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Le caratteristiche di un bando per servizi di vigilanza fatto bene

Le caratteristiche di un bando per servizi di vigilanza fatto bene
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

23/12/2015

La Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015 “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata”, ha stabilito delle chiare regole per impostare i bandi di gara per questi servizi. Di A. Biasiotti.

 
Gli istituti di vigilanza privata si vedono spesso costretti a partecipare a bandi di gara, che rappresentano la negazione di un approccio professionale alla descrizione e resa di un servizio così importante.
 
Tanto per cominciare, ancora oggi molti bandi di gara sono basati sull’affidamento al prezzo più basso, che è un criterio da scartare a priori in ogni serio bando di gara. Purtroppo molte pubbliche amministrazioni, ed anche private, utilizzano questo criterio per il semplice fatto che al loro interno non esistono competenze e professionalità sufficienti per impostare, e successivamente giudicare, un bando di gara nel quale possano essere valorizzati gli aspetti tecnici e qualitativi del servizio reso dall’offerente.
 

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Tutti sono capaci di aggiudicare una gara al prezzo più basso, ma solo chi è dotato di un appropriato livello di professionalità, nella commissione di elaborazione ed in quella di  aggiudicazione, può effettuare una valutazione accurata.
 
Un altro aspetto che spesso viene, più o meno deliberatamente, interpretato in modo non corretto dall’ente che pubblica il bando, è una non  chiara distinzione fra servizi di vigilanza attiva, che debbono necessariamente essere svolti da guardie particolari giurate, e servizi di vigilanza passiva, che sono quelli tipici del servizio di portierato, di accoglienza di visitatori e simili.
 
Infine, nonostante le precise indicazioni del ministero dell’interno, perfino per la vigilanza su obiettivi sensibili si tende a pubblicare bandi con richiesta di servizi di vigilanza di tipo passivo, anche senza usare questa parola, contraddicendo appieno le specifiche indicazioni del ministero.
 
È del tutto comprensibile che molte amministrazioni cerchino di ridurre i costi in ogni modo possibile, ma vi è anche un limite al fatto che costi troppo bassi  spesso corrispondono a servizi non solo non adeguate, ma perfino proibiti, come appunto nella vigilanza di obiettivi sensibili.
Tra i cosiddetti obiettivi sensibili rientrano gli enti ospedalieri e sanitari, strutture pubbliche munite di centri di elaborazione al servizio del pubblico, tribunali ed uffici giudiziari in genere, musei, pinacoteche e aree che contengono opere di valore artistico ed economico elevato. Non parliamo poi di aeroporti e  porti, che sono  esplicitamente menzionati, la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e ogni altro materiale pericoloso e infine la custodia, il trasporto e la scorta di contante o altri beni di elevato valore.
 
L’autorità anticorruzione non ha  esitazione  nell’affermare che il mancato affidamento di questi servizi a guardie particolari giurate sia una prassi da censurare senza eccezione. Non per nulla, anche l’autorità nazionale anticorruzione cita il vademecum operativo del ministero dell’interno, ponderoso documento di una cinquantina di pagine, che ancora una volta definisce la differenza fra servizi di portierato e di vigilanza privata.
 
Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione dell’autorità nazionale anticorruzione riguarda la suddivisione in lotti dei bandi di gara. Se il lotto ha dimensioni eccessive, si creano delle situazioni che portano a offerte di tipo monopolistico e quindi è importante dividere con chiarezza il lotto che deve essere svolto da soggetti, che possono rendere vigilanza passiva, rispetto a coloro che debbono necessariamente essere svolti da servizi di vigilanza attiva.
Non parliamo poi di offerte a ribasso eccessivo, che corrispondono a situazioni del tutto improponibili nella vita reale. Ecco perché è indispensabile fissare una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, in modo da selezionare solo le offerte che soddisfino determinati standard qualitativi. Il concetto dell’offerta più vantaggiosa, con punteggio suddiviso tra aspetti tecnici ed economici, conferma ancora una volta il valore della determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 24 novembre 2011.
 
In particolare, si fa obbligo all’amministrazione appaltante di verificare la congruità dei prezzi, verificando se il prezzo offerto è idoneo a garantire il rispetto di tutti i costi attenenti al servizio previsto e fornito.
Un utile parametro di riferimento è costituito dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro.
 
Infine, per evitare che alcune amministrazioni si comportino da “furbette”, è indispensabile che vengano eliminate  condizioni anomale, che in via diretta o indiretta potrebbero favorire uno specifico concorrente, rispetto ad altri. In questo contesto, occorre anche tener presente la regola in base alla quale, in fase di subentro in un appalto, devono essere definite delle regole per attenuare l’impatto sul livello di occupazione e consentire la migrazione di personale dall’Istituto precedente all’Istituto subentrante.
 
Ricordiamo a tutti i lettori che, ove ci si trovi davanti ad un bando di gara, emesso dalla pubblica amministrazione, in cui queste chiare indicazioni non vengano rispettate, non è solo loro facoltà, ma è addirittura loro dovere fare presente la situazione e, ove le legittime richieste non vengano soddisfatte, attivare le opportune procedure amministrative, tese a invalidare il bando di gara, se si fa in tempo, oppure l’aggiudicazione se si arriva troppo tardi.
 
 
 
Adalberto Biasiotti
 
 
 

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