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Le responsabilità per infortunio di un lavoratore in stato di ubriachezza

Le responsabilità per infortunio di un lavoratore in stato di ubriachezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/10/2013

La condizione di ubriachezza di un lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile per cui il datore di lavoro può rispondere per l’infortunio a questi occorso pure in presenza di uno stato di ebbrezza. Di G. Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Singolare è questa sentenza della Corte di Cassazione perché finalizzata ad individuare la responsabilità o meno del datore di lavoro nel caso in cui un lavoratore alle sue dipendenze si infortuni in azienda in uno  stato di ebbrezza alcolica. La condizione di ubriachezza di un lavoratore sul luogo di lavoro, ha sostenuto la suprema Corte in tale occasione, non è circostanza eccezionale e non prevedibile per cui il datore di lavoro può rispondere per l’infortunio allo stesso accaduto pure in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica. Il datore di lavoro, infatti, nell'affidare i compiti ai suoi lavoratori, deve tenere conto della loro "salute" oltre che della loro "sicurezza" ed è questa la ragione per cui la Corte di Cassazione stessa ha reso definitiva con questa sentenza una condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro colpevole di non avere vigilato sulle condizioni nelle quali il lavoratore poi infortunatosi si era messo al lavoro.

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L’evento infortunistico ed il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti del rappresentante legale di una cooperativa sociale con la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile di omicidio colposo in danno di un lavoratore stagionale rimasto mortalmente infortunato nella sua azienda. Secondo l'accertamento processuale il lavoratore, nel corso delle operazioni di lavorazione del mosto, era caduto all'interno di una vasca contenente il mosto stesso ed era deceduto a seguito dell'insufficienza respiratoria acuta determinata dalla sua permanenza in un ambiente privo di ossigeno e ricco di CO2, di anidride solforosa e di altri gas. Le cause della caduta non erano state precisamente individuate, dal momento che non vi erano stati testimoni oculari e tenuto conto altresì del fatto che nel sangue della vittima era stato trovato un tasso alcolemico compatibile con uno stato di ubriachezza patologica. La stessa Corte di Appello era pervenuta alla conferma del giudizio di responsabilità del rappresentante legale sulla scorta della individuazione di una precisa violazione cautelare quale antecedente causale del sinistro, ovvero la mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta dei lavoratore nel corso della lavorazione e il mancato controllo in ordine alle condizioni con cui venivano svolte le singole operazioni di frollatura del mosto.
 
Con il ricorso in Cassazione l’imputato, in relazione all’accusa di non aver fornito i DPI al lavoratore infortunato quali le scarpe antiscivolo, la maschera e la cintura di sicurezza, ha fatto presente che l’attività alla quale era addetto il lavoratore stesso non richiedeva l'uso dei DPI, da usare solo a cisterne vuote per operazioni di pulizia e che inoltre sul piano di calpestio non esisteva alcun rischio chimico e l'ambiente era sufficientemente areato. L’imputato ha poi prospettato uno stato di ubriachezza volontaria del lavoratore sulla base della deposizione di un professore che aveva parlato di assunzione diretta dell'alcool. Lo stesso ha inoltre rilevato che i testi avevano riferito come la grata apposta sull'apertura della vasca dovesse essere spostata solo per la lavorazione e subito ricollocata alla fine della stessa ed ha richiamato, altresì, l'elevato grado di esperienza degli addetti concludendo che non si può rimproverare al datore di lavoro di non aver sorvegliato la fase della lavorazione alla luce del comportamento tenuto dall’infortunato. Ha censurato inoltre la fondazione della responsabilità sulla mancata dotazione di scarpe antiscivolo, posto che non era stato accertato che la caduta nel silos era avvenuta per scivolamento e che comunque il lavoratore aveva avuto in dotazione le scarpe antiscivolo. Quindi ha concluso il ricorrente sostenendo che il comportamento anomalo del lavoratore aveva comunque interrotto il nesso di causalità tra il sinistro e la condotta del datore di lavoro.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenuto infondato ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa ha ribadito che la Corte di Appello, così come aveva fatto la sentenza di primo grado,  aveva fondata l'affermazione di responsabilità dell’imputato sul fatto che egli, quale datore di lavoro, non si era preoccupato di verificare il rispetto dell'obbligo, prescritto dal piano di sicurezza, di circoscrivere il luogo e di impedire il passaggio nelle vicinanze dell'imboccatura identificando l'addebito nella mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta e nel mancato controllo in ordine alle condizioni in cui venivano svolte le singole operazioni di frollatura.
 
In merito all’incidenza da attribuire allo stato dì ubriachezza della persona offesa ed all’avviso da parte del ricorrente che tale stato concretizzasse una situazione eccezionale che recidesse il nesso causale tra la sua condotta antidoverosa ed il sinistro, la Sez. IV ha fatto presente che la Corte di Appello ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice vertenti sul fatto che nessun collega di lavoro della vittima aveva riferito di suoi comportamenti anomali e sull'impossibilità di eseguire le pesanti lavorazioni da parte di un lavoratore in stato di ubriachezza volontaria. “Anche ad ammettere che l’infortunato si fosse reso ubriaco bevendo delle sostanze alcoliche”, ha sostenuto la suprema Corte, “si sarebbe pur sempre in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore, a prevenire e fronteggiare il quale è ancora una volta il datore di lavoro a doversi far carico, sicché pur ammettendo il pregresso stato di ubriachezza e che esso abbia aumentato la possibilità di verificazione della caduta, non si è comunque eliso il nesso causale tra evento e condotta del datore di lavoro”.
 
In merito alla prevedibilità ed al carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica del lavoratore per effetto dell'assunzione di sostanze alcoliche la Sez. IV ha quindi sostenuto che il fatto che “il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore del lavoro e l'infortunio occorso”.
 
La Corte suprema, pur mettendo in evidenza che dal panorama dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e persuasive in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e/o individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per l'alcoldipendenza (che solo in taluni casi è oggetto di sorveglianza sanitaria) anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche, ha inteso a proposito rammentare la tesi della riconducibilità al novero dei rischi oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 d.lgs. n. 81/2008, anche di quello connesso all'assunzione di alcolici da parte del lavoratore, ricordare ancora la previsione dell'art. 15 della legge n. 125/2001, che vieta la somministrazione e l'assunzione sul lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche sia pure nelle sole attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, e ha ricordato inoltre che l'art. 41 comma 4 D. Lgs. n 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria diretta all'accertamento di condizioni di alcoldipendenza (e di tossicodipendenza) e che l'Allegato IV, al punto 1.11.3.2. e 1.11.3.3., prende in esame l'uso di alcolici sul lavoro.
Né va ignorato, ha quindi proseguito la Sez. IV, che l'art. 18 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (come in precedenza già l'art 4 comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 626/1994) dispone che il datore di lavoro ed il dirigente "nell'affidare i compiti ai lavoratori" deve "tenere conto della capacita e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” con l'obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.
 
Le disposizioni sinora elencate”, ha quindi concluso la suprema Corte, “permettono di ribadire che la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, con l'ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell'infortunio occorso, pur in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro, essendo indiscutibile - nel caso che occupa - che la mancata chiusura della botola con la griglia in dotazione è essa stessa connessa allo svolgimento delle mansioni affidate al lavoratore come correttamente rimarcato dalla Corte di Appello”.
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Davide - likes: 0
07/10/2013 (08:27:04)
Siamo veramente alla follia, questa Magistratura non fa altro che peggiorare con tutte queste sentenze la già disastrosa situazione lavorativa e imprenditoriale italiana.
Andando avanti così o le aziende GIUSTAMENTE fuggiranno dal paese ed andranno a produrre all'estero o forse apriremo gli occhi e tireremo fuori dai palazzi del potere tutti questi pazzi , politici compresi e scenderemo in piazza con i bastoni.
A loro non manca nulla e gli stipendi sono sempre assicurati, mentre abbiamo tantissime famiglie senza lavoro e con redditi bassissimi che non arrivano a fine mese.
Continuano a sanzionare le aziende non tenendo conto che le aziende non ce la fanno più ad arrivare a fine mese ed alla fine chi ci rimette sono i lavoratori che si trovano senza lavoro e senza stipendio.
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
07/10/2013 (09:00:19)
Mai e poi mai aprirei una azienda in Italia e se ne avessi una me ne sarei già andato!

(mio parere personale)
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
07/10/2013 (09:12:35)
Comprensibile e per certi versi condivisibile lo sfogo del sig. Davide.
Mi sforzo di restare sul razionale. Se si consolida l'assunto giurisprudenziale che "...la Sez. IV ha quindi sostenuto che il fatto che “il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore del lavoro e l'infortunio occorso” il lunedì mattina almeno il 10-20% di noi popolazione lavorativa è davvero in "condizioni psicofisiche" certamente idonee a lavorare in piena sicurezza?!?
Credo che quasi nessuno sia così delinquente da mettere a lavoro una persona palesemente alterata; ma quanti casi ci sono in cui questa "alterazione" dello stato psicofisico di un lavoratore non è affatto evidente (ma c'è)? Che tipo di controlli devono essere instaurati per poter sorvegliare/prevenire ciò? Visita medica con analisi cliniche e visita psicologica ad ogni ingresso quotidiano al lavoro?!?
Ma, fermo restando i doveri di tutela fondamentali a carico del datore di lavoro (e la certezza/severità della pena per chi di loro non li rispetta), nella nostra società italiana non sarebbe l'ora di emanciparci responsabilizzando un po' di più anche noi cittadini-lavoratori? O dobbiamo continuare a voler essere più realisti del rè?
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
07/10/2013 (09:56:28)
Tempo fa un preposto mi fece questa domanda: "Io mi sono preso un alcool test che somministro ai lavoratori prima di iniziare il turno, dici che ho fatto la cosa giusta"? A livello personale la risposta è ovviamente affermativa, però che strumenti da la legge per permettere a quel preposto di poter fare tale test, assicurando quindi anche indirettamente la tutela del datore di lavoro? La risposta la sapete tutti....
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
07/10/2013 (09:59:33)
Concordo in pieno con i commenti presenti. Ho sempre difeso strenuamente e in maniera assoluta il lavoro della magistratura in quanto elemento fondamentale del nostro Stato, ma leggendo le sempre più numerose sentenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da tecnico del settore (tra l'altro con "qualche" competenza giuridica), ritengo follia pura questi pronunciamenti (incompetenza, mancanza di conoscenza di chi si trova a giudicare in una materia così delicata??? Non so). Andando avanti di questo passo, l'ho già ribadito altre volte, si crea solo un danno ad una materia in cui non sono necessarie interpretazioni personali della normativa vigente, voli pindarici, invenzioni giuridiche, ecc. ma serve solo la puntuale applicazione della normativa in modo da dare certezza agli operatori della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, lavoratori, ecc.): esiste un'art. 20 sugli obblighi dei lavoratori? APPLICATELO!!! Quì non si tratta di difendere i datori di lavoro i quali, poverini, vessati da mille obblighi non sono più in grado di andare avanti (gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono sacrosanti!!!), ma si tratta di eliminare le ipocrisie e riconoscere la responsbailità di chi sbaglia secondo quanto prevede la normativa vigente, quindi anche la responsabilità del lavoratore che sbaglia per colpa, negligenza o volontariamente!!! La condizione del lavoratore che VOLONTARIAMENTE si presenta UBRIACO sul luogo di lavoro è ascrivibile, come comportamento doloso, solo al lavoratore stesso!!! Basta, ci si ferma quì!!! sI APPLICA L'ART. 20!!! Altrimenti continuerà a passare sempre e solo il messaggio per cui i datori di lavoro sono vessati e giustificati a non fare e i lavoratori NON VERRANNO MAI RESPONSABILIZZATI!!! Gradirei conoscere in merito l'opinione degli eminenti esperti che scrivono/pubblicano su PUNTOSICURO, visto che ultimamente noto una certa latitanza nel prendere posizione (da autorevoli esperti della materia) su argomenti scomodi laddove la stessa latitanza non si nota nel commentare, ad esempio, novità normative che non richiedono di assumere posizioni scomode. Sarebbe utile per tutti, credo. O no?
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
07/10/2013 (10:00:41)
L'UNICO STRUMENTO NORMATIVO è CHE QUEL PREPOSTO POTREBBE ESSERE DENUNCIATO!!!
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
07/10/2013 (10:05:16)
@ Gianluca Angelini

Esattamente!
Rispondi Autore: Angelo - likes: 0
07/10/2013 (11:28:00)
Personalmente trovo il divagare sullo stato di ubriachezza o meno del lavoratore come semplice "aria fritta" in questo caso. Non concepisco come si possa ritenere responsabile un datore di lavoro della condotta palesemente scorretta di un lavoratore. Se è vero che il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare le condizioni del luogo di lavoro e dello stato psico-fisico dei propri dipendenti, è altrettanto vero che gli stessi hanno l'obbligo di impegnarsi a mantenere tali e veritiere le condizioni verificate dal Datore di lavoro. Quello che non risulta chiaro a me dall'articolo è se questo lavoratore sia stato effettivamente ubriaco al momento di svolgere le lavorazioni.
La colpa imputata inizialmente è quella di "mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta dei lavoratore nel corso della lavorazione e il mancato controllo in ordine alle condizioni con cui venivano svolte le singole operazioni di frollatura del mosto".
Ora, solo in seguito si è palesata l'ipotesi di trovarsi di fronte ad un lavoratore in stato di alterazione dovuta all'alcool.
Eppure:
"nessun collega di lavoro della vittima aveva riferito di suoi comportamenti anomali e sull'impossibilità di eseguire le pesanti lavorazioni da parte di un lavoratore in stato di ubriachezza volontaria".
Mi sorge quindi spontaneo il dubbio che l'ipotesi sollevata dal datore di lavoro, sia una semplice scappatoia in questo preciso caso.
Non essendo medico nè esperto nella produzione di vino e affini, mi piacerebbe avere un parere anche della possibilità o meno di indurre un'apparente stato di ubriachezza dovuto alla caduta nel bacino di "frollatura del mosto". Se questo stadio di lavorazione fosse la causa dell'ubriachezza? Ossia, se il livello di alcool nel sangue fosse dovuto all'ingestione dei componenti presenti nel bacino e quindi "successivo all'evento che ne ha causato la morte"?
Ad ogni modo, c'è anche da tenere conto della possibilità di un malore comune di un lavoratore che compia quelle lavorazioni. Un calo di pressione imprevisto, un giramento di testa, una mancanza. Sarebbe sufficiente questo a dare credito al dubbio che le condizioni di lavoro non fossero del tutto "in sicurezza"?
Tutte supposizioni, sia chiaro.
Con questo, non posso dire di non essere perplesso sulle "motivazioni" e sui "chiarimenti" dati dalla corte.
Se pure in questo caso specifico il dubbio mi resta, qualora questa sentenza dovesse essere presa ad esempio per casi futuri ben più palesi di colpa del lavoratore, ho paura che la "profezia" del Sig. Davide sia la verità che ci potremmo aspettare per il prossimo futuro...
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0
07/10/2013 (12:56:58)
Io ritengo che la magistratura faccia il suo lavoro. C'è un danno, chi paga?
Nelle aziende chi si occupa di sicurezza è visto come un rompiscatole sia dal datore di lavoro, che deve anche pagare, che dai lavoratori i quali si sono creati un loro spazio e non vogliono ingerenze, e non vogliono modificare il proprio modo di lavorare (cambiamento / fatica / fatica fa male, ecc.). Perché io in un breve giro in azienda noto comportamenti pericolosi, non conformità, rischi, ecc. e i lavoratori non dicono nulla, il preposto non dice nulla, l'RLS non dice nulla, i sindacati non dicono nulla?
Tutti terrorizzati dal datore di lavoro?
Non credo, è che ognuno non facendo o non dicendo o non vedendo non crea problemi agli altri e gli altri non glieli creano a lui. E questo vale sul posto di lavoro e nella vita di tutti i giorni. Vedi uno in azienda che si comporta in modo pericoloso e io penso agli affari miei.
Manca una barriera di protezione, pazienza. Qualcuno sposta una grata di sicurezza e chi se ne frega mica sono stato io. Bene tutto questo non fare, non dire, non acculturare avrà un responsabile? Si, il datore di lavoro. Quando una squadra di calcio non vince si cambia l'allenatore, qui lo si sanziona.
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
07/10/2013 (13:10:21)
Questa non è la prima sentenza di questo genere, mi pare che ce ne sia stata un'altra dove un lavoratore trovato poi ubriaco cadde da una finestra e il DDL fu condannato. Ho anche letto di una sentenza (sempre su questo sito) mi pare della cassazione, dove si dice che il DDL nella valutazione dei rischi deve tenere conto anche della negligenza (disobbedienza) del lavoratore stesso e che quindi il DDL è responsabile di ogni eventuale infortunio che un suo dipendente subisca anche nei casi in cui il dipendente sia stato negligente. Sapete questo che significa? significa semplicemente che non c'è scampo, tutte quelle situazioni non proteggibili al 100% dove si studiano per giorni insieme agli RLS procedure adatte affinchè non accada l'infortunio, non servono a NULLA! il DDL è sempre responsabile. Io dico che è uno schifo e che chi porta tutto all'estero è assolutamente giustificato. Mi spiace per quei lavoratori che non avranno più lo stipendio, ma possono sempre andarlo a chiedere ai magistrati che stanno creando questa situazione con le loro sentenze forzate e grottesche.
(mio parere personale)
Rispondi Autore: dario - likes: 0
08/10/2013 (11:36:29)
magistratura: da vergogna a vergogna
Rispondi Autore: Nino Ferrigno - likes: 0
14/10/2013 (21:58:02)
Il punto, a mio avviso è questo: La Corte suprema, pur mettendo in evidenza che dal panorama dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e persuasive in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e/o individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per l'alcoldipendenza (che solo in taluni casi è oggetto di sorveglianza sanitaria) anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche,".

Insomma, fintanto che il Legislatore non interverrà chiarendo fin dove è plausibile che il DdL e l'RSPP si spingano nella VdR, avremo sempre di queste sentenze. Nello specifico mi è capitato in un cantiere inglese di vedere un lavoratore licenziato/cacciato seduta stante perchè ubriaco. Lì la normativa è chiara in merito e dà la facoltà al DdL di licenziare per giusta causa.

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