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MMS:regole e limiti anche nell’uso personale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

17/03/2003

Il Garante per la privacy indica le modalità per un uso corretto dei messaggi multimediali via telefonino.

Uno scatto e la foto immediatamente inviata via telefonino agli amici: una modalità di comunicazione sempre più desiderata e non solo dai giovani.

La diffusione dei cellulari che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi, porta tuttavia con sé anche nuove esigenze di riservatezza. Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se utilizzate non conformemente alle disposizioni in materia di privacy, possono infatti ledere la sfera privata e la dignità delle persone.

Al Garante per la protezione dei dati personali sono già giunte numerose segnalazioni con le quali veniva chiesto di verificare la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza.

Il garante ha, quindi, provveduto ad individuare le regole applicabili all’uso degli Mms .
Tre sono le regole fondamentali:

1) E’ ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto e la invia a parenti ed amici, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n.675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.

2) Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.

3) Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.

E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.

Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art.10, “Abuso dell’immagine altrui”) e dalla legge sul diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.
Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.

L’Autorità ha inoltre segnalato la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, ad esempio nel caso i gestori telefonici offrano la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli, la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.
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