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Sulla non adeguata formazione del lavoratore sul rischio specifico

Sulla non adeguata formazione del lavoratore sul rischio specifico
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/06/2015

La formazione del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro deve essere idonea rispetto al rischio corso. Condannato un datore di lavoro per non avere informato un lavoratore del rischio di scosciamento nel taglio dei rami di un albero. Di G.Porreca.

 
Una sentenza della Corte di Cassazione, questa riguardante la formazione di un lavoratore, impartita ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ritenuta non idonea in relazione al rischio che lo stesso ha corso nello svolgimento della propria attività lavorativa. E’ relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore durante le operazioni, in corso in un bosco, di “scosciamento” del ramo di un albero e cioè del taglio di un ramo allorquando lo stesso si trova in una posizione orizzontale. Secondo la suprema Corte l’infortunio era accaduto per non essere stato istruito sufficientemente il lavoratore sulle tecniche da utilizzare per il taglio dei rami di un albero nel caso che questi fossero inclinati tecniche diverse da quelle per il taglio di tronchi in posizione verticale, né era risultato che una valutazione del rischio specifico fosse stata fatta preventivamente dal datore di lavoro.
 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una ditta in ordine al reato di cui all'articolo 590 comma 1, 2 e 3 alla pena di euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante contestata, con il beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. All'imputato era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guarita in giorni 61 a un lavoratore dipendente ed in particolare di non avere adottato e di non avere fatto adottare nell'esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica ponendo altresì in essere condotte contravvenzionali già definite in via amministrativa e meglio descritte nei capi di imputazione. Il giorno dell’infortunio, infatti, verso le ore 7.40 il lavoratore sopra indicato, mentre stava operando nel cantiere forestale, impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
 
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale il difensore dell'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha comunque confermata la sentenza emessa nel giudizio di primo grado. I giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che al lavoratore non fosse stata data una adeguata formazione ed informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate, hanno fatto osservare che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di "scosciamento" che può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata ed hanno escluso che nel caso in esame vi fosse stato un comportamento anomalo ed imprevedibile del lavoratore.
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e censurando la stessa per diversi motivi. Secondo la difesa i giudici di merito, sia quello di primo, sia quelli di secondo grado avevano sostanzialmente negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l'ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale "indicazione tecnica" fosse stata effettivamente fatta conoscere all'infortunato e pertanto, secondo la difesa  stessa, ci sarebbe stata una violazione dell'art.20 del D. Lgs. n. 81/2008 che impone al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro. Il mancato rispetto della norma comportamentale enucleata dall'art.20 del T.U.S.L., ha sostenuto ancora la difesa, ha rappresentato di per sé una condotta abnorme tale da escludere la responsabilità datoriale o comunque ridurla significativamente.
 
Come altra motivazione del ricorso l’imputato ha sostenuto che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la tecnica di taglio che doveva essere adottata in caso di piante inclinate (diversa da quella per le piante "dritte") non fosse acquisita in quanto lo stesso lavoratore infortunato aveva dato contezza di avere piena coscienza del fatto che le "piante storte" dovevano essere tagliate secondo una determinata tecnica per cui, pur consapevole della necessità di un più laborioso taglio nel caso di pianta inclinata, avrebbe voluto "semplificarsi il lavoro" effettuando un taglio semplice, contravvenendo alle indicazioni che aveva ricevuto e che ben conosceva.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa, con riferimento alle motivazioni addotte dall’imputato, ha fatto presente che i giudici della Corte di Appello avevano chiaramente evidenziato che “al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell'albero tale da non creare pericolo per le persone, ma nessuna valutazione specifica del rischio di ‘scosciamento’ era riportata”.
 
Sulla base di tali considerazioni, ha fatto altresì osservare la Sez. IV, e della circostanza che l'imputato ed un suo collega avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito erano giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse stata né acquisita né collaudata, tanto più che un teste aveva più volte ribadito che, allorquando non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più esperti.
 
In merito infine al sostenuto mancato rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni date dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs n. 81/2008 la Corte suprema ha sostenuto che giustamente i giudici di merito non avevano ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore infortunato per non avere proceduto con un taglio normale pur in presenza di una pianta inclinata perché non si poteva pretendere che lo stesso obbedisse ad un ordine a proposito della tecnica da seguire nel taglio delle piante inclinate, senza ben conoscere, in quanto non gli erano state adeguatamente spiegate, le modalità di esecuzione, né i rischi a cui poteva andare incontro in caso di esecuzione del taglio con modalità errate.
 
 
 
 
 
Gerardo Porreca




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Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0
29/06/2015 (10:19:08)
Ho avuto una impresa forestale per alcuni anni e mi occupo di formazione alla sicurezza da 30 anni, quindi credo di avere l'esperienza per poter dire la mia. Tra i possibili effetti collaterali di un taglio c'è, prima di tutti, la rottura improvvisa e violenta delle fibre in direzione parallela alle fibre stesse, detto scosciamento. L'albero che cade lo si vede e si può corre ai ripari se si è preparata una via di fuga, lo scosciamento è più rapido e violento , ma lo si può gestire. A volte lo scosciamento è inevitabile, lo si realizza coscientemente e lo si gestisce con una serie di precauzioni in più rispetto ad un normale taglio, senza accettazioni del rischio. Non esiste il rischio specifico di scosciamento, questo rientra nella valutazione degli effetti dovuti alla tecnica di taglio, che ovviamente cambia se la pianta è in piedi, inclinata, o a terra. E sicuramente il lavoratore lo sapeva perchè è la prima cosa che viene insegnata nei corsi di abbattimento, indipendentemente da dove questi vengono effettuati. Ma i giudici non si chiedono quali conseguenze avranno le loro decisioni ? Io ho una terribile sensazione.
Rispondi Autore: master formazione - likes: 0
09/07/2015 (14:35:44)
Gentile Sig. Togni,

Lei scrive: "L'albero che cade lo si vede e si può corre ai ripari se si è preparata una via di fuga" Ma un'altra soluzione tecnica, organizzativa non c'è? unica procedura è la fuga? mi sembra che forse l'esperienza non basti...

E ancora scrive che "non esiste il rischio specifico di scosciamento"; mettiamola così allora: esiste il rischio chi essere investiti causa scosciamento e avere un infortuinio di 61 giorni.

Se il lavoratore lo sapeva, come dice lei, perchè è la prima cosa che viene insegnata nei corsi di abbattimento, allora forse mancava un datore di lavoro o preposto che verificasse che le lavorazioni avvenissimo secondo le procedure indicate.

I giudici si fanno delle domande quando un lavoratore ha un infortunio di 61 giorni e si chiedono se non potesse essere evitato: se la soluzione che lei propone è la sola via di fuga mi sembra che forse lei si dovrebbe porre delle domande...

o forse non ho capito il suo commento
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0
09/07/2015 (15:58:51)
Egregio Sig. ........., (mi spiace ma non ho trovato identificativi)

La mia rapida presentazione è contenuta nel messaggio precedente.

Io non ho mai proposto né vie di fuga né altre soluzioni. Ho solo posto una domanda.
Prima della domanda ho semplicemente cercato di spiegare il fenomeno dello "scosciamento" in poche righe, ho anche cercato di spiegare che questa reazione del legno è temuta dagli operatori e che quindi è argomento ben trattato nei corsi di formazione. Evitare lo scosciamento è prioritario perchè può far danno alla persona ma danneggia anche il legname ( ovviamente questo aspetto è irrilevante).

Partendo dal dato in crescita che l'errore comportamentale è la prima causa degli infortuni, e qui riformulo la domanda del primo intervento, perchè le colpe devono essere sempre ricercate OSTINATAMENTE in azioni o omissioni del datore di lavoro ?

Se non mi sono spiegato di nuovo mi spiace tantissimo, sono un operativo ed ho poca dimestichezza con le parole.

Mille grazie per le sue osservazioni. Il confronto, se è sereno, è sempre utile.


Rispondi Autore: andrea - likes: 0
09/07/2015 (16:22:47)
mi chiedo: nel caso il giudice desse la colpa al lavoratore, cosa succederebbe?
cioè il lavoratore percepirebbe comunque eventuali indennità, invalidità, pensioni etc..

Non è che questo può essere uno dei motivi per cui difficilmente vengono attribuite le colpe ai lavoratori?

scusate l'ignoranza, ma mi è sorto questo dubbio...
Rispondi Autore: master formazione - likes: 0
15/07/2015 (12:35:48)
Gentile Sig. Togni,

La reazione del legno è temuta dagli operatori e quindi dovrebbe essere argomento ben trattato nei corsi di formazione. Evitare lo scosciamento è prioritario perchè può far danno alla persona...

Ci sono misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare per evitare questa reazione del legno?
Se tutte queste soluzioni sono già state trovate e sono state applicate anche nel caso citato, allora si potrebbe forse dire che "l'errore è comportamentale"; anche se magari è stato accidentale o casuale...

Avrei dei dubbi però a dire che "l'errore comportamentale" è la prima causa degli infortuni se con questi termini si intende che è "colpa di un comportamento scorretto e consapevole del lavoratore".

Se invece per "errore comportamentale" si intende che a causa dalla scarsa applicazione delle misure generali di tutela, di uno scarso livello organizzativo aziendale e di mancata applicazione di soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, è stato commesso dal lavoratore un "errore comportamentale" ovvero ha fatto un atto sblagiato, mal vigilato dal preposto, mal organizzato dal diriente, mal verificato dal datore di lavoro; in questo caso quindi parlerei di "errore comportamentale" inconsapevole e poco consapevole del lavoratore e indagherei sulle cause per cui questo comportamento è stato effettuato, generato, causato, permesso.

Eviterei anche di pensare che le colpe sono sempre ricercate ostinatamente in azioni o omissioni del datore di lavoro...
E' lei che sembra accusare il giudice e sembra vedere come causa dell'infortunio il lavoratore e il suo errore comportamentale.

Il giudice, si ritiene fiduciosamente dopo un'analisi delle carte, sommarie informazioni testimoniali, confronti con UPG etc, ha ritenuto che "la tecnica di taglio non fosse stata né acquisita né collaudata" e quindi ha ritenuto che non fossero state applicate misure generali di tutela sufficienti tra cui una formazione efficace; questo non vuol dire a voce e con slide in un corso come si deve fare; ma invece, propro come scrive il giudice, verificare che dopo un corso sia acquisita e collaudata una competenza, in questo caso una tecnica di taglio.
Senza questa verifica la formazione non è sufficiente e adeguata.

Mi piacerebbe vedere e capire "le prime cose che vengono insegnate nei corsi di abbattimento"...

a disposizione
buona giornata


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