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Videosorveglianza dei lavoratori: alcune semplificazioni

Videosorveglianza dei lavoratori: alcune semplificazioni
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

04/04/2018

Le modalità con cui è possibile rilasciare la autorizzazione alla installazione di impianti di videosorveglianza dei lavoratori: le novità della circolare dell’Ispettorato Nazionale Lavoro

Ricordiamo ai lettori che la installazione di un impianto di videosorveglianza, che possa inquadrare dei dipendenti, è soggetto alla approvazione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ove non si trovi questo accordo, è possibile ricorrere all’ispettorato Nazionale lavoro, in particolare all’ispettorato della provincia di competenza, presentando una istanza corredata da una ampia documentazione, che sostenga le ragioni per le quali l’impianto deve essere installato.

L’ispettorato nazionale del lavoro già si pronunciò, tempo addietro, introducendo alcune semplificazioni, che ad esempio facevano riferimento al fatto che non era più necessario effettuare ogni volta una ispezione sul posto, ma era facoltà dell’ispettorato esprimere il proprio giudizio, sulla base dell’analisi della documentazione presentata dalla azienda, che nella fattispecie è titolare del trattamento.

 

Oggi un nuovo documento offre ulteriori indicazioni operative sula installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo, in conformità all’articolo 4 della legge 300/1970, meglio nota come statuto dei lavoratori.

 

 

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Queste indicazioni operative sono di estremo interesse, perché possono in molti casi semplificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione.

Una prima significativa semplificazione è legata al fatto che non è più necessario allegare alla richiesta una pianta dettagliata dell’insediamento, con la indicazione della ubicazione delle telecamere e dei campi ripresi.

Il ragionamento sviluppato dall’Istituto Nazionale lavoro è del tutto lineare:

una volta che viene concessa l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, all’interno ad esempio di un supermercato o di una fabbrica, non è importante illustrare in dettaglio il posizionamento ed il campo ripreso da ogni singola telecamera. Anzi, questa precisazione va più in là, facendo presente che, essendo del tutto normale che, in corso d’opera, si ravvisi la necessità di installare ulteriori telecamere, a protezione di aree specifiche che si sono evidenziate successivamente, la giunta delle telecamere porterebbe alla necessità di avanzare una nuova richiesta autorizzativa.

 

È invece quanto mai importante che le riprese effettuate siano comunque coerenti e strettamente connesse alle ragioni, che hanno indotto l’azienda ad avanzare l’istanza di installazione di impianto di videosorveglianza. È questo il punto chiave che deve essere verificato in sede di eventuale accertamento ispettivo.

 

Se quindi in prima istanza l’ispettorato del lavoro ha ritenuto recepibile la richiesta dell’azienda, non si vede perché un potenziamento dell’impianto, sempre conforme ai principi di legittimità, sulla base dei quali la prima istanza è stata rilasciata, debba richiedere ulteriore documentazione.

Un altro aspetto interessante riguarda il fatto che gli impianti di videosorveglianza, posti a tutela del patrimonio aziendale, non abbisognano di speciali autorizzazioni, ove essi siano attivati solo in abbinamento con impianti antintrusione, a loro volta attivati solo quando l’insediamento da proteggere è privo di personale. In questo caso questi impianti possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla precedente nota numero 299 del 28 novembre 2017.

 

Il problema diventa più complesso quando l’impianto di videosorveglianza, posto a tutela del patrimonio aziendale, viene attivato anche in presenza di dipendenti. In questo caso, le sacrosante ragioni di protezione dei dati personali del lavoratore devono essere messe a confronto con le altrettanto sacrosante ragioni di protezione del patrimonio aziendale. Ecco il motivo per cui, in questa specifica circostanza, l’autorizzazione all’installazione deve essere basata su appropriata documentazione, che possa convincere l’ispettorato del lavoro circa il fatto che non siano disponibili altre forme di tutela del patrimonio, meno invasive rispetto alla installazione di un impianto di videosorveglianza.

 

Al proposito, si ricorda una interessante sentenza della cassazione, numero 84/5902, che proprio mette a confronto le esigenze di tutela del patrimonio aziendale con forme invasive di tutela, come ad esempio le visite personali di controllo.

La circolare continua ad analizzare aspetti tecnici, relativi alle moderne modalità di progettazione degli impianti di videosorveglianza, ormai tutti basati su reti locali e protocolli Internet.

In questo caso, le immagini possono essere facilmente trasmesse anche a distanza e questo fatto di per sé non è ostativo all’impianto, purché l’accesso alle immagini in tempo reale, da parte di una postazione remota, come ad esempio presso una centrale di comando e controllo di un istituto di vigilanza privato, sia autorizzato solo in casi eccezionali e ben motivati. In particolare, viene ribadito il concetto, ormai già recepito sia dai titolari, sia dalle rappresentanze sindacali, circa il fatto che l’accesso alle immagini videoregistrate deve avvenire soltanto a condizioni ben precise e grazie all’utilizzo di un sistema a doppia chiave fisica o logica, per garantire ai lavoratori che l’accesso alle videoregistrazioni avvenga solo in condizioni controllate e giustificate.

 

Infine, la circolare affronta aspetti legati all’utilizzo di controlli accesso biometrici. In vista della crescente diffusione di queste tecnologie di controllo dell’accesso, la circolare fa riferimento al provvedimento generale in tema di biometria, pubblicato dall’autorità Garante sulla Gazzetta Ufficiale numero 280 del 2 dicembre 2014.

 

Questo documento è certamente già ben noto ai nostri lettori e mette in evidenza come sia consentita l’adozione di sistemi biometrici, basati sull’impronta digitale e sulla topografia della mano, per limitare l’accesso ad aree ritenute sensibili o ad apparati e macchinari, che possono essere utilizzati solo da soggetti specificamente qualificati ed addestrati.

Chi scrive non può che apprezzare l’impostazione data a questo documento, che è del tutto costruttiva ed in grado di stabilire un soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di un datore di lavoro e le esigenze di un lavoratore.

 

Adalberto Biasiotti

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970. (PDF)

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 299/2017 del 28.11.2017 - Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (PDF)

 

 

 



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