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Non ci sono attenuanti nel caso di adempimento delle prescrizioni

Non ci sono attenuanti nel caso di adempimento delle prescrizioni
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

23/03/2015

L’adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza impartite dall’organo di vigilanza, non essendo un ravvedimento spontaneo, non integra i requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune. A cura di G. Porreca.

 
Commento a cura di Gerardo Porreca
 
La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza sulla possibilità di concedere un’attenuante comune allorquando un datore di lavoro abbia provveduto ad adempiere alle prescrizioni impartite dagli ispettori dell’organo di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’adempimento delle prescrizioni, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, non essendo un ravvedimento spontaneo diretto ad attenuare o elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato ma essendo invece imposto in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 e seguenti del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, non costituisce un requisito per la concessione di una circostanza attenuante comune prevista dall’articolo 62 c.p. punto 6 seconda ipotesi. Tale concessione, infatti, è di natura soggettiva e trova fondamento allorquando il colpevole, dopo la consumazione del reato ma prima del giudizio, si adoperi spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo.
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Le contravvenzioni e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha parzialmente riformato una sentenza emessa dal Tribunale nei confronti del titolare di una impresa edile nonché responsabile di cantiere rideterminando la pena in cinque mesi di arresto. Al datore di lavoro erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 17, 18 e 96 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 per avere omesso di provvedere alla nomina di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione e di affidare mansioni ai lavoratori adeguate alle loro capacità e alle condizioni relative alla loro sicurezza e per avere omesso di redigere il piano operativo di sicurezza e di valutare i rischi connessi all'attività svolta nell’impresa.
 
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione per l'annullamento della sentenza adducendo come prima motivazione quella di non avere assunto la qualifica di datore di lavoro, presupposto indispensabile per l'applicabilità della normativa antinfortunistica, per cui lo stesso non poteva essere dichiarato responsabile in ordine ai reati contestati. L’imputato ha lamentato, altresì, la mancata concessione delle attenuanti richieste, considerata la buona condotta dallo stesso tenuta susseguente alla notifica delle contestazioni per avere prontamente adempiuto alle prescrizioni impartite dagli ispettori della ASL, così come risultato dal verbale acquisito agli atti del processo, nonché per la minima offensività delle violazioni contestate, consistenti in rilievi di carattere formale che non avrebbe giustificato l'irrogazione della pena detentiva a scapito di quella pecuniaria e per la pendenza ancora a suo carico di un unico precedente, datato nel tempo.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha considerato infondato il ricorso presentato. Per quanto riguarda il primo motivo la suprema Corte ha fatto osservare che era emersa chiaramente dal testo della sentenza impugnata che lo stesso aveva rivestito la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro, elemento non oggetto di alcuna specifica doglianza ed emerso persino dalla documentazione allegata al ricorso, e che comunque lo stesso aveva adempiuto alle prescrizioni impartite durante la visita ispettiva. La Sez. III ha posto, altresì, in evidenza che l'ispettore del lavoro, escusso come teste in dibattimento, aveva riferito che nel corso del sopralluogo erano stati identificati tre operai che, alle dipendenze della ditta facente capo all'imputato, stavano espletando le proprie mansioni in un cantiere del tutto privo dei requisiti di sicurezza.
 
Circa la gravità delle contestazioni la  Sez. III ha fatto osservare che la Corte territoriale aveva stimato di non lieve entità la pluralità delle violazioni riscontrate in danno della sicurezza del lavoratori e tanto in considerazione della precarietà e dell'assoluta inadeguatezza della struttura allestita dal ricorrente per l'esecuzione dei lavori consistiti nel rifacimento della facciata di un edificio su cui gli operai lavoravano in condizioni di estremo pericolo per la loro incolumità. E ciò è bastato per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, tanto più che la Corte territoriale stessa aveva comunque ritenuto di rimodulare in meglio il trattamento sanzionatorio rideterminando la pena complessiva in mesi cinque di arresto rispetto a quella di mesi quindici (cinque mesi di arresto per ogni violazione contestata) stabilita dal primo giudice.
 
La Corte di Cassazione ha poi messo in evidenza “come l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi non implichi affatto l'integrazione dei requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda ipotesi, che, essendo di natura soggettiva, trova fondamento, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adoperi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito penale sicché l'attenuante è ravvisatale solo quando l'azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace, sia cioè determinata da motivi interni all'agente e non ispirata o imposta da fattori esterni che operino come pressione, anche solo psicologica, sul comportamento tenuto dall'agente stesso”.
 
Il D. Lgs. n. 758/1994, ha ricordato la suprema Corte, con l’art. 20 prescrive tassativamente al contravventore di adempiere alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, fissa per la regolarizzazione un termine, prorogabile, potendo anche impartire prescrizioni aggiuntive costituite da specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ne consegue quindi che “per difetto del requisito della spontaneità dell'adempimento, non è applicabile la circostanza del ravvedimento attivo prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda parte, al datore di lavoro che abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994, art. 20”. Nessun rilievo inoltre può essere mosso nei confronti dell'impugnata sentenza in punto di motivazione sulla negata sospensione condizionale della pena, ha così concluso la Sez. III, avendo la Corte territoriale giustificato il diniego del beneficio in considerazione della non trascurabile entità delle violazioni fondando pertanto il giudizio negativo, ostativo al beneficio richiesto, su concreti elementi di valutazione.
 
 
 
 

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Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
23/03/2015 (10:23:12)
In parole povere: NON ha effettuato la valutazione dei rischi, in particolare quella del cantiere in cui stava lavorando, NON ha nominato il RSPP (e quindi immagino sia privo di procedure, formazione e addestramento dei lavoratori, probabilmente anche di sorveglianza sanitaria), NON ha assicurato ambiente di lavoro idoneo e servizi adeguati ai lavoratori... e che aspettava, l'infortunio grave o gravissimo?
Io gli avrei lasciato i 15 mesi di pena stabilita dal primo giudice !

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