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Definito un protocollo europeo per il lancio di messaggi di allarme

Definito un protocollo europeo per il lancio di messaggi di allarme
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

31/05/2019

Già da tempo la unione europea stava lavorando su un provvedimento, che permettesse alle pubbliche autorità di lanciare messaggi di allarme, in forma collettiva, in modo armonizzato nei vari paesi. Finalmente siamo giunti al traguardo.

Uno dei miei primi contatti con i sistemi automatizzati di lancio di messaggi di allarme avvenne circa trent’anni fa, quando il Comune di Gallarate decise di attivare un sistema di informazione alla popolazione, circa il fatto che un sottopasso, assai frequentato, fosse o meno praticabile, a seguito di frequenti allagamenti.

 

Presi accordi con un gestore telefonico e lanciammo un avviso a tutta la cittadinanza, informandola che, se desideravano essere avvertiti in caso di impraticabilità del sottopasso, dovevano registrarsi su un apposito sito comunale. Ricordo che nel giro di un paio di settimane un paio di migliaia di cittadini si registrarono, con il loro numero di cellulare. L’iniziativa incontrò un grande favore da parte della cittadinanza e indubbiamente contribuì a valorizzare l’opera degli amministratori pubblici.

 

Non credo sia questo lo spunto che ha indotto il parlamento europeo ad attivarsi, inserendo nel recente codice europeo sulle comunicazioni elettroniche un articolo specifico, l’articolo 110, che fa proprio riferimento al fatto che le pubbliche autorità di tutti i paesi europei devono attivare sistemi di lancio di allarme alla popolazione, utilizzando metodologie standardizzate ed armonizzate in tutta Europa. Così facendo, anche un cittadino che si trovi temporaneamente in un’altra nazione potrà ricevere questi messaggi.

 

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Vediamo in particolare che cosa recita l’articolo 110 del regolamento europeo:

 

Articolo 110 Sistema di allarme pubblico

1. Entro ... [42 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali.

Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e previa consultazione delle autorità responsabili dei PSAP, il BEREC pubblica linee guida sulle modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico a norma del presente paragrafo sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al paragrafo 1.

 

Colgo l’occasione per attirare l’attenzione dei lettori su questo regolamento, che tratta temi assai più vasti, come ad esempio la gestione dei servizi di telefonia cellulare, l’offerta di pacchetti, il roaming e via dicendo, in tutta Europa.

Il documento è oltremodo articolato e merita una attenta lettura, anche perché un concetto, che bisogna risolvere da un punto di vista tecnico, riguarda la dimensione della zona nella quale lanciare uno specifico allarme. È evidente che un allarme afferente ad un sottopasso allagato potrà interessare l’area dove si spostano i cittadini coinvolti, vale a dire un paio di diecine di km quadrati. Se un sottopasso a Gallarate è allagato, non credo valga la pena di mettere in allarme i cittadini milanesi.

Ecco perché, in parallelo a questo documento legislativo, sono stati sviluppati dei documenti applicativi di estremo interesse.

 

In particolare, un organismo europeo dal nome Public Safety Communications Europe (PSCE) ha pubblicato un documento, anch’esso offerto in allegato, che permette di dare pratica attuazione alle indicazioni, alquanto generali, dell’articolo 110 del codice europeo.

 

Per dare una idea della dimensione ormai transazionale di alcuni problemi, questo documento fa riferimento all’esperienza maturata, nientepopodimeno che in Australia, proprio su questi temi.

D’altro canto, non vedo la ragione per cui, se in qualunque altro paese del mondo è stata già maturata un’esperienza sul tema specifico, non si possa approfittare di questa esperienza per magari migliorarla, in fase di applicazione in un altro contesto.

 

In particolare, l’esperienza australiana ha dimostrato che, una volta impostata una rete, in grado di inviare messaggi SMS a tutti gli utenti registrati, è possibile utilizzare la stessa rete anche per messaggi mirati, che possono ad esempio fare riferimento a particolari affollamenti in zone cittadine o comunque ad altre situazioni, che non hanno la connotazione di una situazione di emergenza. Questa è la ragione per la quale gli utenti, che vorranno registrarsi in questo sistema, avranno a disposizione una serie granulare di opzioni, che potranno contrassegnare, in modo da personalizzare al massimo la comunicazione che desiderano ricevere. Resta inteso che, in caso di vere proprie emergenze, i messaggi verranno inviati addirittura a tutti i telefoni cellulari, registrati presso le stazioni base della zona interessata.

 

Stante la importanza dell’avere a disposizione questa rete di messaggistica di allarme, raccomando caldamente a tutti i security manager, che in qualche maniera ritengano che le strutture affidata alle loro cure potrebbero essere coinvolte in questa messaggistica, di cominciare a studiare le alternative possibili e, se del caso, coinvolgere tutti coloro, che ad essi fanno riferimento, in un tempestivo e efficiente approccio alla ricezione di queste segnalazioni.

 

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (pdf)

Le linee guida applicative PSCE (pdf)

 

Adalberto Biasiotti



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