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Telecamere finte e telecamere nascoste: il punto della situazione

Telecamere finte e telecamere nascoste: il punto della situazione
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

13/11/2019

Ogni tanto questi due temi tornano di attualità e può essere opportuno rivedere questi due contesti, anche alla luce delle più recenti disposizioni del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali.

 

La corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente pronunziato una sentenza, afferente alla possibilità di installare telecamere nascoste. Colgo l’occasione per analizzare in dettaglio questa sentenza, agganciandomi anche ad un tema non troppo distante, vale a dire la possibilità di installare telecamere finte.

 

Cominciamo ad analizzare la sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo. Come sempre, non amo fidarmi delle sintesi che vengono pubblicate su documenti vari, ma mi sono collegato al sito della corte europea, ho scaricato la sentenza, disponibile in lingua inglese e francese, e l’ho letta attentamente. In allegato a questo articolo i lettori troveranno il testo completo in lingua inglese, mentre il testo francese può essere scaricato dal sito della corte (RIBALDA E ALTRI v. SPAGNA JUDGMENT). Ho estratto dalla sentenza alcuni passi molto significativi che ho tradotto in italiano e riporto di seguito.

 

 

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I FATTI E LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. Il licenziamento delle ricorrenti

 

10.  All'epoca degli eventi in questione, i ricorrenti lavoravano tutti in un supermercato della catena M. situato a Sant Celoni (provincia di Barcellona). I primi tre candidati erano cassieri, mentre il quarto e il quinto candidato erano assistenti alle vendite dietro una cassa.

 

11. Dal marzo 2009 in poi il gestore del supermercato ha notato alcune incongruenze tra il livello delle scorte e i dati di vendita. Nei mesi successivi ha individuato perdite per 7.780 euro (EUR) a febbraio, 17.971 euro a marzo, 13.936 euro ad aprile, 18.009 euro a maggio e 24.614 euro a giugno.

 

12. Nel contesto di un'indagine interna per far luce sulle perdite, il 15 giugno 2009 il gestore ha installato telecamere a circuito chiuso, alcune visibili e altre nascoste. Le telecamere visibili erano dirette verso gli ingressi e le uscite del supermercato. Le telecamere nascoste sono state posizionate ad una certa altezza e dirette verso i registratori di cassa. Tre casse erano coperte dalla visione di ogni telecamera, comprese le aree davanti e dietro i registratori. Il numero esatto di casse monitorate non è stato indicato dalle parti; i documenti nel file mostrano che almeno quattro casse sono state riprese.

 

13. Durante una riunione, il personale del supermercato è stato informato dell'installazione delle telecamere visibili a causa dei sospetti della direzione sui furti. Né il personale né i rappresentanti del personale sono stati informati delle telecamere nascoste. In precedenza, nel 2007, la società aveva notificato all'agenzia spagnola di protezione dei dati che intendeva installare telecamere a circuito chiuso nei suoi negozi. L'Agenzia aveva sottolineato gli obblighi di fornire informazioni ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati personali. Un cartello che indicava la presenza di telecamere a circuito chiuso era stato installato nel negozio dove i ricorrenti lavoravano, ma le parti non indicavano la sua posizione o il suo contenuto preciso.

 

14. Il 25 giugno 2009 la direzione del supermercato ha informato il rappresentante sindacale che il filmato registrato dalle telecamere nascoste aveva rivelato furti di merci alle casse da parte di un certo numero di dipendenti. Il rappresentante ha guardato la registrazione.

 (a) Considerazione sulle immagini di videosorveglianza nell'ambito delle prove

 

154.  La Corte rileva di non aver rilevato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa della videosorveglianza cui sono state sottoposte le ricorrenti (cfr. paragrafo 137 sopra). Essa rileva, tuttavia, che le ricorrenti sostenevano che la videosorveglianza era stata installata in violazione dell'obbligo legale previsto dal diritto nazionale di fornire informazioni preliminari e che i tribunali del lavoro non affrontavano tale questione, ritenendola di non applicabilità (cfr. paragrafo 34 sopra). La Corte esaminerà quindi se l'uso come evidenza delle immagini ottenute mediante la videosorveglianza in questione abbia minato l'equità del procedimento nel suo complesso.

 

155. La Corte inizia con la nota che, nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale del lavoro, le ricorrenti hanno avuto accesso alle registrazioni ottenute mediante la videosorveglianza imputata e sono state in grado di contestare la loro autenticità e di opporsi al loro utilizzo in evidenza. I giudici nazionali hanno esaminato l'argomentazione delle ricorrenti secondo cui le registrazioni dovevano essere escluse dal fascicolo in quanto ottenute in violazione di un diritto fondamentale e nelle loro decisioni hanno motivato ampiamente su questo punto. Essi hanno pertanto constatato che, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la videosorveglianza non era stata attuata in violazione del diritto delle ricorrenti al rispetto della loro vita privata. Hanno inoltre scoperto che le immagini ottenute dalla videosorveglianza non erano gli unici elementi di prova nel file.

 

156. Per quanto riguarda la qualità delle prove, la Corte rileva che le ricorrenti non hanno mai contestato l'autenticità o l'accuratezza dei filmati registrati mediante videosorveglianza, poiché la loro principale denuncia si basava sulla mancanza di informazioni preliminari circa la installazione delle telecamere. I tribunali nazionali, da parte loro, hanno constatato che le registrazioni presentavano sufficienti garanzie di autenticità. Date le circostanze in cui sono state ottenute le registrazioni, la Corte non vede alcun motivo per mettere in dubbio la loro autenticità o affidabilità. Essa ritiene pertanto che essi costituiscano prove solide che non dovevano necessariamente essere corroborate da altro materiale.

 

157. La Corte nota tuttavia che le registrazioni in questione non erano gli unici elementi di prova su cui i tribunali nazionali basavano le loro conclusioni. Dalle loro decisioni si evince anche che essi hanno tenuto conto delle dichiarazioni delle ricorrenti, della testimonianza del direttore del supermercato, del rappresentante legale della società e del rappresentante del personale – a cui i ricorrenti avevano ammesso la cattiva condotta – e l'esperto confronto tra le immagini registrate dalla videosorveglianza e dalle ricevute della cassa. La Corte osserva che le entrate delle casse, che costituiscono una prova oggettiva, non possono essere "viziate" dalla visualizzazione delle registrazioni, che  ha mostrato che un numero significativo di acquisti era stato annullato senza pagamento. Per quanto riguarda il terzo, quarto e quinto richiedente, i giudici si sono anche basati sul loro riconoscimento dei fatti negli accordi di regolamento che avevano firmato. Dopo aver esaminato queste prove nel loro complesso, hanno trovato i fatti da accertarsi in modo esaustivo.

 

158. Alla luce della necessità, la Corte ritiene che l'uso delle immagini ottenute dalla videosorveglianza non comprometta l'equità del procedimento nella presente causa.

 

Come noto, la sentenza faceva riferimento al fatto che alcuni dipendenti di un supermercato avevano fatto opposizione al fatto che il direttore del supermercato avesse installato delle telecamere nascoste, per tenere sotto controllo i cassieri. Questi cassieri perpetravano una truffa assai diffusa, che consiste nel non passare davanti al lettore ottico il codice a barre di vari prodotti.

Con l’occasione, ricordo ai lettori che un’altra tecnica di sottrazione di merce consiste invece nell’applicare sul codice a barre di fabbrica un altro codice a barre, corrispondente ad un oggetto di valore assai inferiore.

 

Giova sottolineare il fatto che il direttore del supermercato era ricorso a questa misura di controllo dell’operato dei cassieri dopo aver registrato perdite significative.

La lettura dei vari passi della sentenza, sopra riportati, è interessante anche per altri aspetti, come ad esempio il fatto che nessuno dei cassieri coinvolti abbia contestato la genuinità delle videoregistrazioni. Ricordo che il concetto di genuinità è diverso dal concetto di validità.

 

Se l’obiettivo dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza era quello di proteggere le persone ed i beni, presenti all’interno del supermercato, direi che la sentenza trova piena giustificazione.

Semmai, mi sentirei di consigliare ai lettori, che si trovassero in condizioni similari, di presentare un esposto alla procura della Repubblica contro ignoti, chiedendo alla procura di provvedere alla installazione delle telecamere nascoste. La procura ha piena autorità per effettuare queste operazioni e, semmai, il direttore del supermercato avrebbe potuto offrire di mettersi a disposizione, con le appropriate tecnologie, che dovevano però essere poi gestite dalle forze dell’ordine. Questa soluzione indubbiamente avrebbe accelerato i tempi di installazione delle telecamere. In presenza di evidenti prove di frode in atto, come confermato dalla sentenza della corte europea, credo che nessuna procura avrebbe potuto ignorare questa richiesta.

 

Con l’approccio suggerito, direi che tutti i problemi sono ampiamente risolti, rispetto all’approccio fai-da-te, che ha portato alla conferma di validità dell’istallazione, ma con tempi e costi che preferisco non esaminare.

 

Superato questo argomento, riprendiamo un tema che ogni tanto affiora nelle cronache, vale a dire la possibilità di installare telecamere finte.

 

Basta collegarsi a qualsiasi sito di vendita on-line o andare a visitare un negozio fai-da-te, per trovare numerose offerte di telecamere finte, alcune oltremodo sofisticate, perché dotate di sensore di movimento, di LED che si illuminano, a fronte di movimento, e via di questo passo. Ovviamente il sensore di movimento è di tipo ad infrarossi e non è collegato alla analisi dell’immagine video. A questo proposito, ricordo il provvedimento del Garante, riportato pure in allegato per comodità dei lettori (Provvedimento del 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084610]).

In questo provvedimento si afferma che una telecamera finta non acquisisce dati personali e quindi evidentemente non rientra nell’ambito della normativa applicabile.

 

Per aggiungere credibilità alle installazioni di queste telecamere, molti soggetti installano anche il cartello di informativa, che conferisce maggiore credibilità alla finta installazione e contribuisce indubbiamente al valore deterrente che tale installazione ha.

 

Tuttavia, al proposito, ricordo un evento che ebbe a verificarsi una ventina di anni fa, a Torino. L’azienda tramviaria dei trasporti intendeva installare delle telecamere in corrispondenza delle isole di imbarco e sbarco dei passeggeri sui tram. Si riteneva infatti che la installazione di queste telecamere avrebbe aumentato il livello di sicurezza dei passeggeri, che potevano essere vittime di borseggi ed eventi criminosi di vario tipo. Tale installazione, evidentemente, non aveva nulla di atipico; per contro, il problema nacque per il fatto che l’azienda non aveva sufficienti fondi per installare queste telecamere su tutte le isole di imbarco e sbarco e desiderava installare un certo numero di telecamere finte.

 

L’allora collegio del Garante espresse un parere non favorevole a questa soluzione, non già per ragioni legate a violazioni di disposizioni legislative, ma per ragioni di opportunità. L’allora collegio del Garante fece presente che la installazione di queste telecamere certamente costituiva un elemento positivo, che poteva indurre nei passeggeri in attesa del tram un senso di maggiore sicurezza. Tale senso di maggiore sicurezza però poteva essere ingannevole, se la telecamera fosse stata finta. Poiché nell’ambito criminale vige la ben nota regola che recita: “ciò che malvivente non dovrebbe sapere, sa perfettamente, mentre ciò che la persona onesta dovrebbe sapere, per solito ignora”, il Garante ritenne del tutto probabile che entro breve tempo i malviventi avrebbero saputo perfettamente quali telecamere erano finte e quali telecamere erano vere, mentre i passeggeri non lo avrebbero mai saputo.

 

Sulla base di questo ragionamento, di tipo prettamente opportunistico e di buon senso, si decise di non procedere.

 

 

Adalberto Biasiotti

 

Allegato

sentenza della corte europea (pdf)

provvedimento del garante (pdf)

 




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