Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli appalti, l’esternalizzazione dei rischi e la redazione del DUVRI

Gli appalti, l’esternalizzazione dei rischi e la redazione del DUVRI

Un intervento sul ricorso a imprese esterne, sui contratti di appalto e sull’esternalizzazione del rischio. Gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, i rischi da interferenza, i costi per la sicurezza e il ruolo degli RLS.

Milano, 21 Mag – Se le imprese utilizzano spesso appalti esterni per attività accessorie o di servizio - come ad esempio le pulizie o la manutenzione - sempre più spesso vengono appaltate anche attività operative importanti. E in questo ricorso ad imprese esterne - “dettato dalla necessità di adattamento delle imprese alle dinamiche imposte dal mercato, la cui evoluzione richiede una maggiore flessibilità organizzativa, ed un costante miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti – si assiste ad una sorta di esternalizzazione del rischio con il trasferimento del rischio d'impresa a terzi “per quelle fasi di lavorazioni o di attività che offrono margini di profitto ‘troppo bassi’ o risultano rischiose, anche per la sicurezza dei lavoratori”.


Pubblicità
Modello DUVRI
Consegna merci - Modello DUVRI in formato Ms Word
 

A parlare in questi termini di esternalizzazione, con particolare riferimento ai contratti d’appalto per lavori, servizi e forniture, è una relazione all’incontro “L’esternalizzazione del rischio” che si è tenuto a Milano il 14 febbraio 2018, organizzato dalla “Casa degli RLS”, presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.

 

L’esternalizzazione e la definizione di appalto

Ci soffermiamo oggi sull’intervento “L’esternalizzazione del rischio. Applicazione del DUVRI e azioni di vigilanza negli appalti (art.26 D.L.gs 81/2008)”, a cura di Massimo Avosani (ATS della Città Metropolitana di Milano). 

 

Il relatore si sofferma sulla definizione di appalto

Si indica che l’articolo 1655 del codice civile definisce l’appalto come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». In particolare si tratta “di un contratto stipulato tra due soggetti, da un lato il committente, ossia colui che conferisce l’incarico relativo al compimento dell’opera o del servizio e che rappresenta il soggetto in favore del quale si realizza il risultato finale; dall’altro l’appaltatore, ossia colui tenuto ad eseguire l’opera od il servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo agendo a proprio rischio, con una propria organizzazione e dei propri mezzi”.

 

Il DUVRI e gli adempimento del D.Lgs. 81/2008

Dopo aver ricordato la correlazione tra DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi) e Titolo I del D.Lsg. 81/2008 e tra PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e Titolo IV, riguardo all’eventuale elaborazione del DUVRI bisogna chiedersi se è possibile un contatto pericoloso tra gli addetti del committente e quelli dell’appaltatore. 

 

Cosa è l’interferenza? È un “contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti d’appalto differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti”.

 

La relazione si sofferma più nel dettaglio sugli adempimenti previsti dall'art. 26 d.Lgs 81/2008 smi.

 

Si ricorda che il decreto “disciplina gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione da eseguirsi all'interno dell'azienda, dell'unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo di un Datore di Lavoro Committente pubblico o privato, sempre questi che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. La presenza, anche saltuaria, di personale dipendente dal Committente ne dà la disponibilità giuridica”.

 

E il Datore di Lavoro Committente, al fine di pianificare e promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale, “elabora un UNICO documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate”. Un documento, il DUVRI, che è quindi finalizzato “a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività”.

 

I rischi interferenti

Il relatore, riguardo alla problematica inerente la sussistenza di interferenze, indica, a mero titolo esemplificativo, che “si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da operatori del Committente con operatori di appaltatori diversi;
  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”. 

 

Il DUVRI e il ruolo degli RLS

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali riguarda anche gli RLS. Infatti è sancito dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008, che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevano copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3”. E comunque tra i compiti dell’RLS c’è la “conoscenza dell’organizzazione del lavoro a seguito dell’appalto”, delle misure di sicurezza nell’espletamento dell’appalto, il “controllo delle condizioni di rischio”. E non da ultimo, “sapere quali sono i parametri con cui è stato selezionato l’appaltatore”.

 

Ed è “impensabile il mancato coordinamento tra gli RLS del committente e quelli delle imprese appaltatrici”. E sarebbe auspicabile che “presso le strutture di grandi committenti, con svariati appalti o contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500, venga individuato un RLS di sito produttivo”.

 

La relazione ricorda poi che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali –art.1655, 1656 e 1677 del Codice civile) “devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile, i costi per sicurezza delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi per sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta”.

E in assenza di interferenze “non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo dei costi per la sicurezza è pari a ‘zero’. In tal modo, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza”.

 

Si segnala, in conclusione, che nel DUVRI “non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

L’esternalizzazione del rischio. Applicazione del DUVRI e azioni di vigilanza negli appalti (art.26 D.L.gs 81/2008)”, a cura di Massimo Avosani (ATS della Città Metropolitana di Milano), intervento all’incontro “L’esternalizzazione del rischio” (formato PDF, 852 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul DUVRI



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Franco Cervani - likes: 0
21/05/2018 (16:57:38)
Chiara l'analisi in funzione della eventuale interferenza ma si tralascia il caso in cui il committente metta a disposizione della ditta appaltatrice attrezzature o macchinari di proprietà. Spesso accade di veder operare dipendenti della ditta appaltatrice in luoghi o con mezzi e attrezzature non conformi. Come comportarsi?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!