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L’obbligo del fermo assoluto nella manutenzione delle macchine

L’obbligo del fermo assoluto nella manutenzione delle macchine
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

14/12/2015

E’ indispensabile, ai fini del rispetto della sicurezza sul lavoro, che su una macchina sia installato un dispositivo di fermo assoluto che impedisca che la stessa durante i lavori di manutenzione possa riavviarsi o essere riavviata. Di G. Porreca.

 
Chiamata ad esprimersi su di un infortunio occorso ad un lavoratore nei pressi di una macchina durante l’effettuazione di alcuni lavori di manutenzione la Corte di Cassazione in questa sentenza ha ribadita una disposizione di legge che è ritenuta indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori impegnati in tali tipi di operazione, prevista del resto ormai da tempo dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ assolutamente necessario, ha ricordato la suprema Corte, che ogni macchina sia dotata di un dispositivo di “fermo assoluto” al fine di impedire che durante i lavori di manutenzione la stessa possa riavviarsi o possa essere accidentalmente riavviata da altri lavoratori. Nella circostanza è stato escluso altresì dalla suprema Corte che l’evento infortunistico fosse legato ad un comportamento del lavoratore abnorme, esorbitante e comunque tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento letale occorsogli in quanto lo stesso stava svolgendo delle mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro e non una operazione imprevedibile quale è quella di un intervento manutentivo.
 

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Il fatto e il ricorso in Cassazione
Hanno ricorso in Cassazione i difensori di fiducia di un datore di lavoro avverso una sentenza emessa dalla Corte di appello che, in parziale riforma di quella del Tribunale, aveva ridotta la pena inflitta rideterminandola in € 200,00 di multa e aveva revocata la sospensione condizionale della stessa. L’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 40 e 590 commi 1, 2, e 3 c.p. per avere, in qualità di legale rappresentante di una società e quindi di datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza imperizia imprudenza e violazione di legge (in particolare degli artt. 70 co. 2, 71 co. 1 - 87 co. 2 del D. Lgs 81/2008 e 2087 c.c.), cagionato ad un operaio dipendente della società stessa, addetto alla manutenzione degli impianti, lesioni personali consistite in ferita lacera al secondo dito della mano sinistra con interessamento della lamina ungueale e frattura della falange, con prognosi complessiva di giorni 72. In particolare è stato ritenuto colpevole per non avere adottato dispositivi, misure e cautele tali da assicurare in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l'esecuzione di interventi manutentivi e tali da garantire il riavvio in condizioni di sicurezza e per non avere inoltre adeguato le pulsantiere delle rulliere motorizzate del macchinario alla normativa tecnica di riferimento.  L’operaio, in particolare, durante l’intervento manutentivo volto alla regolazione del sistema della catena di trascinamento, era rimasto incastrato con la mano sinistra nel sistema catena pignone, con trascinamento prima del guanto di protezione e poi del secondo dito della mano sinistra, che veniva conseguentemente schiacciato, a causa di un riavvio intempestivo del macchinario.
 
Il ricorrente ha lamentata l'omessa applicazione e valutazione dell'art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui richiama le indicazioni dell'All. V dello stesso decreto ed ha messa in evidenza la mancata definizione di "fermo assoluto della macchina", l’assenza di una effettiva verifica circa la sua esistenza nel caso in esame e di una verifica della combinata presenza del "fermo assoluto"-comportamento concreto del lavoratore nel governo del suddetto dispositivo.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato pertanto rigettato. In buona sostanza, ha fatto osservare la suprema Corte, il ricorso, ribadendo censure già prospettate e disattese con congrue e corrette motivazioni in entrambi i giudizi di merito, ha ricondotto essenzialmente il verificarsi dell'infortunio al comportamento del lavoratore stesso, qualificato come abnorme, imprudente ed anzi improntato a deliberata accettazione del rischio in violazione di una elementare regola di cautela e ad una precisa istruzione operativa.
 
Al riguardo, ha ribadito la Sez. IV, correttamente e con adeguata motivazione è stato escluso un comportamento imprevedibile ed abnorme del lavoratore e comunque idoneo da solo a cagionare l'evento e ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento letale allo stesso occorso, comportamento che pur avventato, negligente, o disattento, era connesso all'attività lavorativa e da essa non esorbitante né eccentrico rispetto alle mansioni al medesimo specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo e pertanto non imprevedibile come era appunto l'intervento manutentivo che gli competeva.
 
La Corte territoriale, ha fatto altresì notare la Sez. IV, aveva, fra l'altro, richiamate e condivise le argomentazioni del giudice di prime grado laddove è stato esaustivamente rilevato che “la mancanza di dispositivi atti ad assicurare in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura e dei suoi organi che garantissero l'impossibilità dello stesso di riattivarsi o di essere volontariamente riattivato, durante l'intervento di manutenzione ed in particolare durante la scopertura della catena e del pignone mediante la rimozione del carter di protezione (accorgimento che avrebbe certamente scongiurato l'evento lesivo)” era stata accertata dall'ASL nel suo atto di contestazione laddove era stata anche constatata la mancata previsione di misure adottabili di maggior cautela per il ripristino del moto della macchina e l'omessa consegna ai lavoratori di procedure scritte consequenziali.
 
Né alcuna rilevanza, ha così concluso la Corte di Cassazione, ha avuto il dedotto fraintendimento tra il lavoratore infortunato ed il collega di lavoro addetto all'avviamento ed all’arresto del macchinario, dal momento che il "fermo assoluto" dopo la rimozione del carter di protezione, misura di salvaguardia che incombeva sul datore di lavoro che omise di adottarla (con la conseguente integrazione della colpa per violazione di legge ex art. 70 del D. Lgs n. 81 del 2008 e 2087 c.c.), avrebbe sicuramente evitato l'infortunio.
 
Gerardo Porreca
 




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