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Le norme ed il principio della regola d’arte

Le norme ed il principio della regola d’arte
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

25/11/2016

Le ragioni per cui le norme rappresentano un indispensabile e direi quasi obbligatorio supporto a qualsiasi attività di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di impiantistica di sicurezza. Di Adalberto Biasiotti.


Un concetto fondamentale, che deve guidare la progettazione e realizzazione di qualsiasi impianto, sia esso antintrusione, sia esso di controllo accessi, sia esso di videosorveglianza, non è solo legato al rispetto dei dettati del capitolato di appalto, ma anche del ben più elevato e vincolante principio della regola d’arte.

 

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Si legga ad esempio l’articolo  2224 del codice civile, che statuisce come il prestatore d'opera sia tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera: « secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. »

Si noti che la regola d’arte è elemento aggiuntivo rispetto agli elementi contrattuali e quindi, ove il contratto sia carente, interviene automaticamente l’applicazione della regola d’arte.

La espressione “regola d’arte” nasce dalle corporazioni medievali, che imponevano ai propri confratelli di attenersi, nell’esecuzione dei lavori di artigianato (da cui arte), a ben precisi modelli di comportamento, di natura tecnica e morale. Questa impostazione è stata mantenuta nel codice civile, che addirittura esplicitamente dichiara che nel contratto non potrà essere prevista alcuna prescrizione che vada contro la regola d’arte.

D’altro canto, appare  evidente che nessun contratto potrà mai imporre ad un installatore di realizzare un impianto elettrico, che esponga rischio di infortunio l’utente!

Per quanto attiene il settore elettrico,  la legge n. 186/1968 è composta di soli due articoli, che recitano:

– Art. 1: I lavori devono essere realizzati a regola d’arte.

– Art- 2: Si considerano a regola d’arte i lavori eseguiti in conformità alle norme CEI.



Il medesimo concetto lo ritroviamo nella legge 46/1990 e successivamente nel DM 37/2008 che interessa direttamente gli installatori e che recita:

 

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.

 

Per gli ambienti di lavoro interviene anche il D.Lgs. 81/2008, che nell’art. 81 riafferma lo stesso concetto, ma ancora non siamo giunti ad una altra definizione di regola dell’arte, che non si presti ad interpretazioni.


Nel caso in cui non si applichino le norme tecniche (CEI, CENELC, IEC, UNI), una definizione della Regola dell’arte è quella afferente al comportamento del buon padre di famiglia, che si esplicita nel fatto che occorre agire con Perizia, Prudenza e Diligenza (art. 1176 del Codice Civile): in questo caso è ovviamente più difficoltoso dimostrare che si è applicata la regola d’arte.

 

Per le ragioni sopra illustrate, ogniqualvolta sono coinvolto nella progettazione e nella verifica di impiantistica di sicurezza, presto particolare attenzione al fatto che la realizzazione in tali impianti rispettino puntualmente la regola d’arte, attuata mediante il rispetto di norme di livello nazionale e di livello europeo.

Infine, non dimentichiamo che, in fase di elaborazione del capitolato, un riferimento ad una norma italiana o europea è lungo una riga, ma vale 30 o 40 pagine della normativa citata!

 

 

Adalberto Biasiotti



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