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Attenti ai consulenti tecnici!

Attenti ai consulenti tecnici!
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

07/06/2017

I procedimenti penali prevedono spesso il ricorso a consulenti tecnici che possono essere scelti in elenchi disponibili presso la magistratura, oppure liberamente scelti dalle parti in causa. Attenti ai criteri di scelta! Di Adalberto Biasiotti.


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 Ho vissuto recentemente un’esperienza che ritengo meriti di essere condivisa con i miei lettori.

Ecco i fatti.

Una amministrazione comunale aveva deciso di installare, come molte altre amministrazioni, un impianto di videosorveglianza a protezione del territorio comunale.

L’amministrazione si era affidata ad un esperto, che ha sviluppato il bando di gara con annesso capitolato tecnico. La gara è stata vinta da una azienda specializzata nel settore, che ha provveduto ad installare e collaudare l’impianto.

 

Il comandante della polizia locale, cui era affidato il compito di gestire l’impianto, è stato dopo poco sostituito da un altro comandante, che ha cominciato ad avanzare numerose eccezioni e perplessità sul funzionamento dell’impianto. Tali eccezioni e perplessità hanno raggiunto un livello tale, che è stata presentata una notizia di reato  alla procura della Repubblica competente, ritenendo che le attività tecniche  e amministrative, connesse alla istallazione dell’impianto, fossero tali da far supporre la presenza di violazioni di legge, anche significative.

A questo punto il procuratore della Repubblica coinvolto ha individuato un consulente tecnico di ufficio, che lo aiutasse ad inquadrare il problema, effettuando una puntuale ricognizione dell’impianto installato, analizzando le caratteristiche tecniche e la congruità con le specifiche inserite nel bando di gara.

 

Il c.t.u. si è recato presso gli uffici dell’amministrazione comunale e ha esaminato un videoregistratore, già scollegato e collocato su di un armadio, nonché una videocamera priva di targhette identificative, già smontata e scollegata, anch’essa posta sopra un armadio. Il consulente, non ha verificato, analizzando il numero di inventario, se il prodotto da lui esaminato appartenesse alla fornitura iniziale.

 

Il consulente ha quindi orientato le sue attenzioni sulle telecamere installate sulla pubblica via, “guardandole da sotto”. Il testo tra virgolette è estratto dalla sentenza del tribunale.

Ad avviso del consulente, il fatto che gli involucri che ospitavano le telecamere installate in varie località del Comune fossero tutte uguali, significava automaticamente che all’interno erano installate telecamere tutte uguali!

 

Tuttavia è emerso in istruttoria che una ditta terza aveva installato telecamere di altra marca.

Una più approfondita documentazione fotografica, presentata dai consulenti di parte, ha dimostrato che le stesse custodie ospitavano telecamere di diversa fabbricazione. Gli stessi consulenti di parte hanno analizzato tutte le attrezzature che erano state precedentemente esaminate da c.t.u., estraendo i numeri di inventario degli apparati ed effettuando un controllo con l’ufficio inventari del Comune. Nessuno degli apparati esaminati da c.t.u., e ritenuti non conformi al capitolato, apparteneva alla fornitura oggetto del contenzioso!

 

“Quanto sopra esposto rende palese la carenza di specifiche indagini da parte del consulente del PM in punto di verifica sull’effettiva origine l’impegno di qui il giudizio (condiviso da tutte le parti) sulla estrema inaffidabilità delle osservazioni del c.t.u. del pubblico ministero, il quale non pare aver svolto un adeguato scrupolo una puntuale verifica sulla riferibilità alla fornitura originale di quanto esaminato presso il Comune in questione.”

Ancora una volta, il testo tra virgolette è estratto dalla sentenza del tribunale ordinario che ha esaminato la vicenda.

 

Ecco il messaggio che voglio lanciare ai miei lettori è questo.

Può capitare che, nell’ambito di contenziosi di natura civile o penale, si debba ricorrere al supporto di consulenti tecnici d’ufficio o di parte. Stante la crescente importanza che hanno gli aspetti tecnici, nell’inquadrare problemi legati alla qualità di forniture tecnologiche di elevato livello, non si è mai sufficientemente prudenti nello scegliere consulenti tecnici che abbiano competenze specifiche, documentabili e documentate. La sola appartenenza ad un ordine professionale non garantisce affatto che il soggetto in questione abbia competenze specifiche, laddove si richiede il suo aiuto; parimenti, il fatto che il soggetto in questione sia iscritto nell’albo dei periti del tribunale può dare una garanzia di relativa competenza, ma di per sé non rappresenta una garanzia circa il fatto che egli  abbia conoscenze ed esperienze in settori specifici, dove i veri esperti sono spesso davvero pochi.

 

In questo caso, la incauta scelta del consulente tecnico di ufficio ha compromesso in maniera irreversibile l’ipotesi dell’accusa, creando imbarazzo a tutti i soggetti coinvolti e portando “alla assoluzione di tutti gli imputati dai rispettivi reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.”

 

 

Adalberto Biasiotti

 



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