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La responsabilità del capocantiere RLS per infortunio del lavoratore

La responsabilità del capocantiere RLS per infortunio del lavoratore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

05/10/2015

Il capocantiere, considerata la sua qualifica e la sua presenza quotidiana in cantiere, è tenuto a un’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sulla predisposizione delle misure per la sicurezza dei lavoratori. Di G.Porreca.

 
 
E’ uno di quei casi quello al quale fa riferimento questa sentenza della Corte di Cassazione nei quali per un infortunio accaduto in un cantiere edile è stata individuata una esclusiva responsabilità del capocantiere mentre è stato assolto dalle accuse formulategli il rappresentante legale  dell’impresa per conto della quale lo stesso operava. Il capocantiere, ha sostenuto infatti la suprema Corte, considerata la sua specifica qualifica e la sua presenza quotidiana in cantiere, è tenuto ad una attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali finalizzate a tutelare la sicurezza dei lavoratori e viene meno questi ai suoi precisi obblighi impostigli dalla sua qualifica se, come nel caso in esame, non provvede appunto ad una attività di verifica della regolarità delle protezioni di sicurezza installate in cantiere.
 
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Il fatto
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale ha assolto il rappresentante legale di un’impresa edile dal reato ascrittogli mentre ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale stesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere dipendente dell’impresa medesima entrambi chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la caduta da un ponte su cavalletti di un lavoratore dipendente a seguito della quale lo stesso è deceduto. Con riguardo, in particolare, alla posizione di garanzia assunta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile del cantiere la Corte di Appello ha rilevato che lo stesso era capocantiere per l'esecuzione del lavori ed ha osservato che non vi era alcun dubbio che questi avesse l'obbligo di vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni dallo stesso in concreto svolte.
 
Il ricorso in cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore adducendo diverse motivazioni. Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, contraddittoriamente, dopo aver affermato che il lavoratore infortunato fosse stato informato e formato rispetto ai rischi inerenti l'attività, ha individuata invece la sua responsabilità per avere omesso di informare il lavoratore stesso dei rischi connessi alla medesima attività. Un’altra contraddittorietà il ricorrente l’ha individuata in riferimento alla contestazione elevata nei suoi confronti per non avere vigilato sulla corretta messa in opera dei presidi di sicurezza ed ha fatto osservare, altresì, che la Corte di Appello ha mandato assolto il coimputato rappresentante legale dell’impresa al quale erano state contestate le medesime violazioni. Il ricorrente ha rilevato inoltre che il ponteggio dal quale era caduto l’infortunato era stato predisposto dallo stesso lavoratore il giorno dell’evento e che lo stesso era stato informato sul contenuto del documento di sicurezza e avrebbe dovuto segnalargli le anomalia riscontrate.
 
Come altri motivi il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in quanto non era stata avviata alcuna azione nei confronti di terzi soggetti, tra i quali il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, rimasti estranei al processo nonché il mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Sulle motivazioni del ricorso la Corte di Cassazione ha fatto dei rilievi così come di seguito indicati. Sulla posizione di garanzia dell’imputato capocantiere per l'esecuzione dei lavori la suprema Corte fa fatto notare che giustamente la Corte territoriale ha tenuto in considerazione che la sua quotidiana presenza in cantiere gli imponeva una attenta vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza. La Corte territoriale ha riferito, infatti, che lo stesso si recava quotidianamente in cantiere, agendo a stretto contatto con gli operai e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi era presente in cantiere ed aveva visionato il ponteggio che il lavoratore  aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna anomalia. La stessa Corte distrettuale ha sottolineato che il ponteggio, contrariamente a quanto previsto espressamente dal piano di sicurezza, aveva una larghezza inferiore a 0,9 m, che le tavole non erano fissate tra loro e neppure fissate ai cavalletti di appoggio, che le parti a sbalzo delle tavole erano di lunghezza superiore a  20 cm  e che mancava il fermapiede alto almeno 20 cm. Quindi, secondo la Sez. IV, sulla scorta di tali rilievi del tutto logicamente la Corte di Appello ha concluso che l’imputato era venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica di capo cantiere, sia dalla effettiva presenza in cantiere e dall'intervenuta visione del ponteggio, che era stato montato in modo irregolare dallo stesso lavoratore di poi deceduto.
 
Per quanto concerne poi il profilo di colpa ascrivibile allo stesso lavoratore, la Corte suprema ha chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Le norme antinfortunistiche, ha precisato ancora la Sez. IV, sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità e può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
 
Per quanto riguarda quindi il mancato esercizio dell'azione penale nei riguardi di terzi soggetti che il ricorrente ha ritenuto a loro volta titolari di posizione di garanzia la Sez. IV ha richiamato al riguardo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui comunque, in caso di pluralità di posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Circa, infine, l’osservazione fatta dal ricorrente sulla intervenuta prescrizione del reato la Sez. IV ha riconosciuto che in effetti la  Corte di Appello ha erroneamente affermato l'insussistenza dei presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato di cui al procedimento in quanto il termine massimo di prescrizione nel caso in esame è risultato essere effettivamente scaduto in data antecedente, rispetto alla sentenza resa dalla stessa Corte di Appello. In conclusione la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
 
 
Gerardo Porreca






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Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
05/10/2015 (10:25:14)
Assolto il datore di lavoro per utilizzo attrezzature che non rispondono ai requisiti di conformità...? Strano....
Rispondi Autore: davide banzato - likes: 0
16/04/2020 (22:59:34)
Lavoravo nella ditta metalmeccanica che costruisce serbatoi ne avevamo da costruire due serbatoi dello stesso diametro e in mezzo e stata piazzata una gru edile altezza da suolo 10 metri.Il capo cantiere e io dovevamo infilare la macchina per saldare o spiegato al capo cantiere che se non issiamo la gabbia ci facciamo male,lui non ha ascoltato mi a mandato al ospedale con frattura alla faccia ,mio padre mi ha accompagnato in ospedale dichiarando il falso.Come posso procedere essendo accaduto nel 2002 ?Il capo cantiere se le svignata non mi soccorso mi a soccorso il fratello di mio padre che non vuole testimoniare.Che devo fare ?Mi anno buttato a calci dalla ditta.Datemi un consiglio tell 3491816268

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