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Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un capocantiere

Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un capocantiere
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

02/10/2017

Per l’infortunio occorso a un capocantiere dovuto a una carente protezione dalla caduta dall’alto chiamati a rispondere il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere e il coordinatore per non avere adottato i provvedimenti di competenza.


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In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro di invocare a propria discolpa, per farne conseguire l'interruzione del nesso causale di cui all’articolo 41, comma 2, del codice penale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in difetto per non avere, per propria colpa, impedito un evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo per la mancata predisposizione di una protezione dalla caduta dall’alto non conforme ai criteri di sicurezza imposti dalle norme di legge. Questo è quanto ribadito ancora una volta dalla Corte di Cassazione in questa sentenza con la quale la stessa ha confermata la condanna del datore di lavoro congiuntamente al direttore tecnico di cantiere, al quale era stato contestato di aver consentito lo svolgimento dei lavori senza far sostituire un parapetto irregolare, e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per non avere adottato nessuno dei provvedimenti di sua competenza in relazione alle inosservanze dell'impresa relative alla manutenzione e al controllo periodico del cantiere al fine di eliminare la irregolarità della protezione.

 

Il fatto, il ricorso in cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità a carico del datore di lavoro e del direttore tecnico di un’impresa edile nonché del coordinatore per l’esecuzione per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore dipendente che rivestiva la figura di capocantiere concedendo, in modifica della prima sentenza, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.

 

In particolare al datore di lavoro era stato contestato l'addebito sul rilievo che aveva consentito lo svolgimento delle lavorazioni in quota senza aver adottato adeguate misure di protezioni contro la caduta dall'alto e, nello specifico, nell'aver realizzato il parapetto in legno in modo non conforme alla normativa di settore (i correnti erano stati applicati alla parte esterna dei montanti anziché alla parte interna e l'altezza del parapetto era inferiore a quanto prescritto dalla normativa di settore). Al direttore di cantiere e dirigente per la sicurezza era stato contestato di aver consentito lo svolgimento dei lavori senza far sostituire il parapetto in questione e al CSE era stato addebitato di non aver adottato nessuno dei provvedimenti di sua competenza in relazione alle inosservanze dell'impresa relative alla manutenzione e al controllo periodico del cantiere al fine di eliminare i difetti sopraindicati.

 

La Corte di merito ha argomentato l'infondatezza dei motivi di appello diretti ad ottenere l'assoluzione degli imputati, sul rilievo della inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e della abnormità della condotta del lavoratore, evidenziando che la ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo la quale il capocantiere aveva scavalcato il parapetto agendo sul corrente superiore del parapetto con forza torsionale dal basso verso l'alto, e le limitate difformità tra le dichiarazioni rese dalla parte offesa non erano valse a mettere in dubbio il nucleo centrale della ricostruzione dei fatti, che aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la errata realizzazione del parapetto e l'infortunio.

 

I ricorrenti hanno articolato due motivi. Con il primo motivo hanno lamentano la manifesta illogicità della motivazione, che aveva confermato la ricostruzione della dinamica dell'infortunio operata dal primo giudice, senza tener conto delle censure afferenti l'attendibilità delle dichiarazioni contrastanti rese dalla parte offesa e disattendendo quella fornita dai consulenti della difesa, che avevano evidenziato come la dinamica del fatto fosse incompatibile con una caduta in corsa o in movimento. Gli stessi hanno insistito nel rappresentare che la versione dell’infortunato, secondo la quale era era inciampato in un blocco di cemento, è risultata smentita dalla documentazione fotografica prodotta, da cui è emerso che il pavimento della rampa non presentava sconnessioni, e dalla inverosimiglianza della ricostruzione secondo la quale la caduta del parapetto era stata determinata dal fatto che il lavoratore, inciampando, ha perso l'equilibrio sfondandolo con una gamba. I ricorrenti hanno altresì evidenziato come la posizione dei chiodi, ancora presenti sul muro, fossero ricurvi, così confermando l'incompatibilità con la versione fornita dal lavoratore, come del resto, la tipologia delle lesioni fosse incompatibile con la descrizione della sua caduta.

 

Con un secondo motivo i ricorrenti hanno fatto presente che l'area di cantiere non comprendeva la rampa e che il POS non prevedeva lavorazioni da eseguire sulla rampa stessa. Il lavoratore infortunato senza accedere alla rampa avrebbe dovuto utilizzare una scala e in tal senso hanno prospettata una abnormità nel suo comportamento.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

I ricorsi sono stati ritenuti infondati in quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto logica e congruamente articolata la motivazione fornita dai giudici di merito.

 

Con riferimento alla posizione del datore di lavoro, il giudizio di responsabilità, secondo la Corte suprema, è risultato correttamente argomentato sulla posizione di garanzia, nella qualità di datore di lavoro, e sulla violazione dell'obbligo di adozione di adeguate misure di protezione contro la caduta dall'alto. Era stato in particolare accertato che il parapetto di legno posto su di una parte della rampa prospiciente il vuoto era stato realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'allegato XVIII al D. Lgs. n. 81/2008 in quanto i correnti erano stati applicati alla parte esterna, anziché interna e erano di altezza pari a 83 cm anziché 100 cm. 

 

Con riferimento alle posizioni del direttore di cantiere e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la Sezione IV ha confermato che correttamente era stato ritenuto che gli stessi fossero venuti meno ai propri doveri, avendo omesso, il primo di sovraintendere alla corretta realizzazione e manutenzione delle opere provvisionale, esercitando il necessario controllo, e il secondo, di svolgere le funzioni previste dall'art. 92 del D. Lgs n. 81/2008. Tali omissioni sono state del resto rimarcate dalla circostanza, evidenziata dai giudici di merito, che il parapetto si trovava sulla rampa da molti mesi e dalla scarsa resistenza del medesimo, dimostrata dal fatto che una porzione adiacente del medesimo parapetto era stata sostituita proprio il giorno precedente all'infortunio, attraverso la installazione di un parapetto metallico.

 

I ricorrenti, ha precisato la suprema Corte, non hanno contestano l'insicurezza del parapetto ma hanno soffermano la propria attenzione essenzialmente sul profilo della condotta abnorme del lavoratore, sia ponendo in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni rese in merito alla dinamica del fatto, sia rappresentando che il documento di valutazione dei rischi non prevedeva lavorazioni sulla rampa, tanto che l'altro operaio aveva raggiunto il posto nel quale doveva recarsi usando una scala.

 

Ciò che rileva comunque, ha precisato la Sez. IV, è che il lavoratore infortunato era precipitato dalla piattaforma a causa della cattiva realizzazione, mai contestata, del parapetto che delimitava la struttura verso il vuoto per cui in questa prospettiva, all'evidenza, non si pone il tema della negligenza del lavoratore. Basta ricordare, ha così proseguito la Corte di Cassazione che “in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, cod.pen.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo”.

 

Non è inoltre configurabile, secondo la Cassazione, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.

 

La incontestata imprudenza del lavoratore infortunato, che, come evidenziato dal giudice, nella qualità di capocantiere era certamente a conoscenza della scarsa resistenza del parapetto (come del resto dimostrato dalla sua partecipazione, il giorno precedente, alla sostituzione di parte del parapetto) non è valso, pertanto, ad escludere la responsabilità degli imputati.

 

Infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo con il quale si è prospettata l'abnormità della condotta del lavoratore, che si sarebbe recato sulla rampa per scopi estranei alle mansioni lavorative, trattandosi di area esterna al cantiere. Va ricordato sul punto che le opere provvisionali, come tale intendendosi ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, devono essere conservate in efficienza sino allo smobilizzo del cantiere in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti. E' stato, pertanto, correttamente escluso dalla Corte di Appello che la condotta del lavoratore esulasse dall'ambito del normale svolgimento delle sue mansioni e tale valutazione è stata assolutamente condivisa dalla Corte di Cassazione che ha in conclusione rigettati i ricorsi presentati.

 

Gerardo Porreca

  

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 40743 del 7 settembre 2017 (u. p. 12 luglio 2017) -  Pres. Ciampi - Est. Piccialli - Ric. M.P., T.G. e C.S.. - Per l’infortunio occorso a un capocantiere dovuto a una carente protezione dalla caduta dall’alto chiamati a rispondere il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere e il coordinatore per non avere adottato i provvedimenti di competenza.

 



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Rispondi Autore: studiopernechele@email.it - likes: 0
05/10/2017 (12:03:40)
Nello specifico, l'RSPP aziendale è il DL o esterno? Non ho letto
riferimenti a eventuali responsabilità in capo all'RSPP o a chi specificamente ha redatto il POS. Se l'RSPP fosse esterno, il DL in questo caso vedrebbe attenuata la sua responsabilità? La filiera della sicurezza coinvolge tutti gli attori : DL - RSPP - PREPOSTO o CAPO CANTIERE - LAVORATORE. Per quale motivo la responsabilità risale sempre anche al DL , non tenendo conto della sua condotta corretta indicata anche nel D.Lgs. 81/08 nel nominare tutti i responsabili aziendali per l'esecuzione dei lavori nel cantiere? Grazie Roberto Pernechele.
Rispondi Autore: Lorenc caka - likes: 0
30/05/2022 (20:18:47)
O capito

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