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Una traccia di nuovo regolamento dal titolo e-evidence

Una traccia di nuovo regolamento dal titolo e-evidence
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

27/05/2019

Come noto, l’obiettivo dell’istituzioni centrali dell’unione europea è quello di armonizzare il trattamento di dati in tutti paesi europei. Il regolamento 679/2016 è un primo passo, ma si sta lavorando ad un secondo passo, forse ancora più importante.


Le attività di collaborazione fra le varie forze di polizia degli Stati europei spesso incontrano delle difficoltà, perché nei vari paesi si utilizzano delle regole diverse per l’acquisizione e la gestione di prove, sia catturate sulla scena del crimine, sia altrove. Uno specifico comitato tecnico europeo sta lavorando alla messa a punto di norme, che mettono sotto controllo questo problema.

 

Ma un altro problema, che negli ultimi tempi si è posto in maniera sempre più significativa, riguarda la acquisizione di dati elettronici, che vengono contrassegnati per solito con l’espressione e-evidence, vale a dire dei documenti informatici, che possono essere utilizzati per provare attività criminose od aiutare le forze dell’ordine nel ricostruire eventi delittuosi. L’acquisizione di queste prove elettroniche avviene, nei vari paesi europei, con modalità affatto diverse e ciò può comportare difficoltà, qualora si debba operare a livello transnazionale, ed evidenze informatiche acquisite, ad esempio, in Italia, debbano essere trasferite in altri paesi.

 

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Ecco la ragione per la quale il parlamento europeo sta lavorando una traccia di un nuovo regolamento, dal titolo:

regolamento su le modalità di acquisizione e conservazione di evidenze elettroniche afferenti ad attività criminose.

 

Questo documento deve essere sviluppato in modalità tali da renderlo compatibile con l’esistente regolamento sulla protezione dei dati personali e ciò può indubbiamente creare delle difficoltà.

Ad esempio, occorre analizzare se è indispensabile rispettare il principio di notifica, all’individuo sospettato, della richiesta di fornitura dei dati, senza intervenire d’autorità da parte delle forze di polizia.

 

È bene ricordare, a questo proposito, che la magistratura inquirente e giudicante ha dei poteri superiori a quelli normalmente attribuiti alle forze dell’ordine, ivi compresa la possibilità di acquisire surrettiziamente i dati, in fase di indagine. Questa situazione potrebbe non essere ripetibile anche in altri paesi e ciò pone problemi, perché una prova elettronica acquisita in Italia, con queste modalità protette, potrebbe non essere accettata, se viene fornita alla magistratura giudicante ed inquirente estera, che opera su un crimine transfrontaliero.

 

A questo punto, ci troviamo davanti a un conflitto fra la segretezza, nell’ambito della quale si svolge la fase preliminare delle indagini, e la opportunità o necessità di informare l’interessato al trattamento dei dati sul fatto che i suoi dati personali vengono acquisiti. Ecco il motivo per cui il regolamento, sul quale si sta lavorando, consente che le forze di polizia non informino l’interessato coinvolto, se questa informazione potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo delle indagini criminali.

Resta comunque il problema circa chi debba decidere se l’acquisizione surrettizia di questi dati elettronici possa o meno costituire ostacolo alle indagini.

 

Questi problemi possono essere risolti introducendo nel regolamento delle chiare clausole, che definiscano quando la procedura di notifica deve o meno essere attuata, introducendo però dei limiti piuttosto stretti, per evitare sconfinamenti da parte delle autorità inquirenti.

Inoltre il regolamento prevede che l’utilizzo di mezzi surrettizi per acquisizione di informazioni elettroniche, all’insaputa dell’interessato coinvolto, venga debitamente giustificato e validato da appropriate autorità.

 

Vengono inoltre posti dei limiti temporali a queste attività di acquisizione surrettizia, per esempio ponendo come ultimo limite il momento in cui viene notificata al soggetto coinvolto la chiusura delle indagini.

Ecco la ragione per cui questa traccia di regolamento cerca di equilibrare le esigenze delle autorità inquirenti con le esigenze di protezione dei dati personali, siano esse legittime o meno, del soggetto coinvolto.

 

Il regolamento mette chiaramente in evidenza che una prova elettronica, acquisita senza puntuale rispetto delle indicazioni di questa bozza di regolamento, può essere dichiarata non ammissibile.

 

Ancora una volta, un bilanciamento dei diritti dell’accusa e della difesa rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione delle parti coinvolte.

Ritengo che i lettori, interessati alla protezione dei dati personali, debbano essere tenuti al corrente dell’evoluzione di questo regolamento, perché potrebbero essere chiamati in causa, sia per sostenere le ragioni dell’accusa, sia per sostenere le ragioni della difesa.

 

 

Adalberto Biasiotti



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Rispondi Autore: Giovanni Fiorino - likes: 0
04/06/2019 (19:13:48)
Buonasera, è possibile avere maggiori informazioni sul progetto di regolamento europeo?
Grazie,
Giovanni Fiorino
Avvocato in Taranto

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