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Coordinatore per l'esecuzione, piu' imprese in cantiere e subappalti
La nomina del coordinatore per l'esecuzione è sempre obbligatoria nel caso i lavori, precedentemente affidati ad un'unica impresa, successivamente coinvolgono più imprese, anche senza la presenza del subappalto.
L'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n° 11 del 2001 ha fornito una serie di precisazioni per meglio chiarire il dettato dell'articolo 3 del decreto 494 del '94.
E' stato ribadito che nel caso di lavori pubblici la presenza di più imprese in cantiere "è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione."
In particolare si è in 'presenza di più imprese' ancorché si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non è configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente all'affidamento dello stesso.
Per meglio chiarire la definizione di imprese, la determinazione dell'Autorità, precisa che "l'imprenditore artigiano potrà definirsi 'impresa' quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale 'datore lavoro'; sarà 'lavoratore autonomo' quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.
La definizione di "presenza di più imprese in cantiere" non riguarda perciò il caso della presenza di più lavoratori autonomi senza dipendenti.
L'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n° 11 del 2001 ha fornito una serie di precisazioni per meglio chiarire il dettato dell'articolo 3 del decreto 494 del '94.
E' stato ribadito che nel caso di lavori pubblici la presenza di più imprese in cantiere "è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione."
In particolare si è in 'presenza di più imprese' ancorché si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non è configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente all'affidamento dello stesso.
Per meglio chiarire la definizione di imprese, la determinazione dell'Autorità, precisa che "l'imprenditore artigiano potrà definirsi 'impresa' quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale 'datore lavoro'; sarà 'lavoratore autonomo' quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.
La definizione di "presenza di più imprese in cantiere" non riguarda perciò il caso della presenza di più lavoratori autonomi senza dipendenti.