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La responsabilità per le carenze gestionali e strutturali nelle scuole

La responsabilità per le carenze gestionali e strutturali nelle scuole
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

28/11/2016

Ai fini del rispetto del DLgs 81 e dell’individuazione delle responsabilità per carenze di sicurezza nelle scuole è necessario distinguere quelle di tipo strutturale e impiantistico da quelle di natura unicamente gestionale e organizzativa. Di G.Porreca.



 La sentenza in commento ribadisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nelle istituzioni scolastiche e ai fini della individuazione delle responsabilità nel caso che siano riscontrate in esse inadempimenti alle disposizioni di sicurezza, è necessario distinguere le misure di sicurezza di tipo “strutturale e impiantistico” da quelle di natura unicamente “gestionale ed organizzativa”, spettanti le prime di esse, ai sensi dell’art. 18 comma 3 dello stesso D. Lgs., alla pubblica amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione e le seconde, invece, all’amministrazione scolastica nella persona del capo dell’istituzione scolastica medesima. Nel caso in esame le deficienze riscontrate hanno riguardato una inidoneità delle misure per prevenire gli incendi all’interno di una scuola elementare atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica  e che l’impianto idrico non era funzionante.

 

 

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Il fatto, le contestazioni e il ricorso in Cassazione

Il dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva di un Comune ha proposto ricorso avverso la sentenza dei Tribunale con la quale era stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, del D. Lgs.. n. 81/2008 per non avere adottato, nella sua qualità, idonee misure per prevenire gli incendi all'interno di una scuola elementare atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante. Lo stesso ha fatto rilevare che, a norma del D. Lgs. n. 195/2003 nonché del D.M. n. 292/1996, nel caso delle istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, il datore di lavoro è individuato nei capi delle stesse istituzioni scolastiche ed educative statali per cui erroneamente lo stesso, nel caso in esame, sarebbe stato individuato come responsabile nella qualità di dirigente dell'area tecnica del Comune. Il ricorrente ha fatto notare, inoltre, che, al momento dell’accertamento e della contestazione, aveva cessato formalmente le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico ed ha lamentato, altresì, che la sentenza non aveva analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative rese da due testimoni né aveva spiegato le ragioni per cui era stata ritenuta irrilevante la documentazione citata da un altro teste.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato l'assunto secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali. L'art. 18 comma 3 del D. Lgs.. n. 81/2008, infatti, ha precisato la suprema Corte, prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sicché, correttamente la sentenza impugnata, secondo la Sez. IV, tenuto conto anche del contenuto del D. M. del 26/08/1992, aveva spiegato che ”nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo ‘strutturale ed impiantistico’, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto dei potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente ‘gestionale’ ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica” per cui, riguardando le carenze riscontrate nel caso in esame l’assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e la mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale aveva concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune.

 

Per quanto riguarda il riferimento alla cessazione del servizio al momento della contestazione, la sentenza, secondo la Sez. IV, aveva logicamente escluso che tale cessazione potesse avere avuto un rilievo scriminante giacché, da un lato, l'accertamento svolto dai vigili del fuoco aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già da una data precedente a quella di cessione del servizio dell’imputato e, dall'altro, sull’osservazione che il dirigente scolastico, esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere, come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola, lo stesso imputato sino ad una data successiva all’accertamento.

 

In definitiva, quindi, la suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 30143 del 15 luglio 2016  -  Pres. Rosi – Est. Andreazza - Ric. B. R..  - Ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/08 e dell’individuazione delle responsabilità per le carenze di sicurezza nelle scuole è necessario distinguere quelle di tipo strutturale e impiantistico da quelle di natura unicamente gestionale e organizzativa.

 



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Rispondi Autore: Paolo PIERI - likes: 0
28/11/2016 (07:17:25)
Questa sentenza è molto interessante e, secondo me, rende un pò di giustizia chiarendo le responsabilità tra l'Ente Proprietario e il Gestore dell'attività scolastica.
Tuttavia sembra che faccia a pugni con una precedente sentenza 'mediatica' nella quale le responsabilità degli RSPP scolastici sono state mescolate con quelle dei dirigenti dell'Ente Proprietario, lasciando indenne da ogni responsabilità il Dirigente Scolastico e addirittura il tecnico provinciale addetto al sopralluogo e alla manutenzione dell'edificio scolastico.
Rispondi Autore: Antonietta Di Martino - likes: 0
28/11/2016 (08:59:57)
Ringrazio l'ing. Porreca per questo articolo e prendo atto di una sentenza che finalmente distingue in modo chiaro e lineare le responsabilità di Ente Proprietario e scuola. La mancanza della verifica periodica degli estintori e del funzionamento dell'impianto idrico è un fatto grave che arreca enorme pregiudizio alla sicurezza antincendio. Perciò provocatoriamente mi chiedo: se fosse capitato un incendio con delle vittime, avrebbero imputato al preside o RSPP che avrebbero dovuto valutare il rischio e chiudere la scuola, come sostenuto dalle sentenze relative al liceo Darwin e al crollo del Convitto alla Città dell'Aquila? Un fatto così importante come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nello specifico la scuola, può essere soggetto a interpretazioni contrastanti sull'attribuzione delle responsabilità?
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
28/11/2016 (12:12:17)
Ringrazio qui Porreca dell'articolo completo e molto interessante (ma perchè caro Porreca...non continua su questo esempio...??). Una sentenza esemplare molto particolare. Mi leggerò la sentenza se la troverò.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
28/11/2016 (15:35:26)
Ringrazio qui Porreca dell'articolo completo e molto interessante (ma perchè caro Porreca...non continua su questo esempio...??). Una sentenza esemplare molto particolare. Mi leggerò la sentenza se la troverò.

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