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Privacy: il Garante chiede il parere dei consumatori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

04/01/2005

Quattro i temi sui quali è stata aperta una consultazione pubblica: carte di “fedeltà”, tv satellitare ed interattiva, etichette intelligenti, videofonini.

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Il Garante della privacy si sta apprestando a specificare, con appositi provvedimenti, modalità applicative del Codice della Privacy e strumenti di tutela degli utenti in riferimento a quattro tematiche, che fanno ormai parte della vita quotidiana di molti consumatori: le carte di “fidelizzazione” della clientela (es. supermercati, esercizi commerciali, …), la televisione satellitare ed interattiva, etichette intelligenti basate sulla tecnologia RFID, videofonini.

I temi sono stati oggetto di studio da parte dell’Autorità, che ha ritenuto tuttavia importante confrontarsi anche con i cittadini per acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Nei giorni scorsi, dalle pagine web del Garante è stata, quindi, avviata una consultazione pubblica rivolta associazioni di utenti e consumatori, operatori nei settori interessati, ma anche ai singoli cittadini, che potranno fare pervenire all’Autorità osservazioni, informazioni e commenti utili in merito ai quattro temi.

Riguardo alle videochiamate, ad esempio, il Garante vuole acquisire pareri sulle modalità di concreta tutela dei soggetti interessati relative a queste nuove forme di comunicazione.
La raccolta di immagini (e quindi di dati) attraverso le videochiamate è sempre più facile, alla portata di tutti e può mettere a repentaglio la riservatezza degli utenti.
“La disciplina sulla protezione di dati personali – precisa il Garante - può risultare in larga parte inapplicabile ai casi in cui singole persone fisiche trattino i dati, con determinate modalità, per "fini esclusivamente personali". L'ordinamento, specie nell'ambito dei codici civile e penale o della legge sul diritto d'autore, prevede peraltro altre importanti garanzie.
Il Codice è invece applicabile quando le immagini sono destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (si pensi alla loro immissione in Internet anche a titolo personale e, a maggior ragione, per scopi informativi).”
Chi utilizza i videotelefonini, anche per fini esclusivamente personali, deve rispettare comunque altri obblighi previsti dai codici civile e penale, in particolare dall'art. 10 del codice civile ("Abuso dell'immagine altrui") e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.
Altri divieti sanzionati penalmente riguardano alcuni aspetti del fenomeno quali l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora; il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati suscettibili di offendere il destinatario; le pubblicazioni oscene ; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico.

I documento di consultazione pubblica è disponibile qui.

Coloro che intendono esprimere le proprie osservazioni sui tempi indicati dal Garante, potranno farlo solo per posta elettronica all'indirizzo sitoweb@garanteprivacy.it entro il 15 gennaio 2005.
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