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Le responsabilità professionali dei tecnici di intervento e manutenzione

Le responsabilità professionali dei tecnici di intervento e manutenzione
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

20/02/2017

Una situazione che ha messo in evidenza un rischio cui vanno incontro tutti i tecnici che intervengono su apparecchiature ed impianti di sicurezza. Di seguito illustro le responsabilità cui tali tecnici possono andare incontro. Di Adalberto Biasiotti.


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Una banca aveva incontrato alcune difficoltà nell’aprire una cassaforte. L’ufficio tecnico della banca ha chiamato in causa un tecnico serraturiere, oltre tutto certificato, il quale è riuscito ad aprire la cassaforte. Purtroppo, per poter aprire la cassaforte, egli ha effettuato una serie di interventi sui meccanismi di riferma, che hanno compromesso il livello iniziale di resistenza allo scasso, caratteristico di questa cassaforte.

Il tecnico non mise al corrente il committente di questa situazione.

 

Qualche tempo dopo, a fronte di un nuovo problema nell’apertura della cassaforte, la banca ha chiamato in causa un altro serraturiere, che ha rilevato le anomalie dei meccanismi di riferma ed ha informato l’ufficio tecnico della banca.

L’ufficio tecnico, a sua volta, ha chiamato un esperto serraturiere, in qualità di consulente tecnico di parte, per effettuare una valutazione spassionata sull’intervento iniziale effettuato sulla cassaforte e sulle condizioni in cui era stata lasciata.

 

Vediamo adesso a quali responsabilità era andato incontro il primo tecnico, che aveva effettuato questo intervento di apertura.

 

I contratti di assicurazione prevedono il pagamento di un premio, da parte del contraente, proporzionato al rischio. Se quindi una cassaforte è di buon livello, con tutti i meccanismi di chiusura e di riferma in ordine, si applica un premio specifico a protezione del contenuto; se i meccanismi di chiusura e di riferma non sono in ordine, è evidente che il rischio per l’assicuratore aumenta e questo maggior rischio deve essere compensato da un maggior premio, corrisposto dal contraente.

 

Nella fattispecie, le alterazioni introdotte nei meccanismi di riferma avevano indubbiamente indebolito la capacità di resistenza della cassaforte ad un attacco e quindi avevano accresciuto il rischio di scasso.

 

Il codice civile esplicitamente prevede che, in presenza di un aggravamento del rischio, l’assicurato od il contraente informi la propria compagnia di assicurazione, in modo che essa possa decidere come mettere sotto controllo questo maggior rischio, ad esempio chiedendo un soprappremio o introducendo altre misure in grado di riportare il rischio a livello originale.

Letteralmente, ecco quanto statuisce il codice civile:

 

Art. 1898 codice civile: Aggravamento del rischio

Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

 

Nel caso che sto sottoponendo all’attenzione dei lettori, appare evidente che il tecnico che ha effettuato la prima operazione di apertura avrebbe dovuto immediatamente avvertire l’ufficio tecnico della banca di questo intervento, che aveva indebolito le difese della cassaforte, in modo che i responsabili assicurativi della banca potessero prendere le decisioni appropriate, come ad esempio diminuire la quantità di contante conservata in questa cassaforte, oppure informare la propria compagnia di assicurazione della situazione temporanea, che probabilmente sarebbe stata rettificata a breve. Nella mia esperienza, in questi casi la compagnia di assicurazione di frequente non richiede integrazioni di premio, soprattutto se il cliente è importante, come certamente poteva essere nella fattispecie.

La stessa identica situazione si verifica quando l’intervento è fatto su un impianto antintrusione, una parte della quale, o anche un solo sensore, non venga ripristinato nella piena efficienza, al termine dell’intervento di manutenzione. Anche in questo caso, il tecnico che è intervenuto sull’impianto deve informare il committente, che prenderà le appropriate decisioni.

 

È questo un classico caso in cui il silenzio non è affatto raccomandato e può perfino esporre a responsabilità personali dirette il tecnico intervenuto.

 

 

Adalberto Biasiotti



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