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Società cooperative e sicurezza sul lavoro: ruoli e responsabilità

Società cooperative e sicurezza sul lavoro: ruoli e responsabilità
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

27/10/2016

Il datore di lavoro delle società cooperative, il socio lavoratore, i ruoli di fatto e di diritto, le deleghe di funzione, i casi giurisprudenziali. A cura di Anna Guardavilla.

 

L’articolo 2 del D.Lgs.81/08 stabilisce che al “lavoratore” così come definito dalla medesima norma sia equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso..”.

 

Dunque il socio lavoratore delle società cooperative che rientra nella definizione su riportata ha i medesimi obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs.81/08) e gli stessi diritti in termini di tutele di salute e sicurezza.

 

Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro, vale anche nelle cooperative la generale definizione secondo la quale è tale “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

 

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In linea con le definizioni fornite dalla normativa, la giurisprudenza ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2010 n. 14531) conferma che “beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro.

Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere.”

In questa pronuncia si fa riferimento all’esecuzione di opere in quanto il datore di lavoro qui “consentiva che i propri soci lavoratori effettuassero le concordate prestazioni lavorative appaltate […] senza che fosse operante o comunque adeguato il necessario coordinamento con l’appaltante ai fini di prevenire i rischi cui sarebbero stati esposti detti soci, con particolare ma non esclusivo riferimento al pericolo di caduta dall’alto.”

Secondo la Cassazione “a nulla vale, al fine dell’esonero da responsabilità in materia, la predisposizione di un “ufficio per la sicurezza” (in cui […] si dovevano tenere lezioni, conferenze, riunioni, illustrazioni cinematografiche per rendere edotti i lavoratori dei pericoli sul lavoro) e tanto meno la distribuzione del “Manuale del Socio”, teso ai medesimi scopi, senza la dimostrazione di una totale ed inequivocabile delega (con accettazione dei relativo incarico da parte di persona competente in materia) dei compiti di sorveglianza e verifica in loco del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro.”

 

Questa sentenza richiama anche un altro caso ( Cassazione Penale Sez.IV, 21 dicembre 1995 n. 3483) relativo ad un “infortunio occorso ad un operaio il quale era socio dipendente di una cooperativa aderente ad un consorzio gestione servizi, appaltatore di attività di facchinaggio.

Detto consorzio aveva, a sua volta, affidato l’attività alla associata cooperativa.

La responsabilità dell’incidente era stata attribuita, oltre che all’amministratore del Consorzio Gestione Servizi, al presidente della cooperativa, che aveva il dovere di controllare e di sorvegliare le operazioni perché si svolgessero secondo gli accordi ed in condizioni di sicurezza per i lavoratori”.

 

Un socio lavoratore di una cooperativa è stato vittima di un infortunio anche nel caso descritto da Cassazione Penale, Sez.IV, 27 settembre 2012 n. 37329, che ha confermato la condanna del datore di lavoro per aver “cagionato il decesso di…, che quale socio lavoratore della cooperativa della quale il… era presidente e legale rappresentante, stava effettuando operazioni di pulizia dell’argine di un torrente utilizzando un trattore, quando a causa dello scivolamento - ribaltamento dello stesso, subiva lo schiacciamento del corpo e quindi decedeva.”

 

Una sentenza di un mese fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 5 ottobre 2016 n. 41995) ha affrontato il tema dell’accertamento di fatto del ruolo di datore di lavoro in una cooperativa in un dato periodo, confermando la condanna dell’amministratore unico di una Società Cooperativa per lesioni colpose nonostante l’imputato contestasse di aver ricoperto tale ruolo nel periodo dell’infortunio occorso al lavoratore.

 

Per la Cassazione è stata decisiva “la formalizzazione della denuncia di infortunio all’INAIL presentata e sottoscritta proprio da L.U. [l’amministratore unico, n.d.r.]” la quale non può “essere considerata una pura formalità di tipo burocratico-amministrativo, perché in essa vi è la specifica indicazione, proveniente dallo stesso imputato, della propria qualità di datore di lavoro del D.M. [lavoratore infortunato, n.d.r.].”

 

Secondo alcuni testimoni nel periodo dell’infortunio il datore di lavoro era un’altra persona (L.N.); ciò nonostante “reputano, tuttavia, i giudici dell’appello che il datore di lavoro dell’infortunato si identifichi nell’L.U., tenuto conto delle dichiarazioni di D.M., secondo cui questi l’aveva assunto, accompagnato sul luogo di lavoro e gli aveva impartito le direttive in merito alle mansioni da svolgere, mentre mai aveva visto e conosciuto il L.N., e considerato - risolutivamente - che proprio L.U. […] presentò all’INAIL la denuncia di infortunio, dichiarandosi datore di lavoro dell’Infortunato.”

 

Inoltre, “il fatto che la cessazione della carica dell’L.U. e la nomina di L.N. siano state iscritte nel registro delle imprese solo … a distanza di un mese dall’infortunio (cfr. certificato della Camera di Commercio di …), rende del tutto plausibile che il verbale dell’assemblea ordinaria sopra citato, che non reca data certa, sia stato confezionato in epoca posteriore all’incidente ed alla relativa denuncia all’INAIL.”

 

Infine, sottolinea la Cassazione, “L.N., dopo aver affermato di avere egli stesso provveduto all’assunzione del D.M.: 1. non è stato nemmeno in grado di riferire le mansioni cui il lavoratore era addetto, avendo genericamente affermato che doveva occuparsi della manutenzione di un macchinario; 2. non ha ricordato, chi avesse accompagnato il dipendente nella cava; 3. ha affermato di essere stato avvertito dell’infortunio proprio dall’L.U., il cui coinvolgimento nell’occorso, in assenza di cariche in seno alla … Coop, appare incomprensibile; 4. ha reso dichiarazioni inverosimili circa le ragioni per cui l’L.U. aveva sottoscritto la denuncia di infortunio, affermando “non me ne intendevo più di tanto. Mi facevo consigliare da loro. Mi facevo aiutare da lui”.

 

Dunque non si può secondo la Corte “escludere il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore subordinato in capo all’L.U., quale datore di lavoro, e come tale soggetto in primis obbligato, […] a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a fornire agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, a curare che costoro ricevessero un’adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all’attività lavorativa loro assegnata.”

 

Concludiamo con un approfondimento sul tema delle responsabilità del datore di lavoro - all’interno di una cooperativa di grandi dimensioni e dall’organizzazione complessa - in mancanza di una delega di funzioni: tema che ricorre anche in Cassazione Penale, Sez. IV, 4 aprile 2013 n.15717 - di seguito illustrata - in cui l’imputato non aveva conferito alcuna delega.

 

In questo caso il datore di lavoro aveva tenuto una condotta omissiva “in quanto, al di là delle disposizioni impartite, e non fatte osservare dai suoi preposti, di non far sostare i lavoratori nell’area ove operava il carrello elevatore”, era stato responsabile anche delle altre “cause dell’infortunio [che] vanno addebitate anche alla insufficienza dell’illuminazione della rampa ove è avvenuto l’infortunio, al non essere stato inibito il deposito temporaneo di merci, imballaggi, pallets ecc., ed al fatto che il muletto che ha investito la p.o. [persona offesa, n.d.r.] è risultato in precarie condizioni di manutenzione e privo di impianto di illuminazione correttamente e completamente funzionante, di avvisatore acustico di manovra e di dispositivi lampeggianti.”

 

Nel ricorso in Cassazione il datore di lavoro aveva obiettato che “essendo quella di cui l’imputato è legale rappresentante, una società cooperativa di vaste dimensioni dotata di una struttura organizzativa capillare articolata in distinti settori ciascuno dei quali suddivisi in reparti con a capo un preposto avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all’imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che i lavoratori non sostassero sulla rampa di accesso ove operava il carrello elevatore bensì al responsabile dello specifico reparto presso cui la persona offesa era addetta.”

 

Ma secondo la Corte “così però non è; nella materia infortunistica, perché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell’imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza.”

 

E ciò - sottolinea la sentenza – “per l’ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d’altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità.

 

Secondo la Cassazione, la normativa (vedasi oggi ad es. l’articolo 18 D.Lgs.81/08; ma anche le norme pregresse oggi abrogate) “con l’espressione “competenze” ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell’ambito dell’impresa in base all’effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l’onere dell’apprestamento e dell’attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell’attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l’individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere.

Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell’imprenditore, che valga a sollevarlo dall’obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante.

Tali considerazioni valgono ad evidenziare la posizione di garanzia dell’imputato che non ha fornito la prova del conferimento di alcun atto di delega”.

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

Corte di Cassazione - Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 14531 del 15 aprile 2010 - Soci di cooperative di lavoro e sicurezza.

 

Corte di Cassazione - Penale Sez.IV – Sentenza n. 3483 del 21 dicembre 1995 – Figura del preposto.

 

Corte di Cassazione - Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 37329  del 27 settembre 2012 - Cooperativa e infortunio mortale di un socio lavoratore a seguito di ribaltamento di un trattore.

 

Corte di Cassazione - Penale, Sez.IV – Sentenza n. 41995 del 5 ottobre 2016 - Infortunio e confusione nelle posizioni di garanzia. Responsabilità dell'amministratore della cooperativa.

 

Corte di Cassazione - Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15717 del 04 aprile 2013- Responsabilità del presidente di una cooperativa per infortunio del socio lavoratore con un muletto.





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Rispondi Autore: Bendanti Claudio - likes: 0
20/06/2018 (16:49:15)
Dal momento in cui un socio lavoratore di una cooperativa diventa Presidente del CdA della cooperativa diventa anche il Datore di Lavoro della Coop stessa; in tal caso non è più destinatario dei "diritti/doveri" del lavoratore (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)?
Nel caso invece dei soci di una Snc? Tutti i soci sono Datori di Lavoro (con i relativi obblighi e responsabilità); ma ognuno è anche destinatario dei diritti del lavoratore, essendo gli altri soci suoi Datori di Lavoro? In sostanza: i soci della Snc hanno gli obblighi del Datore di Lavoro ed inoltre devono sottoporsi a formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.? Grazie
Rispondi Autore: Cristian Cossetti - likes: 0
16/05/2023 (21:03:42)
Ho una perplessità. Sono un invalido civile e lavoro per una cooperativa, presso un committente. Da circa due anni nessuno della cooperativa passa per verificare che l'ambiente di lavoro e il lavoro stesso non bypassino le norme di sicurezza. La cooperativa ha l'obbligo di verificare l'ambiente di lavoro dei suoi soci presso i committenti?

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