sarebbe passata inosservata una macroscopica mancanza come quella accertata.

 

 

Gerardo Porreca 

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 30539 del 11 luglio 2019 (u.p. 30 maggio 2019) - Pres. Sarno – Est. Corbetta - P.M. Canevelli - Ric.F.G. – Il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica limitatamente alle precauzioni che richiedono una specifica competenza nelle procedure da adottare, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.


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Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
26/08/2019 (09:15:25)
Quindi il committente (ovvero l'amministrazione provinciale) non è stato condannato?
Mi sembra che i parapetti non siano macchine dal funzionamento incomprensibile...

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