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Terrorismo: il controllo dei dati personali dei passeggeri aerei

Terrorismo: il controllo dei dati personali dei passeggeri aerei
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

15/06/2017

Uno stretto controllo sui nomi dei passeggeri aerei possa contribuire a ridurre la mobilità dei terroristi e facilitarne la identificazione? Di Adalberto Biasiotti.


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Il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, contenente disposizioni sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Tale direttiva si articola in 41 considerando e 22 articoli, così raggruppati:

 

CAPO I Disposizioni generali

CAPO II Competenze degli stati membri

CAPO III Misure di esecuzione

CAPO IV Disposizioni finali

 

Sotto l’acronimo PNR Passenger Name record si radunano le informazioni fornite dai passeggeri e raccolte dalle compagnie aeree durante la prenotazione del viaggio e  le procedure di check in. Tali dati sono, a titolo di esempio, i seguenti:

  • data di viaggio, itinerario, informazioni relative all’emissione del biglietto, documento di identità del passeggero, indirizzo ed estremi anagrafici dei passeggeri, informazioni relative al bagaglio, informazioni relative alle modalità di pagamento.

 

Le compagnie aeree da tempo raccoglievano questi dati soprattutto per fini commerciali. Questa direttiva stabilisce che questi dati potrebbero essere trasmessi, nell’ambito degli Stati membri, ad una speciale “unità di informazione sui passeggeri”, solo quando essi possono essere utili a fini di prevenzione, accertamento ed indagine ed azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e reati gravi.

 

Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, verranno resi pseudo anonimi, grazie a specifici applicativi.

In ogni paese, l’unità di informazione sui passeggeri- UIP- avrà la responsabilità della raccolta, conservazione e trattamento di questi dati, nonché di scambiarli con altre unità di informazione in altri paesi.

 

Compare ancora una volta il responsabile della protezione dei dati, cui è affidato l’incarico di vigilare sul corretto trattamento di questi dati, applicando le appropriate garanzie.

 

La direttiva si applica essenzialmente ai voli che abbandonano il territorio dell’unione europea, ma gli Stati membri hanno la facoltà di estenderla anche ai voli all’interno dell’unione europea. Ancora una volta, gli Stati membri hanno tempo due anni, vale a dire entro il 25 maggio 2018, per emanare disposizioni legislative che recepiscano le indicazioni della direttiva.

 

Il tema è stato affrontato a fondo il 12 luglio 2016 nella sede dell’ente nazionale aviazione civile- ENAC, nell’ambito dei problemi più generali della sicurezza del trasporto aereo.

 

In questo convegno è stato sottolineato il fatto che la sicurezza del trasporto aereo si può ottenere soltanto se ogni componente della filiera viene analizzato attentamente, partendo dagli organi di polizia, passando per gli operatori preposti all’attività aeroportuale ed infine ad un uso appropriato dell’informatica, che può diventare decisiva nella tutela del passeggero aereo.

 

 

Adalberto Biasiotti



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