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Sistema di prevenzione: da iperprotettivo a collaborativo

Sistema di prevenzione: da iperprotettivo a collaborativo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

10/10/2016

La normativa antinfortunistica si è evoluta passando da un modello iperprotettivo, interamente incentrato sul datore di lavoro, a un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Di G. Porreca.


E’ ormai consolidato l’indirizzo che ha fornito la giurisprudenza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in base al quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore stesso avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sentenza Sez. IV n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012). Non è da molto, comunque, che si sta rivedendo questo principio e si sta considerando, così come è indicato dalla suprema Corte in questa sentenza, che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

Il G.I.P. del Tribunale ha assolto il datore di lavoro e il preposto di una società, ai quali era stato addebitato di aver cagionata la morte di un dipendente per aver omesso di impartirgli una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività di impresa, dal reato di omicidio colposo loro ascritto, per insussistenza del fatto. In particolare al datore di lavoro era stato contestato di aver adibito il lavoratore a lavori di manutenzione di un impianto senza aver erogato la dovuta formazione ed un addestramento adeguato e senza aver messo a disposizione dello stesso una attrezzatura conforme alle normative antinfortunistiche, oltre al fatto che l'impianto medesimo, secondo l’accusa, era privo di ponti di accesso per gli operatori ed era stato realizzato in difformità al progetto originale. Al preposto, invece, era stato contestato di non aver verificato che il lavoratore avesse ricevuto adeguate istruzioni per accedere alle varie zone dell'impianto. I due imputati, erano stati pertanto, accusati di aver colposamente provocato il decesso del lavoratore  il quale era rimasto impigliato in un nastro trasportatore in movimento e aveva riportata la sub amputazione di un arto da cui uno shock emorragico con esito mortale.

 

Il primo giudice aveva rilevato un difetto di prova circa la riferibilità causale tra l'evento verificatosi e le condotte addebitate agli imputati e aveva qualificato come abnorme l'azione posta in essere dal lavoratore infortunato, azione che risultava inspiegabile, rispetto alle mansioni allo stesso assegnate.

 

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato invece sia il datore di lavoro che il preposto responsabili del reato loro ascritto. La stessa aveva proceduto alla ricostruzione della dinamica del fatto soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni rese da un collega di lavoro dell’infortunato il quale aveva chiarito che l'impianto necessitava della periodica rimozione di materiale ferroso di risulta, che rimaneva incastrato tra due condotti metallici ove avveniva la fisica separazione dei materiali, che la pulizia veniva svolta manualmente, dal piano vibrante, e che l'infortunio occorso al lavoratore si era verificato mentre il dipendente stava effettuando tale ordinaria manovra di pulizia. Sulla scorta di tali rilievi la Corte di Appello aveva quindi escluso che l'azione del dipendente deceduto potesse qualificarsi come avulsa dalle mansioni lavorative e quindi come abnorme. 

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore. Gli stessi hanno sostenuto che la Corte territoriale, nel censire l'appello del pubblico ministero, aveva erroneamente ricostruita la dinamica del fatto e aveva omesso di considerare che un teste aveva riferito che le operazioni di pulizia dovevano essere effettuate quando l'impianto era spento con l’operatore posizionato sul piano vibrante e che la stessa Corte aveva errato quindi nell’escludere un' abnormità del comportamento posto in essere dal lavoratore infortunato. Gli stessi ricorrenti hanno quindi ritenute erronee le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado, in riferimento alla tolleranza di prassi scorrette, da parte del datore di lavoro e del preposto, una volta chiarito che le operazioni di pulizia dovevano avvenire con l'impianto fermo.

 

Con un secondo motivo i ricorrenti, con riferimento al difetto di formazione, si sono lamentati per il fatto che la Corte territoriale non aveva preso in esame la consulenza tecnica e la documentazione che era stata prodotta dalla difesa circa il rispetto alla formazione erogata all'operaio specializzato rimasto infortunato.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

In premessa la Corte di Cassazione ha fatto osservare che, secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite della stessa Corte, quando il giudice di appello ritiene di riformare, nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell'art. 603 cod. proc. pen., con la precisazione che, in mancanza, la sentenza del giudice di appello è affetta da vizio di motivazione. La Corte territoriale, secondo la Sez. IV, ha disatteso la citata regola processuale riformando "in peius" la sentenza di assoluzione, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative considerate decisive ed è giunta a riformare la pronuncia assolutoria sulla scorta della mera riconsiderazione delle prove, senza confrontarsi con il percorso argomentativo che era stato sviluppato dal primo giudice.

 

Con riferimento al tema della abnormità della condotta posta in essere dal lavoratore, la Corte di Cassazione ha fatto osservare che la Corte territoriale aveva escluso che il comportamento posto in essere dal lavoratore potesse qualificarsi come abnorme in quanto il lavoratore aveva compiuto una operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni e nel segmento di lavoro affidato. La Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che fosse necessario un chiarimento in merito, anche rispetto al tema relativo alla natura dell'operazione svolta dal dipendente, al fine di verificare se la stessa si collocasse o meno, nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare, fermo restando che nessuna efficacia, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

 

In tema di infortuni sul lavoro, ha quindi ribadito la suprema Corte, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365). “E, in tale ambito ricostruttivo”, precisa quindi la Sez. IV, “si è recentemente considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; con la precisazione che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello ‘iperprotettivo’, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello ‘collaborativo’, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori”.

 

Alla luce di  quanto sopra detto quindi la suprema Corte ha ritenuto necessario che il giudice del rinvio verificasse se l'intervento del lavoratore infortunato, nel caso in esame, rientrasse nell'area di rischio che le norme antinfortunistiche erano destinate a garantire, per le modalità con le quali l'intervento medesimo era stato realizzato, in riferimento alla speculare possibilità di controllo e vigilanza, rispetto alle precise direttive organizzative impartite, che grava sulle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ed ha quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per nuovo esame.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 24139 del 10 giugno 2016 (u. p. 11 maggio 2016) -  Pres. Blaiotta – Est. Montagni - Ric. L. F. e S. M.. - La normativa antinfortunistica si è evoluta passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.





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Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0
10/10/2016 (16:06:21)
Ben venga la presa d’atto da parte della Cassazione che la normativa antinfortunistica si è evoluta, passando da un modello ‘iperprotettivo’, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, ad un modello ‘collaborativo.
Tuttavia non si può rimarcare che questo salto qualitativo è partito con il D.Lg. 626/94 e si è rafforzato con il D.Lgs. 81/08, mentre la Cassazione se ne è accorta solo nel 2016.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
11/10/2016 (09:50:13)
Meglio tardi che mai...
Al di là della battuta, ogni sentenza fa storia a sé: son convinto che in un caso simile, con altri giudici, altri avvocati, altri periti, altra sezione di Corte di Cassazione, la storia avrebbe un altro epilogo.
Spiace ammetterlo, ma quanto nelle sentenze di Corte di Cassazione leggo '... è pacifico...', beh, di pacifico non c'è nulla nelle decisioni. Un bene, un male? Boh, tant'é. Lavoriamo per non finirci mai, lì davanti. Dai...

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