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Sulla responsabilità nel caso di più titolari di una posizione di garanzia

Sulla responsabilità nel caso di più titolari di una posizione di garanzia
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

12/09/2016

Qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Di G.Porreca.


Un principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione quello che emerge dalla lettura di questa sentenza con la quale la stessa ha confermata la condanna di un datore di lavoro e di un preposto per un infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante alcuni lavori di scavo nel mentre utilizzava un escavatore su di un terreno in pendenza. Qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ha infatti ribadito la Corte suprema nella sentenza, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione di garanzia.

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione

La Corte di Appello ha confermata la condanna emessa dal Tribunale nei confronti del datore di lavoro di una società imputato del reato p. e p. dall'art. 589, comma 2, cod.pen. a lui ascritto in cooperazione colposa con il preposto della stessa azienda in danno di un lavoratore dipendente. Oggetto dell'addebito é stato un lavoro di scavo meccanico commissionato al lavoratore infortunato in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza in quanto lo stesso era stato incaricato di eseguire lo scavo stesso con un escavatore su un terreno in pendio, sebbene il manuale d'uso della macchina e le etichette di pericolo avvisassero del rischio nel suo utilizzo su terreni con pendenze superiori al 15%. Agli imputati era stata contestata l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 89, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 e dell'art. 2087 cod.civ. ed era stato in particolare a loro addebitato di avere dato il suddetto incarico al dipendente pur a fronte del rischio che ciò comportava e di avere omesso di vigilare circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, lasciando che lo stesso omettesse di allacciare le cinture di sicurezza per cui quando l'escavatore si è ribaltato, il lavoratore è stato sbalzato fuori dal mezzo meccanico decedendo.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha ricorso in Cassazione il datore di lavoro a mezzo del suo difensore di fiducia articolando lo stesso su due motivi di doglianza. Con il primo motivo si è lamentato il ricorrente per la violazione della legge penale in riferimento alla censurata applicazione del principio di responsabilità oggettiva, escluso nella materia penalistica, e al riconoscimento del nesso di causalità fra la sua condotta e l'evento mortale, nesso ritenuto insussistente. Con il secondo motivo di ricorso l’imputato ha contestata  l'assenza del nesso di causalità, ravvisato dalla Corte di merito, sebbene non fosse presente sul posto e l'ordine di eseguire il lavoro fosse stato dato al lavoratore infortunato non già da lui bensì dal preposto.

 

Diritto

Il ricorso é stato rigettato dalla Corte di Cassazione perché ritenuto infondato in ambo i motivi. La stessa ha fatto presente che la Corte territoriale aveva evidenziato numerosi elementi che depongono per la sicura riferibilità al ricorrente non solo, in via di principio, della posizione di garanzia in relazione all'esecuzione delle mansioni da parte del lavoratore, affidategli dal preposto (condannato in via definitiva con sentenza della stessa Sezione diversamente composta), ma altresì di circostanze che rendevano evidente la consapevolezza, da parte del ricorrente, delle condizioni di rischio in cui l’infortunato si sarebbe venuto a operare.

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte, “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli é costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro “. E’ del pari pacifico in giurisprudenza, ha così proseguito la Sez. IV, che “qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”.

 

In merito al secondo motivo di ricorso la Corte di Cassazione ha fatto presente che il lavoro cui era stato adibito il lavoratore infortunato (ossia lo scavo nelle condizioni sopra descritte, finalizzato allo sradicamento di canne presenti in una scarpata) era stato predisposto già da diversi giorni, ed era perciò sicuramente noto, o comunque conoscibile dal ricorrente, il pericolo di ribaltamento dell'escavatore, mezzo che é pacificamente risultato strutturalmente inidoneo a lavorare con la pendenza presente nella scarpata, atteso che le caratteristiche del mezzo meccanico erano tali da rendere evidente anche al datore di lavoro la rischiosità dell'operazione. In più, e soprattutto, ha fatto presente la Corte suprema, è emerso che fu l'imputato ad impartire istruzioni al figlio (separatamente giudicato e condannato in qualità di preposto) in ordine alle operazioni di scavo alle quali il lavoratore era assegnato né è risultato, del resto, che il ricorrente avesse conferito alcuna delega al preposto in ordine alla cura della specifica operazione, tale da esimerlo dalle concorrenti responsabilità.

 

Per quanto sopra detto la Corte suprema non ha ravvisata alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva atteso che il datore di lavoro aveva disatteso il dovere di assicurarsi in ordine all'osservanza, da parte dei dipendenti, della normativa antinfortunistica, dovere derivante dalla sua posizione di garanzia in specie dal generale dovere datoriale di prendere le misure necessarie in ordine al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, di cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994, e di quello di adottare le misure necessarie ad assicurare la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, di cui all'art. 2087, cod. civ., disposizioni la cui violazione era stata contestata.

 

In merito poi alla sussistenza o meno del nesso eziologico la Sez. IV ha evidenziato che l'evento mortale si era verificato in dipendenza della violazione delle norme prevenzionistiche e dei connessi obblighi datoriali sopra richiamati (in specie quello di impedire che il lavoratore fosse posto in condizioni di utilizzare l'escavatore in condizioni di pericolo), e che era risultato evidente che il mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte del lavoratore stesso non era stato certo l'unico e decisivo elemento causalmente rilevante ai fini del sinistro, atteso che in ogni caso il lavoratore era stato assegnato, su disposizioni impartite dall'imputato, a eseguire i lavori di scavo in condizioni di pericolo derivanti dalla manifesta inidoneità dell'escavatore a operare in un pendio come quello ove avvenne il sinistro, e con evidente rischio (poi concretizzatosi) che esso si ribaltasse per cui, ove le norme prevenzionistiche richiamate nella contestazione fossero state convenientemente rispettate, l'evento non si sarebbe verificato.

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 17003 udienza del 5 aprile 2016 -  Pres. Bianchi – Est. Pavich – Ric. S.R.. - Qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.




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