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Regione Marche: le misure di prevenzione per i rischi di caduta dall'alto

Regione Marche: le misure di prevenzione per i rischi di caduta dall'alto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

07/02/2019

La Regione Marche approva il regolamento operativo di una legge regionale sulle cadute dall’alto per migliorare le condizioni di sicurezza di coloro che operano su coperture di edifici. La documentazione, gli apprestamenti e i sistemi di protezione.

 

Ancona, 7 Feb – Se nella Regione Marche la Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 – recante “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza” – aveva fornito già nel 2014 una normativa in grado di migliorare le condizioni di sicurezza di coloro che operano su coperture di edifici, solo dopo quattro anni la legge diventa operativa attraverso l’approvazione del regolamento attuativo.

 

Infatti solo il 12 novembre 2018 è stato approvato il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente le misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7”.

 

La legge - che riguarda sia i lavoratori, già tutelati dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.lgs.81/2008) che altre tipologie di soggetti come, ad esempio, proprietari e amministratori di condominio – prevede la realizzazione degli apprestamenti finalizzati a prevenire la caduta dalle coperture sia nelle nuove costruzioni, sia in occasione di interventi di manutenzione per la cui esecuzione sia necessario l’ accesso in copertura, oltre che nel caso di realizzazione di nuovi impianti tecnici in copertura.



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Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)
 

La legge regionale del 2014

Ricordiamo brevemente che la legge regionale n. 7 del 2014 detta (Art. 1) disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione “da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.

Ricordiamo che con copertura si intende (Art. 3), ai sensi della presente legge, “una delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura”.

 

Riportiamo alcuni stralci dell’articolo 4 sulle misure di prevenzione. come modificato dalla Legge regionale Marche 31 luglio 2018, n. 30Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

 

Art. 4 (Misure di prevenzione e di protezione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

(…)

 

L’approvazione del Regolamento regionale

Come già anticipato a inizio articolo il 12 novembre 2018 è stato poi approvato, con DGR n. 1473, il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".

 

Come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7/2014, il regolamento detta le disposizioni necessarie all'attuazione della legge regionale e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , della legge medesima, nonché le modalità di presentazione della stessa. E a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale 30/2018, il regolamento non si limitata a disciplinare l'elaborato tecnico della copertura previsto dall'articolo 4, ma detta anche altre disposizioni necessarie all'attuazione della legge stessa.

 

Presentiamo in particolare il comma 1 e 2 dell’articolo 3 del Regolamento, relativo alla documentazione:

 

Art. 3 (Documentazione da presentare)

1. L'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 4 della I.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti:

a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;

b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;

c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo;

d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;

e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo;

f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto di cui al comma 6 di questo articolo;

g) manuale d'uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall'alto.

 

2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera a), descrive le soluzioni progettuali adottate per la protezione contro la caduta dall'alto delle coperture, in particolare evidenziando in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive in conformità alle norme vigenti e considerando i seguenti aspetti:

a) accesso sicuro alla copertura;

b) transito sicuro sulla copertura;

c) protezione dei bordi e delle superfici fragili per sfondamento della copertura.

 

 

Gli articoli successivi riguardano:

  • Art. 4 (Realizzazione dei sistemi di protezione)
  • Art. 5 (Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)
  • Art. 6 (Sistemi di protezione per il transito)
  • Art. 7 (Sistemi di protezione dei bordi)
  • Art. 8 (Sistemi di protezione individuale)
  • Art. 9 (Informazione, formazione e addestramento)

 

I sistemi di protezione individuali

Riportiamo integralmente l’articolo 8 relativo ai sistemi di protezione individuale:

 

Art. 8 (Sistemi di protezione individuale)

1.Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione contro la caduta dall'alto mediante misure di protezione collettiva, si devono adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista abilitato che redige l'elaborato tecnico della copertura deve indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l'adozione di misure di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.

 

2.Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla caduta dall'alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di sistemi di trattenuta della caduta in luogo di quelli con arresto della caduta.

 

3.Nella configurazione del sistema di protezione individuale contro la caduta dall'alto i dispositivi devono:

a) avere una dislocazione che consente di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso fino al punto più lontano;

b) essere chiaramente identificabili per forma o colore o con altro mezzo analogo;

c) essere utilizzabili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;

d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento;

e) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;

f) essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile

secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere data apposita attestazione nel programma di manutenzione.

 

4. In caso di adozione di sistemi di protezione individuale dalla caduta dall'alto, in prossimità delle aperture di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposti cartelli su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità e riportanti almeno le seguenti indicazioni:

a) obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, identificazione e posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità di ancoraggio;

b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;

c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;

d) dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione, ecc.);

e) raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (ad es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

 

 

Concludiamo segnalando che (Art. 9) i lavoratori “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi di cadute dall'alto sulle coperture devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati riguardo alla loro installazione e al loro utilizzo, nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Marche – Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 – “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

 

Regione Marche – Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 12 novembre 2018 – Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".

 



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Rispondi Autore: Andrea Angelo Bordiga - likes: 0
09/02/2019 (15:54:00)
I miei complimenti per la sollecitudine !!...

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